Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 24 febbraio 2014, n. 4405

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 24 FEBBRAIO 2014, N. 4405
PRES. GOLDONI – EST. D’ASCOLA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. RIVA C.
PREFETTURA DI ANCONA
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Pre-
lievo ematico y Legittimità y Condizioni y Rif‌iuto y
Conseguenze.
. Gli accertamenti del tasso alcoolemico effettuati
dalle strutture sanitarie a norma dell’art. 186, comma
5, del codice della strada includono l’esame ematico;
il trasgressore, che deve essere informato della f‌inali-
tà penale dell’esame e della facoltà di farsi assistere
da un difensore di f‌iducia, può rif‌iutare di sottoporsi
al prelievo, incorrendo, tuttavia, nelle sanzioni di cui
all’art. 186, comma 7. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Nel senso che l’art. 186, settimo comma, c.s., oltre a sanzionare
la guida in stato di ebbrezza, conf‌igura come autonomo illecito anche
il rif‌iuto del guidatore di sottoporsi ad accertamento del tasso alco-
lemico, in quanto oggetto di obbligo penalmente sanzionato e non
mera facoltà, v. Cass. civ. ord. 27 settembre 2013, n. 22231, in questa
Rivista 2014, 19.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 438/11 dell’11 aprile 2011, notif‌icata
il 1° giugno seguente, il tribunale di Ancona ha respinto
l’appello proposto da Fabrizia Riva avverso la sentenza
1059/08 del locale giudice di pace, che aveva rigettato
l’opposizione proposta avverso i verbali di contestazione
n. 640884111 e 640884219, redatti dai Carabinieri della
compagnia di Ancona il 28 marzo 2008. L’opponente ha
proposto ricorso per cassazione, notif‌icandolo il 29 giugno
2011 all’avvocatura distrettuale di Ancona. L’amministra-
zione non ha svolto attività difensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il
rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
1.1) Oggetto dell’opposizione è il provvedimento pre-
fettizio prot. 206037/08 di sospensione della patente per
sei mesi ai sensi dell’art. 186 c.d.s. (guida sotto l’inf‌luenza
dell’alcool) e di ulteriori sei mesi ai sensi dell’art. 187
c.d.s. (guida alterata da uso di sostanze stupefacenti).
Il tribunale ha precisato che i due verbali relativi alle
violazioni erano stati autonomamente impugnati (giudizio
2603/08 RG tribunale) e che la cognizione sulla loro legit-
timità esulava dalla materia del contendere.
Ha ritenuto comunque di affermare che il rif‌iuto del-
l’opponente di sottoporsi a prelievo ematico era ingiustif‌i-
cato, non essendo obbligatorio l’uso dell’etilometro.
Ha aggiunto che era ininf‌luente il mancato avviso al-
l’interessata di farsi assistere da difensore di f‌iducia.
Quanto alla ordinanza di sospensione, ha respinto i due
motivi di appello.
Il primo riguardante la mancata applicazione della
continuazione tra le sanzioni, negata per l’applicazione
del cumulo tra due fattispecie aventi “ciascuna un proprio
campo di applicazione”.
Il secondo riguardante “l’asserita omessa quantif‌icazio-
ne del periodo di sanzione accessoria”.
2) Il ricorso consta di tre motivi.
Essi vanno esaminati in relazione alla materia del con-
tendere, che è in questa causa limitata alla sospensione
della patente disposta con il provvedimento impugnato.
La tesi esposta con il primo motivo (v. pag. 10 in f‌ine)
è che un soggetto, ancorchè coinvolto in un sinistro stra-
dale (come nella specie avvenuto), che non mostri segni
di alterazione f‌isica legata all’uso di alcool o stupefacenti
non potrebbe essere “costretto - pena l’irrogazione delle
sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. - a sottoporsi a un
prelievo ematico”.
La censura è infondata.
Consta infatti che il codice della strada, nel testo al-
l’epoca vigente, prevede una serie differenziata di inter-
venti per l’accertamento della guida sotto l’inf‌luenza di
queste sostanze:
a) accertamenti con strumenti portatili (186 C. 3); b) in
caso di primo esito positivo, accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento; c) per i conducen-
ti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche
(è questo il caso) la richiesta rivolta dalle forze di polizia
alle strutture sanitarie di procedere all’accertamento.
Il conducente può rif‌iutare di sottoporsi all’esame, ma
ciò lo sottopone alle conseguenze sanzionatorie previste
dalla norma. L’art. 186, settimo comma, del codice della
strada, oltre a sanzionare la guida in stato di ebbrezza,
conf‌igura infatti come autonomo illecito anche il rif‌iuto
del guidatore di sottoporsi ad accertamento del tasso alco-
lemico, in quanto oggetto di obbligo penalmente sanziona-
to e non mera facoltà (Cass. VI civ., 22231/13).
Invano la ricorrente sostiene che non è ivi espres-
samente previsto il prelievo ematico.
La disposizione, proprio per il suo incedere progressivo
del meccanismo di verif‌ica, correlato alla gravità della
situazione (primo esame - esito positivo di esso - neces-
sità di ricovero per cure a causa degli effetti del sinistro)
consente di ricorrere all’esame ematico, proprio delle
strutture sanitarie e ad esse confacente per la accuratezza
dei risultati e la aff‌idabilità della sede scientif‌ica.
Né rilevano i precedenti citati (pag. 13) in tema di
opponibilità del rif‌iuto.
Non vi è dubbio infatti che la parte può sottrarsi al
prelievo, ma ciò fa scattare l’accertamento sanzionatorio
conseguente a tale comportamento di rif‌iuto.
3) Appare invece fondato il secondo motivo, che de-
nuncia violazione dell’art. 354 c.p.p. e vizi di motivazione
in relazione al fatto che il conducente non sia stato infor-
mato preventivamente della facoltà di farsi assistere da
difensore di f‌iducia.
Sul punto il tribunale ha escluso la fondatezza della
doglianza, adducendo che il giudizio verteva “sulla conte-
stazione di illeciti amministrativi”.
In tal modo ha confuso il piano dell’accertamento dei
reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s., cui era rivolta la veri-
f‌ica clinica che si dice esser stata richiesta alla Riva, con

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