Corte di cassazione civile sez. III, 7 novembre 2013, n. 25042

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Passando inf‌ine al ricorso incidentale proposto da
Marino Pantaleone, va osservato che l’unica doglianza,
articolata sotto il prof‌ilo della violazione dell’art. 21 legge
n. 990/69, si fonda sulla considerazione che la Corte terri-
toriale avrebbe trascurato che ciascun erede del defunto,
aveva diritto ad ottenere la riparazione risarcitoria per
intero e sino al limite del massimale previsto senza dover
compartecipare con gli altri aventi diritto su detto impor-
to, essendo l’incidente avvenuto in data 1 maggio 1993.
La censura è fondata. A riguardo, giova sottolineare che
le Sezioni Unite di questa Corte, componendo il preceden-
te contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il principio
secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e
di natanti, relativamente a fatto antecedente al 10 maggio
1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della
legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la
vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti
o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni
non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nel-
l’ambito del massimale previsto per ogni singola persona,
ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun
danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata,
fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d.
massimale catastrofale)”. (cfr. S.U. n. 15376/09)
La controricorrente Ina-Assitalia deduce a riguardo che
la citata decisione delle Sezioni Unite dovrebbe essere in-
tesa nel senso che, in caso di vittime di un sinistro stradale
con più eredi, per persona danneggiata deve intendersi la
vittima dell’incidente e non anche l’erede.
L’interpretazione suggerita non coglie nel segno. Ed in-
vero, le Sezioni Unite nella citata sentenza hanno espres-
samente chiarito in motivazione che, una volta ammesso
che le vittime secondarie hanno diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale, non solo per la morte del con-
giunto, ma anche per le sue lesioni, la locuzione “persona
danneggiata” ben diff‌icilmente può essere limitata a quel-
la di vittima diretta, dato che anche la vittima secondaria
è una vittima diretta. Pertanto, la possibilità riconosciuta
anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto
direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure pro-
prio il risarcimento del danno subito comporta che anche
questi vada qualif‌icato a pieno titolo persona danneggiata
direttamente dall’incidente stradale.
É appena il caso di osservare che resta naturalmente
fermo il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale
catastrofale)”.
Con l’ulteriore conseguenza che la situazione deve essere
disciplinata alla stregua del disposto dell’art. 27 della legge
n. 990/69, sulla base del principio della par condicio dei dan-
neggiati, per cui, qualora il c.d. massimale catastrofale sia,
come nella specie, insuff‌iciente a soddisfare tutti i crediti
risarcitori, i diritti delle persone danneggiate - nei termini
precisati dalle S.U. sopra citate, vanno proporzionalmente
ridotti f‌ino alla concorrenza delle somme disponibili. Ne
deriva l’accoglimento del ricorso incidentale in esame.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve
essere rigettato il ricorso principale; deve essere dichiara-
to inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’Ina-
Assitalia; deve essere invece accolto il ricorso incidentale
proposto da Marano Pantaleone, in proprio e nella qualità.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione
al ricorso accolto.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinno-
vato esame da condursi nell’osservanza del principio delle
Sezioni Unite sopra richiamato, la causa va rinviata alla
Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione,
che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese
della presente fase di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2013, N. 25042
PRES. RUSSO – EST. CIRILLO – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. GAREGNANI E
ALTRI (AVV. TI ADRAGNA E TIZZONI) C. ASSI.NI GENERALI S.P.A. VINCENTI
Prescrizione civile y Prescrizioni brevi y In mate-
ria di risarcimento danni y Da circolazione veicoli
y Sentenza irrevocabile nel giudizio penale ex art.
2947 c.c. y Estensione y Patteggiamento y Inclusione
y Conseguenze y Prescrizione in due anni y Sentenza
di condanna y Esclusione.
. In tema di prescrizione del risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto
del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. emerge, per
l’ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il
risarcimento del danno si prescrive in due anni quando
sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedi-
mento penale, rientrando tra queste anche la sentenza
emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.
(c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio
civile, l’eff‌icacia di una sentenza di condanna, alla qua-
le è invece applicabile, ex art. 2953 cod. civ., il termine
di prescrizione di dieci anni. (c.c., art. 2947; c.c., art.
2953; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445) (1)
(1) Analogamente si esprime Cass. civ. 19 febbraio 2007, n. 3762, in
questa Rivista 2008, 76. Nel senso che la sentenza penale di applica-
zione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445
c.p.p. (c.d. «patteggiamento») non ha, nel giudizio civile, l’eff‌icacia
di una sentenza di condanna, v. Cass. civ. 11 maggio 2007, n. 10847, in
Ius&Lex, dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. In data 24 febbraio 1985 si verif‌icava un incidente
stradale a seguito del quale Damiano Garegnani perdeva
la vita.
Con atto notif‌icato il 30 maggio 1997 i suoi genitori,
Sergio Garegnani e Ada Macchi, e i suoi fratelli Fabio ed
Ivano Garegnani citavano a giudizio, davanti al Tribunale
di Milano, Ivano Felice Cattaneo, proprietario e conducen-
te del mezzo, e la s.p.a. Assicurazioni generali, chiedendo
che fossero condannati al risarcimento dei relativi danni.
I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione ai
sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., e il Tribunale,
con sentenza del 15 aprile 2002, accoglieva la domanda e

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