Corte di cassazione civile sez. III, 13 giugno 2013, n. 14850

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giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
punto da essere considerato “dato testuale inequivocabi-
le”; in proposito evidentemente non è conf‌igurabile alcuna
forma legale di rappresentanza, nè sono stati evidenziati
ulteriori elementi in favore della tesi in esame. Dunque
il “fantomatico” regolamento condominiale non solo non
sarebbe stato approvato dall’unanimità dei condomini, ma
neppure esisterebbe in originale o in copia autentica, e
neanche la relativa delibera assembleare, sarebbe mai sta-
ta prodotta dal Condominio, nonostante le contestazioni e
sollecitazioni in proposito sollevate dai coniugi P.. Sulla
base di queste premesse non può certo invocarsi la nor-
ma di cui all’art. 28 del regolamento che è il presupposto
logico - giuridico della domanda del Condominio XY. Tale
aspetto la vicenda dovrà essere necessariamente chiarito
in sede di rinvio.
Conclusivamente dev’essere accolto il ricorso per quan-
to di ragione; la sentenza dev’essere dunque cassata, con
il conseguente rinvio, anche per le spese, ad altra sezione
dello stesso tribunale di Venezia. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 GIUGNO 2013, N. 14850
PRES. FINOCCHIARO – EST. PETTI – P.M. GAMBARDELLA (DIFF.) – RIC. LIER S.R.L.
(AVV. CRISCUOLO) C. GAINO S.R.L. (AVV.TI AMOROSO, ADINOLFI E PELLEGRINI)
Uso della cosa locata y Mancata adozione delle
misure di sicurezza prescritte dalla legge y Conse-
guenze y Risoluzione per inadempimento y Conf‌igu-
rabilità y Fondamento y Fattispecie.
. Il conduttore il quale ometta di adottare le misure
prescritte dalla legge, al f‌ine di garantire la sicurezza
dell’attività svolta nell’immobile (nella specie, destina-
to ad attività alberghiera senza rispettare la normativa
antincendio), si rende indempiente al contratto di loca-
zione, in quanto espone il locatore al maggior rischio di
essere chiamato a rispondere di eventuali danni patiti
da terzi e causati dalla omessa adozione delle suddette
misure. (c.c., art. 1455; c.c., art. 1587) (1)
(1) Nulla in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 25
maggio 2005 ha confermato la sentenza del tribunale di
Roma rigettando l’appello principale proposto dalla socie-
tà Lier nei confronti della società Giano, nonchè lo appello
incidentale da questa ultima spiegato contro la Lier com-
pensando le spese del grado tra le parti.
Per quanto qui ora interessa ai f‌ini del ricorso per
cassazione e delle censure rivolte alla sentenza, la Corte
romana precisava:
a. che la Lier locatrice del complesso alberghiero aveva
violato gli obblighi di custodia dei beni in relazione alla
diligenza del buon padre di famiglia di cui allo art. 1587
c.c., n. 1, con riferimento alle innovazioni e ristruttura-
zioni apportate ai vari locali dell’immobile, secondo gli
accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, che hanno rile-
vato la grave irregolarità in tema di sicurezza per essere lo
immobile inadeguato e non conforme alle prescrizioni di
sicurezza e di prevenzione degli incendi;
b. che la valutazione concreta della entità, permanenza
e reiteratezza della inadempienza giustif‌icava la risoluzio-
ne dei rapporti;
c. dichiarava quindi inammissibile l’appello incidenta-
le per la incongruità delle censure poste a sostegno della
decisione.
La reciprocità della soccombenza giustif‌icava poi la
compensazione delle spese del grado.
2. Contro la decisione ricorre la società Lier deducendo
quattro motivi di censura illustrati da memoria, resiste la
controparte con controricorso e memoria.
3. In data 20 ottobre 2012 risulta depositato nella can-
celleria della III sezione una denuncia esposto a f‌irma del-
lo ing. AS Lofty che segnala fatti delittuosi già denunciati
alla Procura della Repubblica di Roma. La denuncia è agli
atti e se ne valuterà la irritualità processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de-
dotti motivi, peraltro contrastati dal controricorrente. Per
chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a
seguire la confutazione in diritto.
4.1. Sintesi dei motivi.
Nel primo motivo si deduce la nullità della sentenza
della Corte di appello per la violazione dell’art. 51 c.p.c.,
per avere preso parte quale relatore nel collegio giudican-
te di dr. Mauro Di Marzio, il quale aveva già conosciuto
le stesse vicende controverse relative alla risoluzione dei
contratti di locazione tra le parti, in vari giudizi dinanzi
al tribunale di Roma di cui vengono indicati a foglio 9 i
numeri di ruolo; si deduce la mancanza di terzietà del
giudice relatore.
Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando per
la violazione dello art. 1587 c.c., in tema di obbligazioni in
capo al conduttore.
In particolare si contesta la valutazione degli adde-
biti considerati dalla Corte di appello, in relazione alla
violazione degli obblighi di conservazione e custodia
dell’immobile da parte del conduttore, che aveva appor-
tato innovazioni tali da mutare la natura e la destinazione
alberghiera del bene, così provocando evidenti danni non
suscettibili di eliminazione, e si contesta il rilievo dato
alla alterazione dello equilibrio economico del rapporto
in pregiudizio del locatore, da ritenersi di tale gravità da
giustif‌icare la risoluzione per inadempimento. Si deduce
in particolare che all’epoca della stipula della scrittura
privata del 8 novembre 1999, tra la Giano srl e la Pyramis
internazionale srl le unità immobiliari erano tutte desti-
nate ad uso abitativo e che la conduttrice assumeva l’ob-
bligo di procedere al cambio della destinazione di uso ed
ai lavori di ristrutturazione necessari per l’adeguamento
dello immobile alla struttura alberghiera. La Lier, titolare
della licenza per lo esercizio della attività alberghiera si
era resa parte diligente nello effettuare le varie ristrut-
turazioni necessarie per lo adeguamento della struttura,

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