Corte di cassazione civile sez. III, 25 giugno 2013, n. 15876

Pagine68-70
68
giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Va anzitutto osservato che il dedotto allontanamento
dall’alloggio della persona inabile, delle cui esigenze in
particolare si sarebbe tenuto conto nel disporre l’innova-
zione, costituisce circostanza di fatto che, quand’anche allo
stato fosse sussistente, non sarebbe idonea ad incidere sul
thema decidendi, che resta f‌issato dagli elementi fattuali
accertati ed esaminati in sede di merito, né comunque a
determinare una sopravvenuta cessazione della materia
del contendere. A tal ultimo prof‌ilo persiste, invero, l’inte-
resse del condominio alla installazione e mantenimento,
nonostante il dissenso di alcuni condomini, dell’impianto
di ascensore, le cui f‌inalità, non limitabili a quelle sole
della tutela delle persone versanti in condizioni di mino-
razione f‌isica, sono comunque individuabili nell’esigenza
di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edif‌icio da par-
te dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che,
senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o
in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli
altri condomini (v. Cass. n. 28920/11, 20902/10), facilita
l’accesso delle persone a tali unità abitative (in particola-
re di quelle meno giovani o f‌isicamente dotate, ancorchè
non invalide), nel contempo imponendo un sacrif‌icio ai
dissenzienti, la cui entità, con accertamento di fatto non
censurabile in questa sede, è risultata contenuta entro
limiti tollerabili.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con conse-
guente condanna dei soccombenti alle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 25 GIUGNO 2013, N. 15876
PRES. TRIFONE – EST. CARLEO – P.M. CARESTIA (DIFF.) – RIC. ALBATRO S.R.L.
(AVV.TI PAOLETTI E SASSI) C. MIRONE DE MARCO S.A.S. ED ALTRO (AVV.TI
ROMANELLI E PANERI)
Contratto di locazione y Durata y Immobili adibi-
ti ad uso diverso da quello abitativo y Cessazione
del rapporto contrattuale y Mancato pagamento
dell’avviamento commerciale y Instaurazione di
un rapporto “ex lege” geneticamente collegato a
quello precedente y Sinallagmaticità delle obbliga-
zioni y Esclusione y Conseguenze y Obbligo in capo
al detentore del bene di provvedere al pagamento
del canone di locazione y Liberazione y Offerta di
restituzione del bene ex art. 1216 c.c. y Necessità.
. In materia di locazioni di immobili urbani adibiti
ad uso diverso da quello abitativo, dal momento della
cessazione del rapporto contrattuale sino a quello del
pagamento dell’indennità di avviamento si viene ad in-
staurare tra le parti un rapporto “ex lege”, che risulta
collegato geneticamente a quello precedente, ma
nel quale le rispettive obbligazioni non si pongono in
relazione di sinallagmaticità. Ne consegue che il con-
duttore, rimasto nella detenzione dell’immobile, per
sottrarsi all’obbligo di pagamento del canone non può
invocare l’applicazione dell’art. 1460 c.c., bensì soltan-
to compiere l’offerta di restituzione del bene a norma
dell’art. 1216 c.c.. (c.c., art. 1460; l. 27 luglio 1978, n.
392, art. 27; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34) (1)
(1) Nel senso che nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad
attività commerciali, scaduto il contratto, il conduttore che rif‌iuta
la restituzione dell’immobile in attesa di ricevere dal locatore il pa-
gamento dell’indennità per l’avviamento a lui dovuta, è obbligato al
pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo, cfr. Cass.
civ., sez. un., 15 novembre 2000, n. 1177, in questa Rivista 2001, 70.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato in data 27 agosto 1998
la Albatro s.r.l evocava in giudizio avanti al Tribunale di
Alessandria la Mirone e De Marco s.n.c, chiedendo la riso-
luzione, per fatto e colpa della società convenuta, del con-
tratto di locazione 1 dicembre 1986 di un immobile ad uso
off‌icina ed autorimessa, di proprietà della società attrice,
sito in Alessandria in via Verdi n. 36/38. Segnatamente
parte attrice allegava, quali addebiti riconducibili alla
convenuta, il riscontro di una situazione di illegittimità
per la violazione della normativa antincendio e la realizza-
zione di modif‌iche allo stato dei locali non consentite dal
locatore, instando in via di subordine per la declaratoria
della f‌ine della locazione al 30 novembre 1998 e in ogni
caso per la condanna della conduttrice al risarcimento
dei danni. Parte convenuta, costituitasi in giudizio, chie-
deva in via riconvenzionale la condanna della locatrice
alla corresponsione dell’indennità di avviamento e alla
restituzione del deposito cauzionale, oltre che al risarci-
mento dei danni per la ridotta utilizzazione dell’immobile
ed il trasferimento in diverso locale dell’attività relativa
all’off‌icina, con contestuale richiesta di condanna della
controparte al rimborso delle spese sostenute dalla con-
duttrice per l’adeguamento dell’impianto elettrico. A tale
procedimento veniva poi riunita altra causa instaurata
dalla Albatro srl mediante deposito di ricorso ex art. 447
bis c.p.c con il quale il locatore instava per pagamento di
canoni, spese condominiali e spese di riscaldamento per
la complessiva somma di L. 11.006.925. In esito al giudizio,
nel corso del quale la Albatro aveva chiamato in causa la
propria dante causa, Immobiliare Domus S.r.l per essere
manlevata dalle domande riconvenzionali svolte dalla
convenuta, il Tribunale condannava l’Immobiliare Domus
a corrispondere alla convenuta la somma di €.3.098,774
a titolo di restituzione di deposito cauzionale; la Albatro
a corrispondere alla conduttrice la somma di € 3.191,70
per il rifacimento dell’impianto elettrico; e la convenuta a
corrispondere alla Albatro la somma di € 400,02 a titolo di
spese condominiali. Avverso tale decisione proponevano
appello principale la Albatro, appello incidentale la Mi-
rone e De Marco. In esito al giudizio, in cui si costituiva
altresì l’Immobiliare Domus manifestando la propria di-
sponibilità al versamento del deposito cauzionale nei con-
fronti dell’avente diritto, la Corte di Appello di Torino con
sentenza depositata in data 10-18 luglio 2006 dichiarava
compensate tra Albatro e Mirone & De Marco le spese del
primo grado nella misura del 25%; condannava parte ap-
pellante a rifondere a parte appellata predetta le spese di
lite, liquidate, già operata la compensazione, in € 5.250,00

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT