Corte di cassazione civile sez. III, 24 luglio 2013, n. 17943

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giur
2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 24 LUGLIO 2013, N. 17943
PRES. UCCELLA – EST. CHIARINI – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. FEBBI (AVV.
BERNARDI) C. S.I.E.L. S.R.L. (AVV. MARTINO)
Avviamento commerciale y Indennità y Obbligo
del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in
qualità di sostituto di imposta y Sussistenza y Fon-
damento.
. L’indennità spettante al conduttore per la perdita
dell’avviamento commerciale, ai sensi dell’art. 34 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un reddito sog-
getto a ritenuta di acconto che il locatore, in qualità di
sostituto di imposta, deve effettuare al momento della
corresponsione della relativa somma, ai sensi dell’art.
28, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
. (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 28; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 34) (1)
(1) Non constano precedenti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 dicembre 2008 la Corte di appello di
Roma ha respinto l’impugnazione di Paolo Febbi avverso
la sentenza del Tribunale di Roma che, dopo aver riunito
diversi procedimenti contenziosi tra costui e la società a
responsabilità limitata Siel concernenti la locazione di
immobile ad uso commerciale, ha rigettato l’opposizione
del Febbi all’esecuzione per rilascio, avviata dalla società
a responsabilità limitata nel 1997 e le sue domande di
accertamento della violazione del diritto di prelazione ai
sensi dell’ art. 40 legge del 1978 n. 392 e di condanna al
risarcimento dei danni.
A fondamento della decisione la Corte di merito ha
ritenuto: l) l’art. 28 del D.P.R. 600 del 1973 è applicabile
all’indennità di avviamento commerciale su cui pertanto
va effettuata la ritenuta di acconto nella misura del 15%;
2) l’immobile era stato aff‌ittato oltre sei mesi dal rilascio
(avvenuto nel giugno 1997, mentre la nuova locazione era
dell’aprile del 1998) e non vi era prova della violazione
del diritto del conduttore Febbi alla prelazione perchè, in
relazione alle trattative intercorse per la possibilità di rin-
novo, non era provata la circostanza che fosse stato condi-
zionato alla restituzione alla locatrice di lire 400.000.000,
dategli all’esito di un precedente contenzioso. Ricorre per
cassazione Paolo Febbi, cui resiste la s.r.l. S.I.E.L.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 28, primo comma, D.P.R.
600 del 1973, in relazione all’art. 34 legge 392 del 1978
(art. 360 n. 3 c.p.c.)” e conclude con il seguente quesito
di diritto: “Dica la Suprema Corte che la norma del primo
comma dell’art. 28 D.P.R. 600 del 1973 non si applica al-
l’indennità per la perdita di avviamento di cui all’art. 34,
Il motivo è infondato.
Il precedente referente normativo dell’art. 34 della
legge 27 luglio 1978 n. 392 è l’art. 4 della legge 27 gennaio
1963 n. 19 - Tutela giuridica dell’avviamento commerciale
che - disponeva: “In ogni caso di cessazione del rapporto di
locazione, relativo agli immobili indicati nell’articolo 1, di-
verso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e
fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prela-
zione previsto al terzo comma dell’articolo 2, il conduttore
uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per
la perdita dell’avviamento che l’azienda subisca in conse-
guenza di tale cessazione nella misura dell’utilità che ne
può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo
di trenta mensilità del canone di aff‌itto che l’immobile
può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i
locali aventi le stesse caratteristiche. Il compenso non è
dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà
del conduttore. Il conduttore può rinunciare al predetto
compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al
terzo comma dell’ articolo 2, per la proroga biennale del
contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le
parti”. Quindi il successivo art. 11 della medesima legge
prevedeva: “Il compenso corrisposto al conduttore a nor-
ma dell’articolo 4 è assoggettato nel suo intero ammontare
ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali.
Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera a), e
273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Il compenso è detraibile per un triennio agli effetti
dell’imposta sui fabbricati attinente all’unità immobiliare
e delle relative sovrimposte nella misura di un terzo per
ciascun anno, sempreché, tenuto conto del reddito corri-
spondente ai canoni di aff‌itto in base al quale il compenso
è corrisposto, ne conseguano le condizioni previste dal se-
condo comma dell’articolo 2 della legge 23 febbraio 1960,
n. 131”.
Dunque il diritto del conduttore esercente un’azienda
commerciale o artigiana di esser compensato della perdita
dell’avviamento subito in conseguenza della cessazione
del rapporto di locazione, nei limiti della misura dell’uti-
lità che ne può derivare al locatore, costituisce un reddito
per il conduttore uscente che in quanto tale era soggetto
ad imposta, ed un onere detraibile per il locatore.
La natura di reddito soggetto ad imposta trova confer-
ma nella modif‌ica apportata a detto art. 11 dall’art. 28,
primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che
sotto il titolo “ritenute alla fonte” stabilisce, al secondo
comma: “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 -
e cioè gli enti e le società per azioni e in accomandita per
azioni, le società a responsabilità limitata, le società coo-
perative e le società di mutua assicurazione (art. 2 D.P.R.
del 1973 n. 598, lett. a) - quando corrispondono compensi
per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27
gennaio 1963, n.19, devono operare all’atto del pagamento
una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa,
a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone
f‌isiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovuta dal percipiente”, questi compensi sono soggetti a
tassazione separata quando non sono componenti del red-
dito di impresa (art. 12, lett. b) D.P.R. 29 settembre 1973

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