Corte di cassazione civile sez. III, ord. 4 marzo 2014, n. 5056

Pagine385-386
385
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2014
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 4 MARZO 2014, N. 5056
PRES. RUSSO – EST. TRAVAGLINO – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. MASSARO ED
ALTRI (AVV. DE MAGISTRIS) C. D’URSO ED ALTRO
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Danno da perdita della vita y
Perdita immediata y Risarcibilità iure haereditario y
Rimessione della questione alle Sezioni Unite.
. La Terza sezione civile ha rimesso gli atti al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite della questione se il danno da perdita della vita
immediatamente conseguente alle lesioni riportate a
seguito di un incidente stradale sia o meno risarcibile
iure haereditario. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2059) (1)
(1) Con questa ordinanza interlocutoria la Sezione III della S.C.,
rilevando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della stes-
sa, sottopone al Primo Presidente l’importante questione relativa alla
risarcibilità, a titolo ereditario, del danno biologico in caso di morte
sopraggiunta nell’immediatezza come conseguenza di fatto illecito.
L’ordinanza muove dalla recente sentenza Cass. civ., sez. III, 23 gen-
naio 2014, n. 1361, in questa Rivista 2014, 205, secondo cui il danno
da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene
tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno
biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o
catastrof‌ico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di
perdita del principale bene dell’uomo costituito dalla vita. Tale voce
risarcitoria va riconosciuta a prescindere dalla consapevolezza che
il danneggiato ne abbia, e quindi anche in caso di morte cosiddetta
“immediata o istantanea”, senza che assumano rilievo né il presup-
posto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo
successivo al danno evento da cui la morte è derivata, né il criterio
dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e
lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria f‌ine.
La sentenza n. 1361/2014 si pone in netto contrasto con la prevalente
giurisprudenza della S.C. Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754, ivi 2011,
470 e Cass. civ. 7 giugno 2010, n. 13672, in Ius&Lex dvd n. 3/2014,
ed. La Tribuna, affermano, infatti, che in caso di morte che segua le
lesioni f‌isiche dopo breve tempo, il danno c.d. tanatologico, consi-
stente nella sofferenza patita dalla vittima che sia rimasta lucida du-
rante l’agonia, in consapevole attesa della f‌ine, dev’essere ricondotto
nella dimensione del danno morale e riconosciuto agli eredi solo a
condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al
momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza
di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sini-
stro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di
risarcimento, neppure sotto il prof‌ilo del danno biologico, a favore
del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in
capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte. A
ciò si aggiunga la costante giurisprudenza di legittimità che nega
il risarcimento del danno biologico nel caso di morte intervenuta
immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo: solo qualora
intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla
vittima del danno e la morte causata dalle stesse, è conf‌igurabile un
danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce
agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneg-
giante. Ex multis, v. Cass. civ. 13 gennaio 2006, n. 517, in Ius&Lex dvd
n. 3/2014, ed. La Tribuna; Cass. civ. 9 marzo 2004, n. 4754, in questa
Rivista 2004, 874 e Cass. civ. 16 giugno 2003, n. 9620, ivi 2004, 36.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso:
- che Francesco, Maria e Giuseppina Massaro, con
Antonietta Antonelli, nel convenire in giudizio dinanzi al
tribunale di Cuneo Luciano D’Urso e la compagnia assicu-
rativa Unipol, avevano chiesto il risarcimento del danno
conseguente alla morte del proprio congiunto, Antonio
Massaro, deceduto a seguito di un incidente stradale;
- che il decesso (avvenuto a distanza di tre ore) doveva
ritenersi pressoché contemporaneo alla collisione dei vei-
coli condotti, rispettivamente, dal Massaro e dal D’Urso;
- che l’adito tribunale, ascritta la responsabilità del
sinistro ad entrambi i conducenti (nella misura del 30%
al Massaro e del 70% al D’Urso), aveva, tra l’altro, negato
il risarcimento per la voce di danno biologico c.d. iure
haereditario;
- che la Corte di appello di Torino, investita dell’impu-
gnazione degli attori in prime cure, aveva confermato in
parte qua la sentenza, uniformandosi al principio di dirit-
to, più volte affermato da questo giudice di legittimità, se-
condo il quale non è risarcibile a titolo ereditario il danno
biologico in caso di morte sopraggiunta nell’immediatezza
come conseguenza del fatto illecito;
- che, con il quinto motivo dell’odierno ricorso, gli eredi
Massaro chiedono a questa Corte la cassazione del capo di
sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento di
tale voce di danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il quinto motivo del ricorso - che lamenta violazione e/o
falsa e in ogni caso erronea applicazione del combinato di-
sposto di cui all’art. 2043 c.c. e art. 32 Cost. - si conclude con
il seguente quesito di diritto: dica la Corte se sia legittimo o
non negare il risarcimento del danno biologico richiesto iure
haereditario dagli stretti congiunti della vittima allorquando
la vittima stessa sia immediatamente deceduta a seguito
delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.
2. Osserva il collegio che, con la sentenza n. 1361 del 23
gennaio 2014, questa stessa sezione ha affermato il principio
secondo il quale deve ritenersi risarcibile iure haereditario
il danno da perdita della vita immediatamente conseguente
alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT