Corte di cassazione civile sez. lav., 20 settembre 2013, n. 21629

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 20 SETTEMBRE 2013, N. 21629
PRES. DE RENZIS – EST. MAISANO – P.M. MATERA (CONF.) – RIC. ASS. GENERALI
S.P.A. (AVV. RUSSO) C. CASTELMEZZANO
Agenzia (Contratto di) y Diritti dell’agente y
Provvigione y Contributi versati per il servizio sani-
tario nazionale ed il fondo di garanzia vittime della
strada y Riconducibilità alla nozione di premio assi-
curativo y Esclusione y Fondamento y Conseguenze.
. In materia di contratto di agenzia nel settore assicu-
rativo, le somme di denaro non costituenti corrispettivo
del contratto di assicurazione e, per di più, destinate a
soggetti diversi dall’assicuratore, quali imposte e tasse,
non sono riconducibili alla nozione di premio assicu-
rativo, che comprende solo il corrispettivo del rischio
assunto dall’assicuratore. Ne consegue che gli importi
corrisposti a titolo di contributi per Servizio sanitario
nazionale e il Fondo di garanzia vittime della strada
non costituiscono premio e non rientrano nella base di
calcolo della provvigione. (c.c., art. 1362) (1)
(1) Nulla in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 ottobre 2009 la Corte d’appello
di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di
Matera del 30 ottobre 2008, ha condannato la Toro Assi-
curazioni s.p.a. al pagamento in favore di Castelmezzano
Paolo Francesco della somma di € 12.662,03 a titolo di
differenze provvigionali dovute al computo nelle stesse
dei contributi da versare in favore del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada (F.G.V.S.). La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia sulla base dell’art. 3 dell’Accordo Nazionale Im-
prese - Agenti di Assicurazione, che esclude dal calcolo
dei premi le imposte e tasse, ed escludendo che in tale
esclusione possano rientrare anche i contributi suddetti
in base ad un’interpretazione analogica non consentita
dalla natura contrattuale della norma, e considerando la
comune intenzione delle parti che hanno inteso escludere
dal calcolo dei premi tutti i contributi di natura tributaria,
cioè impositiva.
La Toro Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.
Il Castelmezzano è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 1882, 1362, 1365, 1366, 1369 e 2067
c.c. in relazione all’art. 3 dell’Accordo Nazionale Imprese
- Agenti di Assicurazione, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c. In particolare si deduce che la Corte territo-
riale avrebbe violato il principio di diritto già affermato da
questa Corte, secondo cui non devono essere ricondotte
alla nozione di premio le somme di denaro non costituenti
corrispettivo del contratto di assicurazione e per di più
destinate a soggetti diversi dall’assicuratore, mentre per
premio deve intendersi solo il corrispettivo del rischio
assunto dall’assicuratore.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 20 D.P.R. 973 del 1970, 8 della legge
n. 562 del 1982, 8, comma 2, 11 bis, 31 e 19 della legge n. 41
del 1986, 126 del D.L.vo n. 175 del del 1995, dell’art. 45 del
D.L.vo n. 173 del 1997, della legge n. 1216 del 1961, degli
arti. 1882 e 1748 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma uno n.
3 c.p.c. In particolare si lamenta che la pronuncia impu-
gnata violerebbe la normativa riguardante l’imposizione in
materia assicurativa e non considererebbe la natura so-
stanzialmente tributaria e impositiva dei due contributi
in questione.
Il ricorso è fondato.
I due motivi, da esaminare congiuntamente perché
connessi, sono fondati.
Orbene, i motivi di ricorso sono fondati nella parte in
cui denunciano la violazione del canone ermeneutico di
rispetto della comune intenzione delle parti, da intendere
non quale fatto psicologico interno bensì come volontà
esteriormente riconoscibile alla stregua del signif‌icato
delle parole adoperate dai contraenti, e comunemente ac-
cettato (art. 1362 c.c., comma 1). Il canone dell’art. 1362
c.c. cit. deve ritenersi violato anche quando ad un termine
giuridico adoperato dai contraenti l’interprete attribui-
sca un signif‌icato diverso da quello accolto dal legislatore
convalidato dall’usus fori, ossia rivelato dal c.d. diritto
vivente. Nel caso di specie si trattava di interpretare una
clausola di contratto collettivo secondo cui la provvigione
dell’agente, incaricato di promuovere la conclusione di
contratti di assicurazione, doveva essere calcolata sui pre-
mi dovuti dall’assicuratore, dove il termine premi esclude-
va espressamente “tasse e imposte”. La questione sottopo-
sta dalle parti al giudice di merito, ed ora dal ricorrente
a questa Corte, consisteva nello stabilire se i contributi
per il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo generale
vittime dello Stato fossero da riportare estensivamente al-
l’espressione “tasse e imposte” ovvero, e più precisamente,
se il “premio” dovuto all’assicuratore potesse comprendere
la somma corrispondente a detti contributi.
La sentenza d’appello qui impugnata si è espressa in
questo secondo senso, ma in ciò la Corte del merito ha
errato in diritto e non è incorsa in un semplice vizio
formale di motivazione nel discorso ricostruttivo della
comune intenzione delle parti (cfr. Cass. 17 maggio 2005
n. 10303). Infatti il premio dovuto dall’assicurato all’assi-
curatore (art. 1882 c.c.) è la somma intascata dal secondo,
e diretta, insieme a quelle versate dagli altri assicurati, a
coprire il rischio proprio della causa negoziale, onde non
può comprendere somme che l’assicuratore è obbligato
a versare ad altri soggetti, tra le quali i contributi dovuti
ad enti pubblici. Integra, pertanto, errore di diritto, l’aver
incluso nella nozione giuridica di detto premio somme di
danaro, quali i contributi obbligatori dovuti al Servizio
sanitario nazionale ed al Fondo di garanzia per le vittime
della strada, non costituenti corrispettivo del contratto
di assicurazione e per di più destinate a soggetti diversi
dall’assicuratore.

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