Corte di cassazione civile sez. VI, ORD. 14 febbraio 2014, n. 3445

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
palesava che il concetto di circolazione del veicolo era
di per se idoneo a comprendere anche la circolazione su
ambiti privati. L’uso da parte del legislatore della novella
di cui alla L. n. 353 del 1990, del concetto di circolazione
del veicolo in senso generico in una norma sulla determi-
nazione dell’ambito di competenza e, quindi, ispirata ad
un’esigenza di delimitare in modo certo quell’ambito indu-
ce a ritenere ora, a maggior ragione rispetto a quanto era
ed è opinabile a proposito dell’art. 2054 c.c., che la generi-
cità non consenta esclusioni. Tanto più se si considera che
la questione dell’uso pubblico o meno della strada dipende
da accertamenti di fatto che mal si concilierebbero con
l’assurgere a criterio determinativo della competenza.».
Queste motivazioni sono condivise da questo Collegio,
che, dunque, intende ribadire il sopra ricordato principio
di diritto.
§3.1. Ebbene, l’applicazione di tale principio di diritto
alla vicenda di cui è processo comportava che la domanda
(proposta nell’ottobre del 2009) basata sull’invocazione di
una responsabilità da circolazione stradale, indipendente-
mente dalla valutazione del merito della esattezza di tale
prospettazione, per come proposta risultava riconducibile
ad una regola di competenza per materia con limite di
valore del Giudice di Pace adìto e precisamente a quella
di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito
dall’art. 45 della 1. n. 69 del 2009, che attribuisce al giudice
di pace la competenza «per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purché il valore della controversia non superi ventimila
euro».
Nella specie la competenza era conchiusa ampiamente
entro quel limite,
§3.2. Ora, va ricordato che questa Corte, sulla premes-
sa che il criterio di competenza di cui al secondo dell’art.
7 è un criterio di competenza per materia con limite di
valore, ha statuito che «Poichè il criterio di ripartizione
della competenza tra giudice di pace, pretore e tribunale
(e, a seguito delle modif‌iche introdotte dal D.L.vo n. 51
del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, tra
quest’ultimo e giudice di pace), in ordine alle controver-
sie attinenti al risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti, non è dato esclusivamente dal valore, ma
è quello, promiscuo, della materia in relazione al valore,
il regolamento di competenza di uff‌icio, ex art. 45 c.p.c.,
è ammissibile ove sia in contestazione la riconducibilità
della controversia alla detta materia della circolazione,
mentre è inammissibile se attinente al solo valore della
causa, non essendo conf‌igurabile, in tale seconda ipotesi,
un conf‌litto negativo virtuale tra detti giudici.» (Cass.
(ord.) n. 5455 del 2005; anteriormente, nello stesso senso,
Cass. n. 5033 del 2000).
La qualif‌icazione come criterio di competenza per ma-
teria con limite di valore della competenza di cui all’art. 7,
secondo comma, c.p.c. è stata ribadita da Cass. (ord.) n.
17467 del 2010).
§3.3. Va considerato a questo punto che l’esistenza
della competenza per materia con limite di valore sulla
domanda basata sulla responsabilità da circolazione
stradale si cumulava con quella nei confronti degli stessi
convenuti Minini e Regano basata sull’invocazione dell’art.
2051 c.c. e con l’altra nei confronti della s.r.l. Lorusso Tra-
sporti. Su di esse il criterio di competenza del Giudice di
Pace di Taranto era certamente quello per valore, ma, ai
f‌ini dell’elevazione del potere di conf‌litto deve considerar-
si che ai sensi di quanto implicitamente risulta dall’art.
33 e 104 c.p.c. le dette domande, stante l’evidenza della
connessione fra esse, ben potevano essere cumulate con
quella soggetta alla regola di competenza per materia con
limite di valore. E poiché il cumulo fra dette domande
non è mai stato sciolto, esse subiscono la vis actractiva di
quella soggetta alla regola di competenza per materia con
limite di valore.
Da tanto deriva che il potere di conf‌litto risulta eserci-
tato in funzione dell’affermazione della soggezione della
controversia, con riferimento ad una delle domande cu-
mulate ed in nesso di connessione non sciolto con le altre,
ad una regola di competenza per materia, cioè della sua
riconducibilità all’ambito delle controversie in materia
di circolazione, atteso che il giudice adìto in precedenza,
cioè il Giudice di Pace, aveva negato la competenza non
già per ragioni di valore, cioè reputando che essa, pur es-
sendo controversia in materia di circolazione, esorbitasse
dal limite di valore della propria competenza, bensì nel
presupposto che esorbitasse dalla stessa materia della
circolazione.
Il giudice conf‌iggente ha inteso negare proprio tale
esorbitanza e, dunque, il potere di conf‌litto risulta legitti-
mamente esercitato, oltre che in modo fondato.
Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sulla
controversia del Giudice di Pace di Taranto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 14 FEBBRAIO 2014, N. 3445
PRES. CICALA – EST. BOGNANNI – RIC. AGENZIA ENTRATE NOLA (AVV. GEN.
STATO) C. RICCIO
Tributi erariali diretti y Accertamento y Accerta-
mento sintetico y Presupposti y Conseguenze y Prova
contraria y Onere a carico del contribuente y Fatti-
specie in tema di onorari di avvocato non registrati
in contabilità, ma risultanti dai tabulati acquisiti
presso varie compagnie di assicurazione e dallo
stesso non contestati quanto alla loro percezione.
. In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al
f‌ine della determinazione sintetica del reddito annuale
complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, nel testo applicabile “ratione temporis”, l’uff‌icio
f‌inanziario è legittimato a risalire, secondo il meccani-
smo dell’art. 2727 cod. civ., da un fatto noto a quello
ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incom-
bendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che
la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice
non corrisponde alla realtà. (Così statuendo, la S.C.,
ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto

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