Corte di cassazione civile sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2070

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2014
LEGITTIMITÀ
sesso del foglio rosa per l’esercitazione al conseguimento
della patente “B” perchè in essa rientrano sia il “patenti-
no” per ciclomotori, sia la patente “A1” per i motocicli. Or-
bene, emerge dalla stessa carta di circolazione ed è stato
precisato dal teste Farris, secondo quanto puntualmente
riportato dalla sentenza impugnata, la maggior potenza
segnalata del mezzo condotto dal Pilloni, pari a KW 19,50:
sicchè il motociclo in questione era palesemente dotato
di una potenza nettamente superiore ab origine e cioè per
attestazione della stessa carta di circolazione, e a pre-
scindere da qualsiasi elaborazione successiva, a quella di
KW. 11.
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe-
se processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 GENNAIO 2014, N. 2070
PRES. SEGRETO – EST. D’AMICO – P.M. CARESTIA (DIFF.) – RIC. DI STAZIO (AVV.
MAZZA) C. WINTERTHUR ASSIC. S.P.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Fermo tecnico y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Il cosiddetto “danno da fermo tecnico” del veicolo dan-
neggiato da un sinistro stradale non sussiste quando il
mezzo, a seguito dell’incidente, sia divenuto inservibi-
le, determinandosi in tal caso una perdita def‌initiva nel
patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento
sia del danno da perdita dell’autoveicolo, sia di quello
relativo alle spese di gestione dell’auto nel periodo in
cui essa non è stata utilizzata. (c.c., art. 2043; c.c., art.
2054; c.c., art. 2056) (1)
(1) Nel senso che il c.d. «danno da fermo tecnico» del veicolo
incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale con-
seguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di
esplicita prova, che attiene tanto al prof‌ilo della inutilizzabilità del
mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto
alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del
proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della
sua utilizzazione ne sia derivato un danno, v. Cass. civ. 19 novembre
1999, n. 12820, in questa Rivista 2000, 130.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luigi Di Stazio convenne in giudizio, dinanzi al Pretore
di Velletri, Oreste e Stefano Serrecchia e la Winterthur As-
sicurazioni s.p.a. esponendo di essere rimasto coinvolto
in un incidente stradale cagionato a suo avviso da colpa
esclusiva dell’auto di proprietà di Oreste Serrecchia, con-
dotta da Stefano Serrecchia.
Per tale ragione chiese il ristoro dei danni subiti a per-
sone e cose, quantif‌icati in £ 37.335.700, oltre accessori.
In corso di giudizio venne chiamata in causa la Auto-
strade s.p.a.
Con sentenza del 21 novembre 2001, dichiarata la
esclusiva responsabilità di Stefano Serrecchia nella pro-
duzione del sinistro, il Tribunale di Velletri, in composi-
zione monocratica, condannò i convenuti al risarcimento
dei danni in favore dell’attore nella complessiva misura di
£ 17.414.000, oltre accessori, a titolo di danno biologico,
danno da inabilità temporanea, danno morale, danno per
spese mediche e danni materiali.
La chiamata in causa Autostrade s. p. a. venne condan-
nata a rimborsare alla Winterthur le somme da quest’ulti-
ma versate al Di Stazio.
Questi ha proposto appello dolendosi della quantif‌ica-
zione dei danni, chiedendo la riforma dell’impugnata sen-
tenza e la ulteriore somma di € 16.625,63, oltre accessori
ed oltre il danno ex art. 96 c.p.c.
La Winterthur e la società Autostrade hanno chiesto,
per ragioni diverse, il rigetto del gravame. In particolare la
Winterthur ha chiesto dichiararsi la intempestività della
pretesa ex art. 96 c.p.c.
La società Autostrade ha proposto appello incidentale
chiedendo il rigetto della pretesa restitutoria della Win-
terthur.
La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello prin-
cipale e condannato l’appellante Di Stazio alla rifusione
delle spese processuali del grado in favore dell’appellata
Winterthur spa. Ha confermato la statuizione che aveva
posto a carico della società Autostrade l’obbligo di rimbor-
sare la Winterthur delle somme erogate al danneggiato.
Propone ricorso per cassazione Luigi Di Stazio con
quattro motivi assistiti da memoria.
Resiste con controricorso la Unipol Assicurazioni s.p.a.,
già Aurora Assicurazioni s.p.a. che a sua volta incorporò
la Winterthur Assicurazioni s.p.a. La stessa presenta me-
moria.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia «Violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 2697 c.c. e di ogni altra norma in tema di
risarcimento del danno per fermo tecnico di autovettura e
di prova dello stesso. Insuff‌iciente e contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo (art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.).»
Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza ha er-
rato nell’escludere il risarcimento dei danni per il fermo
tecnico dell’autoveicolo ritenendo inadeguate le deduzio-
ni sul prodursi di un pregiudizio direttamente collegabile
alla indisponibilità dell’autovettura. Ricorda in tal senso il
di Stazio di aver dedotto e documentato che l’autovettura
di sua proprietà era rimasta a lungo inutilizzata, compri-
mendo così la quotidianità della sua vita di relazione con
le modalità tipiche dei tempi attuali.
Il motivo è infondato.
L’attore nello svolgimento del fatto dichiara che l’auto
era divenuta inservibile e la stessa cosa ha accertato la
sentenza impugnata, liquidando il danno come relitto
inutilizzabile. Orbene il danno da fermo tecnico ha come
presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia
sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla
utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri ter-
mini la locuzione individua uno stato transeunte dell’auto
che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne
sopporta i costi inutilmente.

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