Corte di cassazione civile sez. III, 24 maggio 2013, n. 12977

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
SUL LEGITTIMO RIFIUTO
DEL LOCATORE DI RICEVERE
ALLA SCADENZA L’IMMOBILE
LOCATO DANNEGGIATO
di Maurizio de Tilla
Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha af-
fermato che risalente giurisprudenza (Cass. nn. 3786/1968,
9581/1970 e 3210/1971), poi costantemente seguita (ex
coeteris, da Cass. nn. 6798/1993 e 6856/1998) e più recen-
temente Cass. n. 16685/2002 (cui adde Cass. n. 5459/2006),
ha affermato il principio secondo il quale, nell’ipotesi in cui
l’immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in
stato non corrispondente a quello descritto dalle parti al-
l’inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione,
si trovi comunque in cattivo stato locativo, per accertare
se il rif‌iuto del locatore di riceverlo sia o meno giustif‌icato,
occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti de-
teriorata per non avere il conduttore adempiuto all’obbligo
di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il
corso della locazione, oppure per avere il conduttore stesso
effettuato trasformazioni e/o innovazioni.
Nel primo caso, trattandosi di rimuovere def‌icienze
che non alterano la consistenza e la struttura della cosa
e non implicano l’esplicazione di un’attività straordinaria
e gravosa, l’esecuzione delle opere occorrenti per il ripri-
stino dello status quo ante rientra nel dovere di ordinaria
diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il dan-
no, ed il suo rif‌iuto di ricevere la cosa è conseguentemen-
te illegittimo salvo diritto ai risarcimento dei danni per
violazione del disposto di cui all’art. 1590 cc.; nel secondo
caso, invece, poiché l’esecuzione delle opere di ripristino
implica il compimento di un’attività straordinaria e gravo-
sa, il locatore può legittimamente rif‌iutare la restituzione
della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta.
quella del pretore del luogo in cui si trova l’immobile, che
sarebbe competente a norma dell’art. 447 bis c.p.c..».
A sua volta già Cass. n. 3144 del 1979 aveva avuto modo
di precisare che il criterio di competenza di cui all’art. 3
del citato R.D. è criterio di competenza territoriale inde-
rogabile e ciò è confermato dalla riconduzione dell’oppo-
sizione all’ingiunzione all’ambito di un’opposizione volta
a contestare il diritto di procedere all’esecuzione forzata
all’esecuzione, il che riconduce il criterio di competenza
di cui trattasi all’ambito dell’art. 28 c.p.c.
Tale riconduzione è rilevante ai f‌ini dell’ammissibilità
dell’istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’art.
45 c.p.c., che sussiste soltanto se il giudice che eleva il
conf‌litto lo fa adducendo che la controversia spetta al giu-
dice rimettente o ad altro giudice per ragioni di materia o
di territorio inderogabile.
Nella specie il conf‌litto è stato proposto per ottenere
l’affermazione da parte di questa Corte dell’esistenza sulla
controversia di un criterio di competenza territoriale in-
derogabile, quale è quello dell’art. 3 del citato R.D .
I principi affermati a proposito dell’ art. 3 valgono ora,
come ha sottolineato il Tribunale di Lecce, anche per
quanto riguarda l’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 150 del
2011, che ora regola il procedimento (e che, nel comma
1, stabilisce anche il rito con cui la controversia ex art. 3
deve trattarsi).
§3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza per
territorio inderogabile del Tribunale di Bari, dinanzi al
quale la controversia dovrà essere riassunta entro mesi tre
dalla comunicazione del deposito della presente, termine
che varrà anche per la parte qui non costituitasi.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
regolamento (da ultimo Cass. (ord.) n. 7596 del 2011).
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 24 MAGGIO 2013, N. 12977 (*)
PRES. TRIFONE – EST. AMATUCCI – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. PROV. NAPOLI
(AVV. DI FALCO) C. SIRICO (AVV. DE TILLA)
Obbligazioni del conduttore in genere y Resti-
tuzione della cosa locata y Danni o innovazioni non
consentite sulla cosa locata y Opere di ripristino
di notevole entità y Riferimento all’economia del
contratto ed alle condizioni delle parti y Necessità
y Mancata corresponsione delle somme occorrenti
da parte del conduttore y Rif‌iuto del locatore di
ricevere il bene y Legittimità y Conseguenze.
. In tema di locazione, allorché il conduttore abbia
arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto
sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere
necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino
l’esborso di somme di notevole entità, in base all’eco-
nomia del contratto e tenuto comunque conto delle
condizioni delle parti, il locatore può legittimamente
rif‌iutare di ricevere la restituzione del bene f‌inché tali
somme non siano state corrisposte dal conduttore, il
quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 cod.
civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex
art. 1591 cod. civ., quand’anche abbia smesso di servirsi
dell’immobile per l’uso convenuto. (c.c., art. 1220; c.c.,
art. 1590; c.c., art. 1591)
(*) Questa sentenza è già stata pubblicata per esteso in questa Rivista
2013, 600. Si riporta ulteriormente la sola massima con nota di M.
DE TILLA.

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