Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 6 febbraio 2014, n. 2692

Pagine486-487
486
giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 6 FEBBRAIO 2014, N. 2692
PRES. FINOCCHIARO – EST. DE STEFANO – RIC. F.A ED ALTRO
Responsabilità civile y Cose in custodia y Pub-
blica amministrazione y Strade y Sinistro stradale
y Responsabilità del proprietario della strada y
Esclusione y Fattispecie in tema di sinistro stradale
mortale avvenuto in un tratto di strada mancante
di guard-rail.
. Il proprietario di una strada non è responsabile, ai
sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai frui-
tori di quest’ultima, ove sia provata l’elisione del nesso
causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un
contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative
esistenti o comunque di una concreta conf‌igurazione
della cosa in condizioni tali da non essere in grado di
nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e pru-
denti, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed
ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali
una sua imperizia o imprudenza - o di terzi. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 2051; c.c., art. 2697) (1)
(1) In termini, in relazione alla responsabilità di gestore di campo da
gioco, v. Cass. civ. 30 agosto 2013, n. 19998, in Ius&Lex dvd n. 3/2014,
ed. La Tribuna. Si veda, inoltre, Cass. civ. 17 ottobre 2013, n. 23584,
ibidem, secondo cui allorché venga accertato, ai sensi dell’art. 2051
c.c., anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della
cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, co-
munque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione
di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso
danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per
contro, integrato il caso fortuito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazio-
ne, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e datata 30 ottobre 2012,
regolarmente comunicata al pubblico ministero e notif‌ica-
ta ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza
della corte di appello di Bologna n. 688 del 7 settembre
2010: “1. - F. A. e C. D. ricorrono per la cassazione della
sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in conferma
della sentenza del tribunale di (omissis), è stata rigettata
la loro domanda di risarcimento dei danni derivati dalla
morte del loro f‌iglio M., a causa di un sinistro avvenuto su
di una strada di proprietà della Provincia di (omissis).
L’intimata resiste con controricorso.
2. - Il ricorso, a prescindere da qualunque verif‌ica sulla
ritualità della notif‌ica nei confronti dell’erede dell’intima-
ta o sugli effetti del decesso di quest’ultima, può essere
trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376
e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina
dell’art. 360-bis c.p.c. - per essere ivi accolto, per quanto
appresso indicato.
3. - I ricorrenti sviluppano due motivi: con un primo
(di “omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia,...con riferimento
all’interpretazione della C.T.U., relativamente al contribu-
to causale della Provincia di (omissis) nella verif‌icazione
del sinistro”), essi censurano l’esclusione delle condizioni
della strada provinciale - assenza di adeguata segnalazio-
ne di curva e di idonee barriere o guard-rail - quali cause
o concause dell’evento mortale; con un secondo (di “viola-
zione dell’art. 1227 c.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3...”), essi lamentano non aver valutato la corte ter-
ritoriale il contributo causale della Provincia di (omissis)
nella verif‌icazione del sinistro, anche per l’assenza di un
valido giudizio controfattuale, invece possibile sulla base
delle chiare risultanze della consulenza tecnica di uff‌icio
pure espletata.
4. - Dal canto suo, la Provincia di (omissis) nega la
conf‌igurabilità di un vizio motivazionale, essendo motiva-
ta esaustivamente l’esclusività dell’apporto causale della
condotta della vittima all’evento mortale.
5. - Il primo motivo è fondato, come si rileva dal riscon-
tro della motivazione della gravata sentenza e dai passaggi
rilevanti della relazione di consulenza tecnica di uff‌icio,
adeguatamente riportati in ricorso:
- avrebbero i giudici del merito dovuto farsi carico
dell’accertata esclusione, dopo l’apposizione, sulla strada
provinciale, di accorgimenti molto simili a quelli la cui
mancanza era stata dagli attori prospettata come con-
causa nella determinazione dell’evento, di sinistri con
conseguenze della stessa gravità, per valutare appunto
l’idoneità dei medesimi anche solo a ridurre la possibilità
del sinistro per cui era causa;
- è incongrua dal punto di vista logico e giuridico la
valutazione di suff‌icienza del segnale di curva pericolosa,
atteso che la velocità tenuta dalla vittima era, sia pur di
poco, inferiore al limite massimo comunque esistente sul
tratto e che il c.t.u. ha potuto accertare quella massima
tecnicamente sostenibile soltanto all’esito di accurate in-
dagini, normalmente indisponibili nell’ordinaria condotta
di guida in difetto di specif‌iche indicazioni sulla pericolo-
sità del tratto da impegnare;
- illogico è l’argomento della gravata sentenza - tutt’al-
tro che sviluppato a fortiori e quindi irrilevante, in quanto
rivolto invece a svalutare completamente l’eff‌icacia impe-
ditiva del sinistro del prolungamento delle esistenti bar-
riere o guard-rail - circa la pericolosità intrinseca (ed anzi
l’uguale idoneità a cagionare un esito fatale) di strumenti
di protezione contro la fuoriuscita dalla sede stradale an-
che nel tratto di curva dal quale è fuoriuscita la vettura
della vittima: in quanto, in difetto di validi riferimenti alla
consulenza tecnica, appare contrario al buon senso che
uno strumento che tenda ad evitare un’uscita di strada
potenzialmente letale (per la presenza, poco oltre, di un
canale, nel quale infatti la vittima è f‌inita, annegandovi)
possa essere omesso perchè, in caso di collisione, idoneo
a causare la morte: bastando opinare che esso andrebbe
apposto con modalità tali da ridurre anche quest’ultimo
rischio.
5. - È ben vero che la responsabilità per i danni cagiona-
ti da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha natura
oggettiva, necessitando, per la sua conf‌igurabilità, del
mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, prescinden-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT