Corte di cassazione civile sez. III, 17 gennaio 2014, n. 892

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 GENNAIO 2014, N. 892
PRES. BERRUTI – EST. VINCENTI – P.M. FRESA (DIFF.) – RIC. Q.V. (AVV.TI
POTTINO E ZAULI) C. C.C. (AVV.TI SPINELLI E MONTI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Danno biologico y
Tabelle diverse da quelle del Tribunale di Milano y
Applicazione y Liquidazione di importo inferiore y
Vizio di violazione di legge y Ricorribilità in Cassa-
zione y Condizioni.
. Nella liquidazione del danno biologico, l’applicazione
di diverse tabelle, qualora comporti una liquidazione
di entità inferiore a quella che sarebbe risultata dal-
l’applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta
valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di
legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel
giudizio di merito. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1226; c.c.,
art. 2056) (1)
(1) Principio ripreso da Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in questa
Rivista 2011, 2012, 586, con ampia nota di commento alla quale si
rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza resa pubblica il 29 gennaio 2008, la
Corte di appello di Bologna, sull’impugnazione proposta
da Q.V. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Forlì del 7 maggio 2001, condannava solidalmente C.C.
e la Vittoria Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore
della Q. - a titolo di risarcimento dei danni da questa patiti
nel sinistro stradale verif‌icatosi il (omissis) - della somma
di Euro 8.497,65, oltre accessori, confermando nel resto
l’impugnata sentenza e condannando la medesima Q. al
pagamento dei due terzi delle spese processuali del grado,
compensando la restante parte.
1.1. - La Corte territoriale confermava, anzitutto, la
sentenza di primo grado in punto di graduazione di re-
sponsabilità per la verif‌icazione del sinistro, ascritta per
il 75% alla Q. e per il 25% al C., rilevando, sulla scorta del
rapporto redatto dai Carabinieri di Meldola, che la prima,
alla guida del suo ciclomotore, “procedeva contromano,
proveniente dalla via (omissis) (gravata dal divieto di ac-
cesso)”, sicchè avrebbe dovuto arrestarsi “per concedere
la precedenza alla vettura del C.”, mentre, “nonostante
avesse visto con anticipo, sopraggiungere la vettura, così
come ammesso in sede di interrogatorio libero, non si fer-
mò ma si limitò a rallentare, proseguendo la marcia”. Di
qui, secondo il giudice di appello, la colpa “preponderante”
dell’appellante, originaria attrice, “perchè, in ogni caso,
essa non avrebbe potuto trovarsi nella posizione in cui av-
venne l’urto, procedendo contromano, se avesse rispettato
la segnaletica che vietava l’accesso alla via (omissis)”. Per
contro, soggiungeva ancora il giudice del merito, “la colpa
del C. è minoritaria facendo aff‌idamento sul fatto che da
via (omissis) non provenissero veicoli, procedenti con-
tromano”.
1.2. - La Corte territoriale respingeva poi il motivo di
gravame della Q. in ordine alla liquidazione del danno
biologico, nelle sue componenti di invalidità temporanea
(parziale e totale) e permanente, assumendo che il giu-
dice di primo grado aveva liquidato “somme superiori” a
quelle risultanti dalle tabelle del Tribunale di Bologna del-
l’anno 1996; respingeva, altresì, la doglianza sulla mancata
liquidazione “del danno da permanente specif‌ica (4%)”,
rilevando che la attrice aveva continuato a lavorare anche
dopo il sinistro come “domestica o addetta alle pulizie, per
lo stesso numero di ore, sicchè tale modesta percentuale
di invalidità non ha inciso sulla sua capacità di guadagno”,
rappresentando, tuttavia, una “usura biologica” in ragione
della quale “il punto per il danno alla salute è stato, oppor-
tunamente, maggiorato del 20%”.
1.3. - La Corte di appello accoglieva, invece, il grava-
me in ordine al riconoscimento del danno morale che,
“tenuto conto dell’entità delle lesioni patite dalla Q.”,
indicava nella misura del 50% del totale biologico e cioè
in lire 21.310.348 (lire 42.620.696, quale totale biologico
per 50%)”; ciò sulla premessa che il Tribunale di Forlì,
“dopo avere proceduto alla liquidazione del totale danno
biologico, è pervenuto a liquidare alla Q., la totale somma
di lire 51.903.488 (ridotti poi del 75% per il concorso di
colpa della vittima), senza ulteriori specif‌icazioni”, senza,
dunque, spiegare “se o come ha liquidato il danno morale
nè le altre poste di danno richieste dall’attrice”.
1.4. - Il giudice di secondo grado respingeva, poi, il mo-
tivo di gravame sulla compensazione per metà delle spese
processuali disposta dal Tribunale, che si fondava sulla
tesi, non accolta anche in appello, dell’esclusiva responsa-
bilità del C. nella verif‌icazione del sinistro. La stessa Corte
territoriale, inf‌ine, poneva a carico della Q. i 2/3 delle spe-
se processuali del grado, compensando il restante 1/3, in
ragione dell’“esito della lite, in cui gran parte dei motivi di
gravame della Q. sono stati respinti”.
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Q.V. sulla
base di sette motivi, illustrati da memoria.
Resistono con congiunto controricorso C.C. e la Vittoria
Assicurazioni S.p.A..

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