Corte di cassazione civile sez. lav., 17 gennaio 2014, n. 899

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGITTIMITÀ
delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura,
dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari
della vittima.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 17 GENNAIO 2014, N. 899
PRES. VIDIRI – EST. BRONZINI – P.M. FUCCI (CONF.) – RIC. G.M. C.
FONDIARIA-SAI S.P.A. ED ALTRI
Dispositivi di sicurezza y Cintura y Esenzione y
Appartenenti ai servizi di vigilanza privati che ef-
fettuano scorte y Sussistenza y Fattispecie in tema
di esclusione della responsabilità del datore di la-
voro per le lesioni subite da conducente di furgone
blindato.
. La disposizione di cui all’art. 172 c.d.s., comma 8, lett.
c), che esenta dall’uso delle cinture di sicurezza gli ap-
partenenti ai servizi di vigilanza privati che effettuano
scorte, è di ordine speciale e prevale sull’obbligo gene-
rale di cui all’art. 2087 gravante sul datore di lavoro.
(Nella fattispecie la S.C. ha escluso la responsabilità
del datore di lavoro per le lesioni subite, in conseguen-
za di sinistro stradale, dal conducente di un furgone
blindato sprovvisto di cinture di sicurezza) (nuovo c.s.,
art. 172; c.c., art. 2087) (1)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. In dottrina, utile è la
consultazione del commento all’art. 172 c.s. contenuta nel Codice
della strada, commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di
G. GALLONE, Collana Tribuna Major, ed. La Tribuna, Piacenza 2011,
pp. 670 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.M. adiva il Tribunale di Genova esponendo di aver
subito un incidente stradale mentre, come dipendente
della (omissis) di Genova Istituto di vigilanza privata
Spa, viaggiava su un furgone blindato addetto al trasporto
valori; l’autista del mezzo - imboccata una galleria ad una
sola corsia - si rendeva conto del procedere di autovetture
in senso contrario e, per evitare l’impatto, sterzava bru-
scamente provocando il rovesciamento del mezzo.
Sopraggiungeva un’ambulanza chiamata per pre-
stare i dovuti soccorsi che a sua volta f‌iniva con il
collidere con il mezzo in cui si trovava il ricorrente.
Il ricorrente allegava di aver subito gravi lesioni dal-
l’evento e di aver riportato una invalidità permanente
nella misura del 33%. La (omissis) Istituto di vigilanza
spa chiamava in giudizio e manleva C.M. conducente
del mezzo blindato e la (omissis) assicurazioni. C.M. a
sua volta chiamava in giudizio la società assicuratrice
e la società che aveva costruito il mezzo blindato, la
società proprietaria dell’autoambulanza, la società
assicuratrice della stessa per la responsabilità civile e
il conducente di quest’ultima.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 805/2006 riget-
tava la domanda.
Osservava che non era emersa alcuna responsabilità ex
art. 2087 c.c. in quanto l’incidente si era verif‌icato per la
condotta di guida dell’autista del furgone; in relazione alle
lesioni riportate dal G. il reato non era punibile d’uff‌icio e
quindi il datore di lavoro non rispondeva dei danni cagio-
nati dai dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni T.U.
n. 1124 del 1965, ex art. 10.
La Corte di appello di Genova con sentenza del 22 di-
cembre 2009 rigettava l’appello del G.. La Corte territo-
riale osserva che la domanda era stata proposta ex art.
2087 c.c. e che nel caso in esame il ricorrente lamentava
di non essere stato munito di cinture di sicurezza, ma
che dall’uso di cinture sono esentati gli appartenenti
ai servizi di vigilanza privata dallo stesso codice della
strada; inoltre il mezzo era stato regolarmente omo-
logato. Ancora osservava che il ricorrente, mentre nel
ricorso aveva dedotto che si trovava nel vano chiuso
blindato, nel corso delle dichiarazioni rese in giudizio
aveva affermato di essersi trovato nel sedile posteriore
(e non nello spazio retrostante ove si trovavano i valo-
ri). Nel vano posteriore non dovevano esserci persone
del servizio di vigilanza e quindi non era necessario
munirlo di cinture. Non emergevano altri prof‌ili di re-
sponsabilità del datore di lavoro, posto che era emerso
che il furgone era stato di recente revisionato. Ulteriori
prof‌ili di responsabilità ex artt. 2049 e 2054 c.c. erano
stati tardivamente sollevati.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il
G. con un motivo. Resistono la (omissis) Spa con con-
troricorso (che ha depositato anche memoria difensiva
ex art. 378 c.p.c. ed ha proposto ricorso incidentale condi-
zionato con un motivo); la Milano Assicurazioni s.p.a. con
controricorso; la (omissis) s.r.l. con controricorso la Spa
(omissis) con controricorso; la Compagnia assicurazione
(omissis) Spa con controricorso. Le altre parti sono rima-
ste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi in quanto pro-
posti avverso la medesima sentenza.
Con l’unico motivo proposto il G. allega la violazione
dell’art. 2087 c.c.. Il ricorrente aveva precisato nell’inter-
rogatorio che si trovava nella cabina di guida. Per tutti i la-
voratori sussiste l’obbligo delle cinture di sicurezza ex art.
2087 c.c. che prevale sul codice della strada e che obbliga
il datore di lavoro ad adottare tutte le cautele necessarie
per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti,
nella fattispecie omesse.
Il motivo appare infondato. In primo luogo va os-
servato che la motivazione sul punto oggetto di do-
glianza è stata duplice: avendo la Corte territoriale
rilevato che non è neppure sicura la posizione in cui
si trovava il ricorrente al momento dell’incidente es-
sendosi affermato nel ricorso introduttivo che il G. si
trovava nel vano chiuso blindato ove non ci dovevano
essere persone e che, quindi, non era stato munito di

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