Corte di cassazione civile sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999

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giur
4/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Nella pronuncia ora richiamata, infatti, la Corte era
stata sollecitata dal ricorso del FGVS a verif‌icare se il
risarcimento liquidato in lire 220 milioni fosse o meno
superiore rispetto al massimale consentito; e la sentenza
si è limitata a riconoscere che la suddetta liquidazione,
non avendo superato la metà della differenza tra l’importo
in vigore al 1° gennaio 1984 (75 milioni di lire) e l’importo
minimo imposto dalla direttiva in esame (630 milioni di
lire), non era illegittima. Ma di certo essa non ha affron-
tato ex professo la questione odierna, cioè non ha stabilito
quale massimale minimo fosse da applicare in relazione ad
un sinistro verif‌icatosi in una data nella quale era ormai
certo che lo Stato italiano non avesse rispettato il termine
del 31 dicembre 1987 per l’adeguamento della normativa
interna.
8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta
l’assorbimento del secondo, col quale si lamenta, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione delle
medesime disposizioni già indicate a proposito del primo
motivo, ma sotto un diverso prof‌ilo, pervenendo ad una de-
terminazione del massimale in misura comunque inferiore
a quella che questa Corte ha ritenuto corretta a seguito
dell’accoglimento del primo motivo.
9. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso,
con assorbimento del secondo, mentre va respinto il ricor-
so incidentale.
La sentenza impugnata è cassata ed il giudizio rinviato
alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione
personale, la quale deciderà attenendosi al seguente prin-
cipio di diritto:
«L’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE del Consi-
glio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsa-
bilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli,
impone ai medesimi di innalzare il massimale di assicu-
razione f‌ino alle soglie minime ivi indicate. Il successivo
art. 5, comma 1, dispone l’obbligo di conformazione per gli
Stati membri entro il 31 dicembre 1987, ovvero (comma
3, lettera b) entro la data del 31 dicembre 1990 ma solo a
condizione, in tale ultima ipotesi, che entro il 31 dicem-
bre 1987 fossero state aumentate le garanzie di almeno
la metà della differenza tra gli importi in vigore alla data
del 1° gennaio 1984 e gli importi di cui all’art. 1, comma
2. Pertanto, avendo lo Stato italiano adeguato la propria
normativa soltanto col D.P.R. 9 febbraio 1990, entrato in
vigore il 10 luglio 1990, senza rispettare l’obbligo di ade-
guamento intermedio di cui all’art. 5, comma 3, lettera
b), della direttiva stessa, esso deve considerarsi inadem-
piente a decorrere dal 31 dicembre 1987; ne consegue che,
per sinistri verif‌icatisi f‌ino al 30 giugno 1990, il massimale
minimo di assicurazione, applicabile anche nei confronti
del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve
individuare applicando direttamente i valori di cui all’art.
1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE (nella specie, in
presenza di una sola vittima, il massimale è pari a lire 630
milioni)»
Il Giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di cassazione. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 GENNAIO 2014, N. 999
PRES. BERRUTI – EST. CIRILLO – P.M. CORASANITI (CONF.) – RIC. VANACORE
(AVV. MALAFRONTE) C. COMUNE DI SORRENTO (AVV. GELLI)
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Insidia stradale y Re-
sponsabilità dell’ente custode y Comportamento
colposo del soggetto danneggiato y Idoneità ad as-
sumere rilievo ai f‌ini dell’esonero da responsabilità
y Sussistenza y Fattispecie in tema di caduta conse-
guente ad inciampo in tombino malfermo e mobile.
. Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie
della responsabilità da cosa in custodia, il compor-
tamento colposo del danneggiato può - in base ad un
ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso
causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227,
primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso
causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità
del custode (integrando gli estremi del caso fortuito
rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.), deve a mag-
giore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del
danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art.
2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C.,
confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il
comportamento del soggetto danneggiato - transitato
a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare
i pedoni a procedere in f‌ila indiana - avrebbe dovuto
essere improntato ad un onere di massima prudenza in
quanto la situazione di pericolo di caduta era altamen-
te prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo
in concreto verif‌icatasi, conseguente all’inciampo in un
tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla
esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
(c.c., art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art. 2051) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 OTTOBRE 2013, N. 23919
PRES. BERRUTI – EST. D’AMICO – P.M. GAMBARDELLA (DIFF.) – RIC. DI
GIOVANPAOLO (AVV.TI TRALICCI E GRECO) C. COMUNE DI ROMA ED ALTRO
Responsabilità civile y Amministrazione pub-
blica y Opere pubbliche y Strade y Danni da insidia
stradale y Responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente
proprietario y Prevedibilità dell’anomalia y Conse-
guenze y Esclusione della responsabilità della P.A.
. L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico
transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per
difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle per-

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