Corte di cassazione civile sez. lav., 22 gennaio 2014, n. 1312

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 22 GENNAIO 2014, N. 1312
PRES. VIDIRI – EST. MAROTTA – P.M. FUCCI (CONF.) – RIC. CICCARELLI (AVV.
D’ALESSANDRO) C. CICCONE ED ALTRI
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme
y Datore di lavoro y Obblighi y Infortunio causato
per colpa y Necessità y Fondamento y Fattispecie in
tema di infortunio subito da un conducente di auto-
articolato il cui sistema frenante era in condizioni
inferiori ai limiti previsti per la revisione.
. In materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui
all’art. 2087 cod. civ., è conf‌igurabile una responsabi-
lità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che
sia riconducibile ad un comportamento colpevole del
datore, alla violazione di uno specif‌ico obbligo di sicu-
rezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento
di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno
per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi
dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti
idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto im-
prevedibili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che aveva escluso
che potesse essere addebitato al datore di lavoro l’in-
fortunio subito da un conducente di autoarticolato, il
cui sistema frenante era in condizioni inferiori ai limiti
previsti per la revisione - pari al 68 per cento comples-
sivo - tanto più che era stata la scelta del percorso da
parte del lavoratore e la sua condotta di guida a deter-
minare un eccessivo carico sul sistema frenante). (c.c.,
art. 2087) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 7 agosto 2012, n. 14192, in Ius&Lex
dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con
sentenza n. 822/2010 del 25 giugno 2010, decidendo sull’ap-
pello proposto da Luca Ciccarelli nei confronti di Giusep-
pe Ciccone e della Carige Assicurazioni S.p.A. (chiamata
in garanzia dal Ciccone) nonché sull’appello incidentale
proposto da quest’ultima società, confermava la pronuncia
del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la domanda
del Ciccarelli diretta ad ottenere il riconoscimento del
suo diritto al pagamento della somma di euro 1.321.183,00
a titolo di danno biologico differenziale, danno morale
e danno alla vita di relazione in relazione all’infortunio
sul lavoro occorsogli in data 3 dicembre 2001, mentre si
trovava alla guida di un autoarticolato, essendo addetto
al trasporto di un carico di ferro diretto in una località in
provincia di Arezzo, ed a seguito del quale aveva riportato
lesioni gravissime. Riteneva la Corte territoriale che, con-
formemente a quanto sul punto deciso dal Tribunale, fos-
se da escludere una responsabilità civile addebitabile al
Ciccone sotto entrambi i prof‌ili dedotti in sede di ricorso
introduttivo e cioè sotto quello della cattiva manutenzione
dell’automezzo e sotto quello dell’omessa informazione al-
l’autista delle strade da percorrere. Quanto al primo, evi-
denziava come la consulenza tecnica svolta in sede penale
avesse escluso che il sistema frenante dell’autoarticolato,
pur non ottimale, avesse un’eff‌icienza inferiore ai limiti
previsti per la revisione ed avesse altresì accertato che lo
spessore dei ferodi era suff‌iciente a garantire un’adeguata
frenatura. Quanto al secondo, riteneva che l’obbligo del
datore di lavoro esercente un’impresa di autotrasporto
non potesse spingersi f‌ino a richiedergli di accertare le
caratteristiche delle strade al f‌ine di consigliare l’utilizzo
di quella meno pericolosa. Evidenziava che il sinistro in
questione non si sarebbe correttamente, ossia evitando
frenate ripetute ed utilizzando le marce basse adeguate,
comportamento questo che aveva determinato il surri-
scaldamento delle parti di attrito ed una perdita di aria
compressa sul circuito frenante che avevano reso lo stesso
ineff‌iciente.
Per la cassazione di tale sentenza Luca Ciccarelli pro-
pone ricorso aff‌idato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Carige Assicurazioni
S.p.A..
Giuseppe Ciccone è rimasto solo intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., degli artt. 34 e
35 del D.L.vo n. 626/1994, dell’art. 1218 c.c. nonché con-
traddittorietà della motivazione”. Si duole del fatto che la
Corte territoriale abbia ritenuto di fatto sussistente nel
caso di specie una sorta di rischio elettivo, intendendosi
per tale - a mente di Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642 - quello
che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa sia do-
vuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed
affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi perso-
nali, una situazione diversa da quella inerente alla attività
lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva
di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ciò peraltro in
contrasto con il riconoscimento da parte dell’I.N.A.I.L.
dell’infortunio sul lavoro. Si duole del fatto che la Corte
territoriale, pur avendo riscontrato il funzionamento del
68% dell’impianto frenante del trattore, e dunque un fun-
zionamento non ottimale, non ha tratto da tale circostanza
le dovute conseguenze. Rileva che, come evidenziato dal
c.t.u., tale funzionamento non ottimale aveva comportato
che il rimorchio, invece di rallentare la corsa un attimo
prima del trattore, aveva esercitato su quest’ultimo una
spinta, compromettendone la traiettoria.
2. Il motivo non è fondato.
Si rileva innanzitutto un prof‌ilo di inammissibilità man-
cando una chiara indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che si assumono in con-
trasto con le disposizioni indicate o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o
dalla prevalente dottrina. Come è noto, infatti, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi,
implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme inter-

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