Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 14 febbraio 2014, n. 3538
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
blico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la
facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, c.p.c., e cioè ove ravvisi un
pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell’udienza
odierna è stato emesso in data 25 settembre 2013, sicché
deve concludersi che l’udienza pubblica ben può essere
tenuta senza la partecipazione del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto
ufficio, al quale pure copia integrale del ruolo di udienza
è stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che giu-
stificasse la propria partecipazione ai sensi dell’art. 70,
terzo comma, c.p.c.
2. Nel merito, con l’unico motivo di ricorso, il Mini-
stero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 204, comma 1, del codice della strada e dell’art.
1 del D.L.vo n. 139 del 2000, rilevando come, ai sensi di
questa ultima disposizione, l’adozione delle ordinanze
- ingiunzioni non è tassativamente riservata al prefetto,
sussistendo la legittimazione del dirigente della corri-
spondente area funzionale.
Il ricorso è fondato.
Invero, l’art. 1 del D.L.vo n. 139 del 2000 dispone che:
«1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della
natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai
funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un ade-
guato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale
del Governo sul territorio, di amministrazione generale e
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica affidati alla
carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decre-
to e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni. 2. Il personale della carriera prefettizia
esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di
competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le
funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte
integrante del presente decreto. Detta tabella può essere
modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connes-
se all’attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n.
300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.
11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400».
Per quanto rileva nel caso di specie, la tabella allegato
A, di cui al comma 2 dell’art. 1, nell’individuare le funzioni
e i compiti esercitati dal personale della carriera prefet-
tizia, include tra questi: « (...) e) esercizio dei compiti
connessi alla responsabilità del prefetto a garanzia della
legalità amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione
dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essen-
ziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni
amministrative».
Legittimamente, dunque, l’ordinanza-ingiunzione
oggetto di opposizione in questo giudizio è stata firmata
dal dirigente delegato, anziché dal Prefetto, dovendosi al-
tresì escludere che le modificazioni apportate dalla legge
n. 120 del 2010, ribadendo la previsione che l’ordinanza
è adottata dal Prefetto e che questi ha la legittimazione
passiva nei giudizi di opposizione, possa avere innovato
nell’ambito dell’ordinamento della carriera prefettizia e
reso non operanti le disposizioni che individuano i compiti
del personale della carriera prefettizia.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cas-
sazione della sentenza impugnata e con rinvio, per nuovo
esame, al Tribunale di Catania, in diversa composizione,
il quale si atterrà al seguente principio di diritto: «È le-
gittima l’ordinanza - ingiunzione con la quale si ingiunge
il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni di norme del codice della strada emessa dal vice
prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte
figure professionali della carriera prefettizia (prefetto,
vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna
titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di
delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle at-
tribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è
del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa
nelle attribuzioni proprie del delegato».
Al giudice di rinvio è demandato altresì il regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 14 FEBBRAIO 2014, N. 3538
PRES. SEGRETO – EST. FRASCA – RIC. CIACCIA C. MININNI ED ALTRI
Giudice di pace y Competenza civile y Competenza
per materia y Circolazione di veicoli riferibile solo
a strade pubbliche o ad uso pubblico o equiparabili
y Esclusione y Circolazione anche su strade o aree
private y Ricomprensione.
. Deve escludersi che l’espressione circolazione di vei-
coli, contenuta nell’art. 7, secondo comma, cod. proc.
civ., in funzione della individuazione della relativa re-
gola di competenza, vada intesa nel senso di circolazio-
ne dei veicoli solo su strade pubbliche o di uso pubblico
o comunque su strade private con situazione di traffico
equiparabile a quello di una strada pubblica, perché la
regola di competenza è applicabile anche nel caso di
circolazione su qualunque strada o area privata. (c.c.,
art. 2054; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 45) (1)
(1) Non risultano editi precedenti. Qualche utile riferimento in tema
di competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale
si rinviene in Cass. civ. 28 marzo 2006, n. 7072, in questa Rivista 2007,
302.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§l. Con ordinanza dell’8 marzo 2013 il Tribunale di Ta-
ranto in funzione di Giudice del Lavoro, ha proposto istan-
za di regolamento di competenza d’ufficio in relazione ad
una controversia che davanti ad esso è stata riassunta a
seguito di declinatoria della propria competenza da parte
del Giudice di Pace di Taranto.
§2. Tale controversia era stata introdotta dinanzi a
quel giudice di pace da Salvatore Ciaccia contro la s.r.l.
Lorusso Trasporti, Erasmo Mininni e Antonio Regano,
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