Corte di cassazione civile sez. III, 9 giugno 2014, n. 12900

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
tito la contestazione non immediata e quindi la suff‌icienza
della indicazione di “tempo, luogo e fatto” di cui all’art.
385 reg; dall’altro la idoneità della esposizione del fatto a
verbale, al f‌ine di garantire al contravventore la possibilità
di approntare le proprie difese, anche tenuto conto della
presenza di un unico incrocio semaforico in città.
3. - É convincimento del relatore che la specif‌icità della
contestazione - costituente parametro necessario per l’ap-
prontamento della difesa del preteso contravventore - non
abbia caratteristiche diverse a seconda che si tratti di
verbalizzazione contestuale o differita (legittimamente, a’
sensi dell’art. 384 reg. esec.): nella fattispecie, dalla lettura
del verbale trascritto integralmente ai foll. 2.3 del ricorso,
emerge che non solo furono genericamente indicate le cir-
costanze di tempo, luogo e fatto (come formalmente impor-
rebbe l’art. 385 reg. esec. in caso di contestazione differita) -
ma furono altresì esposti i parametri temporali (“il giorno 7
dicembre 2006 alle ore 09,42) in cui si sarebbe svolta la con-
dotta censurata, la quale poi fu ulteriormente specif‌icata, ai
f‌ini identif‌icativi, con il riferimento al semaforo ivi esistente
ed al fatto che della trasgressione fu tratta documentazione
fotograf‌ica messa a disposizione dell’interessato.
4. - Poste tali premesse, appare al relatore potersi dare
continuità a quell’indirizzo interpretativo di legittimità che
assume che il requisito della specif‌icità dell’atto di accer-
tamento deve dirsi osservato per il tramite dell’indicazione
del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo e
della targa del veicolo, nonché della località del verif‌icarsi
del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indi-
spensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato e
ciò, in quanto l’infrazione deve essere contestata in breve
periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un col-
legamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il sog-
getto è in grado, anche con la semplice indicazione della
via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava
affatto in detta località (vedi Cass., Sez. I n. 21058/2006).
5. - Ne consegue che erroneamente il Tribunale di Biella
ha delimitato i conf‌ini applicativi delle norme in esame pre-
tendendo - in disparte da qualunque ulteriore accertamen-
to resosi eventualmente necessario a tenore delle difese
sviluppate dal trasgressore (neppure riportate nella gravata
decisione) - che la semplice omessa indicazione del numero
civico o della intersezione stradale a presidio della quale
sarebbe stato posto il semaforo - pur in presenza di tutti gli
altri parametri identif‌icativi della condotta - facesse venir
meno la specif‌icità della contestazione e, quindi, determi-
nasse un vulnus alla difesa del preteso trasgressore.
6. - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni
il ricorso può esser trattato in camera di consiglio per
esser colà dichiarato manifestamente fondato.
Il Collegio condivide le conclusioni e le argomentazioni
della relazione, non contrastate dalla costituzione dell’in-
timato o dal deposito di memoria illustrativa da parte del
medesimo.
La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata al Tri-
bunale di Biella, in diversa composizione, anche per la rego-
lazione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 GIUGNO 2014, N. 12900
PRES. SEGRETO – EST. D’AMICO – P.M. X (CONF.) – RIC. P.G.B. C. ALLIANZ S.P.A.
Competenza civile y Competenza per valore y De-
terminazione y Danni derivanti da sinistro stradale
y Decisione secondo equità ex art. 113, secondo
comma, c.p.c. y Condizioni y Riferimento al petitum
originario y Modif‌icazioni della domanda in corso di
causa y Irrilevanza.
. La determinazione del valore della causa ai f‌ini della
individuazione del giudice competente deve avvenire
con riferimento al momento in cui la domanda viene
proposta, per cui, una volta f‌issata la competenza del
giudice in base alle pretese fatte valere nell’atto in-
troduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e
richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono
prive di rilevanza le successive modif‌iche. Ne consegue
che, al f‌ine di stabilire se la domanda proposta davanti
al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo
equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.,
occorre far riferimento al petitum originario, non es-
sendo rilevante le eventuale ampliamento o riduzione
della domanda in corso di causa. (Fattispecie in tema
di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale)
(Mass. Redaz.) (c.p.c., art. 5; c.p.c., art. 10; c.p.c., art.
113; c.p.c., art. 339) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ. 18 settembre 2006, n. 20118, in
Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. P.G.B. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Tivoli la srl Schell, P.P. e la Ras s.p.a. per sentirli
condannare solidalmente alla refusione dei danni patiti in
occasione di un sinistro stradale.
2. Si costituì la sola impresa assicuratrice contestando
la domanda attrice e chiedendone il rigetto.
3. Il Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza n. 244/2004
rigettò la domanda del P. aderendo all’eccezione prelimi-
nare di prescrizione svolta dalla Ras.
4. Propose appello P. per i seguenti motivi:
A) per non essere decorso il termine di prescrizione
ritenuto nella sentenza appellata, giacché solo in data 16
ottobre 2000 la Suprema Corte aveva def‌inito, con senten-
za passata in giudicato, la sentenza del Giudice di Pace
di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza
in favore del Giudice di Pace di Tivoli il quale aveva poi
emesso la sentenza appellata;
B) perché, ove la domanda fosse prescritta verso la Ras,
non lo era verso le altre parti in quanto l’eccezione di pre-
scrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione non
poteva estendersi né al danneggiante né al proprietario
del veicolo, essendo questi contumace.
Nel merito, ritenuta la sussistenza della responsabilità
di P.P., conducente della vettura investitrice, e degli al-
tri appellanti chiese la condanna in solido degli stessi al
risarcimento del danno.

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