Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 21 novembre 2013, n. 26171

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo quantif‌icare nella misura di euro mille. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 NOVEMBRE 2013, N. 26171
PRES. GOLDONI – EST. PETITTI – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. MINISTERO
DELL’ECONOMIA E FINANZE (AVV. GEN. STATO) C. TUSA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Violazione ammi-
nistrativa commessa da minore di anni diciotto y
Contestazione dei fatti al soggetto tenuto alla sor-
veglianza y Legittimità y Fondamento.
. In caso di violazione amministrativa commessa da
un minore di anni diciotto, la sanzione va irrogata ai
soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, che ri-
spondono a titolo personale e diretto per la trasgres-
sione della norma, avendo omesso la vigilanza alla
quale erano tenuti. Ne consegue che, in siffatta ipotesi,
fermo l’obbligo della redazione immediata del relati-
vo verbale di accertamento, la violazione deve essere
contestata enunciando il rapporto intercorrente con il
minore al momento del fatto, che imponeva la specif‌ica
attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito
amministrativo. (nuovo c.s., art. 194; nuovo c.s., art.
201; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 14) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. civ. 24 giugno 2008, n. 17189, in Ius&Lex
dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna, e Cass. civ. 26 marzo 2002, n. 4286, in
questa Rivista 2002, 459.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che con ricorso depositato il 5 agosto 2006
Tusa Antonino proponeva opposizione dinanzi al Giudice
di Pace di Catania al f‌ine di ottenere l’annullamento del
verbale emesso nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza
di Pachino per violazione degli artt. 2 e 171, commi l, 2
e 3, del codice della strada, nonché l’annullamento del
relativo provvedimento di sequestro amministrativo del
ciclomotore;
che il Giudice di Pace adìto accoglieva il ricorso, poiché
il verbale impugnato indicava erroneamente Tusa Antoni-
no quale trasgressore, laddove il trasgressore effettivo era
invece il minore Tusa Alessio, f‌iglio del ricorrente;
che avverso la predetta sentenza, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze proponeva gravame, ritenendo
corretta la contestazione della violazione effettuata nei
confronti del genitore;
che il Tribunale di Catania rigettava l’appello, confer-
mando la sentenza di primo grado;
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quin-
di proposto ricorso per cassazione, aff‌idato a tre motivi;
che con il primo motivo il ricorrente denuncia viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 14, 171, 201 c.d.s., in
combinato disposto con l’art. 2 della legge 689 del 1981
e con l’art. 2049 c.c., dolendosi del fatto che il Tribunale
abbia ritenuto nullo il verbale di contestazione, non consi-
derando che esso era stato contestato all’odierno intimato
in quanto genitore esercente la potestà sul f‌iglio minore
conducente il veicolo;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta
la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art.
111, comma sesto, Cost., dell’art. 132, comma secondo, n.
4), c.p.c., dell’art. 36, comma 2, D.L.vo n. 546 del 1992,
poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di mo-
tivazione o, al limite, conterrebbe una mera motivazione
per relationem;
che con il terzo motivo di ricorso viene censurata una
insuff‌iciente motivazione circa un fatto decisivo e con-
troverso del giudizio;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle
parti e al Pubblico Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
(... ) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice d’appello, conformemente a quanto deciso in
primo grado, ha ritenuto nullo il verbale in oggetto poiché
indicante quale trasgressore il sig. Tusa Antonino, invece
del trasgressore effettivo, il minore Tusa Alessio.
Al f‌ine di decidere sulla questione, va preliminarmente
osservato che la legge n. 689 del 1981, all’art. 2 (applica-
bile anche in tema di violazioni al c.d.s. ex art. 194 c.d.s.),
dispone che non può essere assoggettato a sanzione ammi-
nistrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto
gli anni diciotto: in tal caso, della violazione risponde chi
era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi
di non avere potuto impedire il fatto.
L’art. 14 della stessa legge dispone che la violazione
deve essere contestata immediatamente al trasgressore
ove possibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione
immediata, gli estremi della violazione debbono essere
notif‌icati agli interessati entro novanta giorni, che in ma-
teria di infrazione al codice della strada diventano cento-
cinquanta a norma dell’art. 201 c.d.s. (nel testo ratione
temporis applicabile).
Il combinato disposto delle due norme impone di rile-
vare che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia
avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi
non può essere assoggettato a sanzione amministrativa,
mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza
su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto
per la trasgressione della norma violata, avendo omesso
la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue che
in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo
della redazione immediata del relativo verbale di accerta-
mento, la contestazione della violazione deve avvenire nei
confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore,

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