Corte di cassazione civile sez. III, 2 settembre 2013, n. 20066

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano violazione degli artt. 1453, 1477, 1490,
1495, 1497 c.c., 88 e 92 c.p.c ed omessa motivazione
deducendo: A) erronea co nsiderazione dell’intervenuta
prescrizione, col quesito se la vendita di veicolo alimen-
tato a GPL, carente di collaudo, possa soggiacere alle
specif‌iche limitazioni dell’art. 1495 oppure sia applicabi-
le l’art. 1453 trattandosi di aliud pro alio; B) la mancata
considerazion e delle prove testimoni ali, co l quesit o se
la mancata valutazione dell’occultamento dei vizi e la
diserzione dall’interrogatorio formale del titolare della
società dovevano condurre a diver se conclusioni; C)
Orientamento della dottrina, disciplina di derivazione
europea e compensazione spese, in riferimento alla tute-
la del consumatore ed al superamento della distinzione
tra garanzia ed inadempimento, col quesito se il Giudice
dovesse compensare le spese.
Ciò premesso si osserva:
La prima censura merita accoglimento con assorbi-
mento delle altre.
La sentenza, come dedotto, afferma essere pacif‌ico che
il 23 dicembre 2000 era stata acquistata l’autovettura e
che nel 2002 era stato sostituito l’impianto per GPL per-
ché quello installato dal precedente proprietario non era
omologato né poteva più esserlo. Poiché l’attrice non aveva
articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare di aver
contestato il vizio prima della lettera del 26 aprile 2002 né
aveva provato il riconoscimento (non potendosi rilevare
tale circostanza dalla mancata risposta all’interrogatorio
formale) il GP avrebbe dovuto accogliere l’eccezione
preliminare della convenuta e del terzo chiamato e non
conf‌igurare l’aliud pro alio.
La decisione richiama la giurisprudenza in tema di
aliud pro alio, ipotesi prospettabile nel caso in cui la cosa
consegnata sia completamente diversa da quella pattuita,
appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi funzio-
nalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione
economico sociale della res dedotta come oggetto del con-
tratto e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. 3 luglio
2003 n. 10523, Cass. 25 settembre 2002 n. 13925, Cass. 23
febbraio 2001 n. 2659, Cass. 3 agosto 2000 n. 10188, Cass.
19 gennaio 1995 n. 593) aggiungendo che la stessa attrice
aveva chiesto i danni per i maggiori costi derivanti dal-
l’utilizzazione a benzina implicitamente ammettendo che
il mancato collaudo dell’impianto per GPL non le aveva
impedito l’utilizzo.
Tale motivazione non può essere condivisa.
Chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con
l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante.
Essendo pacif‌ico che l’impianto non era omologato e
non poteva più esserlo veniva meno la specif‌ica utilità
insita nell’acquisto ed era irrilevante che il mezzo potesse
essere utilizzato a benzina.
Oggetto dell’acquisto era, invero, non una autovettura
in quanto tale ma una autovettura alimentata a GPL.
Donde la cassazione con rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 2 SETTEMBRE 2013, N. 20066
PRES. PETTI – EST. AMATUCCI – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. ANSELMO (AVV.TI
IMPROTA, GAGLIARDI E MANCUSI) C. GENERALI ASS. S.P.A. (AVV. ANNUNZIATA)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Sinistro causato da vei-
colo o natante non identif‌icato y Denuncia o omessa
denuncia all’autorità competente y Decisività ai f‌ini
della prova y Esclusione.
. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non
identif‌icato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’auto-
rità di polizia od inquirente non è suff‌iciente, in sé, a
rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi
dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei
confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia
per le vittime della strada; allo stesso modo, la presen-
tazione di denuncia o querela contro ignoti non vale,
in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro
accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono,
al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento
del sinistro. (c.c., art. 2697; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 19) (1)
(1) Nel senso che in caso di azione proposta per il risarcimento dei
danni, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti
dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della stra-
da, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato
effettivamente causato da veicolo non identif‌icato, può essere offerta
mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle compe-
tenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può
sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del
danno cagionato da veicolo non identif‌icato, pur in presenza di tale
denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa, v. Cass.
civ. 3 settembre 2007, n. 18532, in questa Rivista 2008, 317.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel dicembre del 2000 il quarantasettenne Giovanni
Anselmo agì giudizialmente nei confronti della Generali
Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per la liqui-
dazione dei danni da risarcirsi dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada - per il risarcimento dei danni con-
seguiti all’investimento subito da tergo il 20 febbraio 1999,
mentre percorreva in bicicletta la via Diaz di Pagani (SA),
da parte di vettura non identif‌icata, in quanto allontana-
tasi senza fermarsi.
La società convenuta resistette, contestando l’acca-
dimento del fatto, evidenziando che l’attore non aveva
denunciato il sinistro all’autorità né sporto querela contro
ignoti, prospettandone in via subordinata l’esclusiva re-
sponsabilità o quantomeno il concorso causale colposo.
Con sentenza n. 225 del 2003 il tribunale di Nocera In-
feriore rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese.
2. - La corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame
degli attori con sentenza n. 24 del 2007, condannandolo
alle spese del grado.
3. - Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’Anselmo
aff‌idandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, cui
resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni.

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