Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 19 febbraio 2014, n. 3875

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 19 FEBBRAIO 2014, N. 3875
PRES. FINOCCHIARO – EST. BARRECA – RIC. FRAU (AVV. LOCCI) C. GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO (AVV. GRANDINETTI)
Prova civile y Confessione y Giudiziale y Confessio-
ne giudiziale resa dal responsabile del danno non
proprietario del veicolo y Valore di prova legale nei
confronti del solo conf‌itente y Sussistenza.
. Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stra-
dale nei confronti dell’assicuratore del responsabile,
la confessione giudiziale resa dal conducente non pro-
prietario del veicolo (il quale non è litisconsorte neces-
sario) vincola il solo conf‌itente, con la conseguenza che
correttamente il giudice può accogliere la domanda nei
suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell’assicura-
tore della r.c.a. (c.c., art. 2054; l. 24 dicembre 1990, n.
990, art. 18; l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 23) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso v. Cass. civ. 4 aprile 2013, n.
8214, in questa Rivista 2013, 596; Cass. civ. 13 febbraio 2013, n. 3567,
ivi 2013, 632 entrambe nel solco di Cass. civ., sez. un. 5 maggio 2006,
n. 10311, ivi 2006, 720.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata in cancelleria la seguente relazio-
ne:
“Il ricorso risulta proposto esclusivamente nei confronti
di Groupama Assicurazioni S.p.A., già Nuova Tirrena S.p.A.,
non anche nei confronti della MI.MA. s.n.c., proprietaria
del veicolo assicurato per la r.c.a. con tale ultima società,
né nei confronti di Nazario Dessì, indicato dall’originario
attore, oggi ricorrente, come conducente del veicolo.
Ritenuto che il contraddittorio debba essere integrato
nei confronti della società proprietaria del veicolo, quale
litisconsorte necessaria, nonché nei confronti del Dessì
già presente nei gradi di merito, in qualità di convenuto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notif‌icata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte
ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il collegio ritiene, sulla base di quanto dedotto nella
memoria depositata dalla parte ricorrente, che il contrad-
dittorio sia integro e che la procura in forza della quale la
ricorrente ha agito quale procuratrice generale di Paolo
Tanchis, sia regolare.
Ritiene peraltro che, essendo il ricorso manifestamen-
te infondato, la pronuncia possa essere adottata con ordi-
nanza ai sensi dell’art. 375 n. 5 c.p.c., avendo parte ricor-
rente dedotto in memoria anche in punto di ammissibilità
e fondatezza dei motivi di ricorso, con argomenti cui si è
riportato il difensore nella discussione dinanzi al collegio.
2. - Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione
e nullità della sentenza o del procedimento perchè la
Corte territoriale avrebbe disatteso il valore legale della
confessione resa da Nazario Dessì, nonché le risultanze
della deposizione del testimone Paolo Sinzu, così violando
in particolare l’art. 116 c.p.c. e rendendo una motivazio-
ne viziata sulla valutazione della prova testimoniale (in
particolare, presupponendo un rapporto di amicizia tra
l’odierno ricorrente ed il teste, non risultante dagli atti di
causa, e reputando sospetta l’affermazione di quest’ultimo
di aver superato l’autovettura condotta dal Tanchis poco
prima dell’incidente, senza tener conto che il testimone
aveva reso una dichiarazione di diverso tenore e ponendo
a fondamento della valutazione dati di fatto errati e non ri-
scontrati dalle prove raccolte). Ancora, si censura la valu-
tazione, da parte della Corte territoriale, delle deposizioni
testimoniali rese da Mario Cabras e Gino Ibba, anche per-
chè questi si sarebbero serviti di scritti preparati, senza il
consenso del giudice.
2.1. - Col secondo motivo di ricorso si denunciano vizi
analoghi a quelli di cui sopra per avere la Corte dimostrato
di aver raggiunto le proprie conclusioni in termini di vero-
simiglianza e non di certezza, avendo ripetutamente affer-
mato in motivazione di ritenere probabile, e non certo, che
l’evento dannoso fosse stato causato dallo stesso Tanchis
ed omettendo comunque di motivare sulla concludenza
delle prove e la loro idoneità a sorreggere la decisione.
2.2. - Col terzo motivo di ricorso si denunciano gli stessi
vizi di cui sopra, sotto il differente prof‌ilo dell’errata for-
mazione, da parte del giudice, del suo libero convincimen-
to e dell’errata utilizzazione delle nozioni di fatto che rien-
trano nella comune esperienza nonché di una fotograf‌ia
irritualmente introdotta in giudizio.
3. - I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per-
chè pongono censure omogenee quanto ai vizi denunciati
e comunque connesse, sono, in parte, inammissibili ed, in
parte, manifestamente infondati.
È infondata la censura relativa alla libera valutazione
della confessione resa da Nazario Dessì, piuttosto che
come prova legale, poiché la Corte territoriale ha ben
interpretato il principio affermato dalle Sezioni Unite
con la sentenza 5 maggio 2006 n. 10311, per il quale «la
dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di con-
statazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.),
resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo
assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non
ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo
conf‌itente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui
all’art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso
di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni
soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente ap-
prezzata dal giudice»; principio che va esteso alla confes-
sione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n.
9520/07, n. 1680/08). Per di più, nel caso di specie, non
di confessione giudiziale di litisconsorte necessario si è
trattato, bensì di confessione resa dal Dessì, soggetto non
proprietario della vettura assicurata, sicché è corretta
l’attribuzione alla confessione del valore di prova legale
soltanto nei confronti del conf‌itente, con conseguente
condanna al risarcimento, oramai passata in giudicato,
soltanto a suo carico (cfr. Cass. n. 8214/13).

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