Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 20 dicembre 2013, n. 28516

Pagine318-319
318
giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Nella sentenza n. 667 del 2007 la Suprema Corte ha
chiaramente evidenziato che, per effetto della novella
introdotta dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106, il
menzionato art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 distingue ora
tre diversi termini per la notif‌ica delle cartelle a seconda
che le stesse siano originate da attività di liquidazione
(nei suoi due tipi) o da accertamenti, distinzione che in
precedenza non aveva ragione di esistere proprio perchè
il termine di decadenza della notif‌icazione della cartella
(prima della sua soppressione ad opera del D.L.vo n. 193
del 2001) veniva posto, in ogni caso, in rapporto alla con-
segna del ruolo al concessionario, senza alcun riferimento
alla natura dell’attività propedeutica alla sua formazione.
Il difetto di una qualunque delle relazioni cronologi-
che tra adozione della cartella di pagamento e condotta
dell’Amministrazione procedente previste dall’anzidetta
norma, nella lettera vigente al momento dell’adozione del
provvedimento qui impugnato, è sintomo già di per sé suf-
f‌iciente della inidoneità della procedura seguita dalla Re-
gione Emilia Romagna ad evitare la estinzione del diritto
di agire per la riscossione del tributo che, a mente dell’art.
5 del D.L. n. 953/1982, “si prescrive con il decorso del terzo
anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato
il pagamento”, termine la cui maturazione non può certo
considerarsi evitata per effetto della notif‌icazione (in epo-
ca successiva alla scadenza del termine medesimo) di una
cartella di pagamento non tempestivamente preceduta
dall’atto prodromico necessario a mettere al corrente il
destinatario della pretesa dell’ente pubblico.
Ed infatti detto termine, come è stato precisato anche
da Cass. sez. I, Sentenza n. 3658 del 28 aprile 1997, ha ef-
f‌icacia prescrizionale e non decadenziale e perciò non può
essere interrotto se non con atto a valenza esterna, debi-
tamente portato a conoscenza del debitore, caratteristica
di cui non è provvista la procedura di iscrizione a ruolo del
tributo, siccome adottata tutta all’interno dell’Ammini-
strazione e, come tale, inidonea ad essere percepita ed a
produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della
pretesa. Detta procedura - se può ovviare, per espresso
disposto di legge, alla procedura di irrogazione delle san-
zioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non
può ovviare - in difetto di qualunque previsione normativa
- all’assenza di un atto idoneo a generare l’interruzione
del decorso del termine prescrizionale perchè dotato del
requisito della “introduzione nella sfera giuridica del de-
stinatario”, requisito ineludibilmente richiesto dall’art.
2943 c.c. nella parte in cui prevede che prescrizione dei
diritti è interrotta solo da un “atto che valga a costituire in
mora il debitore”.
Sul punto concordano anche Cass. sez. V, sentenza n.
14301 del 19 giugno 2009 (in materia di imposta di regi-
stro) e Cass. sez. I, sentenza n. 23251 del 17 novembre
2005 (in materia di sanzioni per violazione al codice
della strada). Pertanto, si ritiene che il ricorso possa es-
sere deciso in camera di consiglio manifesta infondatezza.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 20 DICEMBRE 2013, N. 28516
PRES. GOLDONI – EST. BIANCHINI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. COMUNE
DI GREVE IN CHIANTI (AVV.TI PICCIONI E TOCCAFONDI) C. DE LUCIA (AVV.TI
MARESCA E VALENTINI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Viola-
zione del codice della strada y Errore materiale y
Nullità y Esclusione y Fondamento.
. In materia di violazioni del codice della strada, il
verbale di accertamento che contenga un errore ma-
teriale facilmente emendabile (nella specie, il numero
della patente di guida quale identif‌icativo delle carte
di qualif‌icazione del conducente) non è viziato da nul-
lità in quanto idoneo a rendere il conducente edotto
delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le
proprie difese. (nuovo c.s., art. 200; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 383) (1)
(1) In genere, sulla funzione e sul contenuto del verbale di accerta-
mento di violazioni del codice della strada, v. Cass. civ. 17 febbraio
2006, n. 3536, in questa Rivista 2006, 1169 e Cass. civ. 29 ottobre 2004,
n. 21007, ivi 2005, 481.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la tratta-
zione in Camera di consiglio redigendo la seguente rela-
zione ex art. 380 bis c.p.c:
“Osserva in fatto
1 - Giuseppe De Lucia propose impugnazione al Giudice
di Pace di Firenze avverso il verbale di contravvenzione del
17 aprile 2009 con il quale agenti della Polizia municipale
del Comune di Greve in Chianti gli avevano contestato di
esser transitato, alla guida del suo motocarro marca Piag-
gio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicas-
se l’interdizione al passaggio. A sostegno della impugna-
zione il De Lucia fece valere indicazione, nel verbale, della
patente di guida anziché della Carta di Qualif‌icazione del
Conducente - in acronimo: C.Q.C. - con la paventata con-
seguenza che l’aff‌ievolimento del titolo abilitativo (vulgo:
la perdita dei punti patente) avrebbe riguardato tale titolo
e non già, come espressamente previsto all’art. 3.1 della
circolare 14 aprile 2008 n. 300 del Ministero dei Trasporti,
il titolo abilitativo professionale.
2 - Il Giudice di Pace respinse il ricorso; il Tribunale di
Firenze accolse invece l’appell o del De Lucia ritenendo,
al contrario del primo giudicante, che la erronea indica-
zione degli estremi della C.Q.C. nel verbale, lungi da con-
cretizzare un emendabile errore materi ale incontes tati
restando gli altri elementi identif‌icativi del trasgressore
e della trasgressione determinasse la nullità della conte-
stazione.
3 - Ha proposto ricorso il Comune di Greve in Chianti
per la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque mo-
tivi; ha resistito il De Lucia con controricorso, proponendo
a sua volta ricorso incidentale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT