Corte di cassazione civile sez. III, 16 gennaio 2014, n. 759

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giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
cinture di sicurezza. Nel motivo si allega che il ricor-
rente avrebbe poi precisato nel corso del processo la
sua esatta situazione, ma non si vede perchè tra una
versione fornita in ricorso, e quindi frutto di una rico-
struzione attenta dei fatti operata dall’interessato con
il suo difensore, e quella offerta nel corso del giudizio
debba prevalere la seconda, che semmai può essere
dipesa da una correzione di rotta alla luce delle difese
avanzate dalle numerose controparti. Se si opta, come
appare preferibile, per la ricostruzione del ricorso del-
la dinamica dei fatti non emerge alcuna responsabilità
del datore di lavoro che non poteva munire di cinture
di sicurezza un vano ove non doveva sistemarsi il per-
sonale, posto che non è stata offerta alcuna prova che
nel sedersi nel vano posteriore il G. abbia ottemperato
ad un ordine del datore di lavoro o di suoi superiori
visto che, a tutt’oggi, lo stesso G. sostiene al momento
dell’incidente si trovava altrove. La Corte di appello
ha quindi vagliato anche la responsabilità del datore
di lavoro ove si accedesse alla ricostruzione dell’inci-
dente poi prospettata dal G. e cioè che al momento del
sinistro si trovasse nel vano guida, ed ha ricordato che
l’art. 172 C.d.S., n. 3, lett. c) esenta dall’uso di cintura
di sicurezza gli appartenenti a servizi di vigilanza pri-
vata che effettuano scorte. La tesi di parte ricorrente
secondo cui questa norma avrebbe una incidenza solo
nella limitata dimensione della circolazione stradale
ma non esenterebbe il datore di lavoro dagli obblighi
derivanti dall’art. 2087 c.c. appare infondata posto che
l’art. 172 è chiaramente una disposizione di ordine
speciale tesa a regolare una specif‌ica attività lavora-
tiva “pericolosa” in ordine al rispetto dell’obbligo di
indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilan-
ciamento con evidenti interessi di altra natura, come
il consentire una più pronta reazione degli addetti alla
vigilanza anche nel loro stesso interesse nel caso di
attacchi al furgone o al mezzo vigilato. Tale normativa
prevale sull’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.
per lo meno circa il punto specif‌ico delle cinture di
sicurezza non avendo alcun senso che l’ordinamento
da un lato obblighi il datore di lavoro a far indossare ai
suoi dipendenti le cinture e contemporaneamente lo
esenti da tale obbligo. La motivazione pertanto appare
congrua, logicamente coerente e corretta perchè al
quesito posto a pag. 17 del ricorso si deve dare una
risposta positiva nel senso che la disposizione prima
ricordata del codice della strada prevale, in ordine al
punto dell’esenzione dall’obbligo di indossare le cintu-
re di sicurezza per gli addetti a servizi di vigilanza, sui
doveri di cui all’art. 2087 c.c., essendo l’esenzione pre-
vista stata predisposta proprio allo scopo di tutelare la
salute e la sicurezza del lavoratore in connessione con
la specif‌ica attività svolta.
Il ricorso incidentale della (omissis) espressamente
def‌inito come condizionato all’accoglimento del ricorso
principale va dichiarato assorbito. Le spese di lite tra tutte
le parti costituite vanno compensate alla luce della com-
plessa problematica affrontata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 GENNAIO 2014, N. 759
PRES. RUSSO – EST. ARMANO – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. C.G. ED ALTRO C.
FONDIARIA-SAI SPA ED ALTRO
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Danno morale y Danno c.d.
catastrofale y Nozione y Risarcimento in favore de-
gli eredi y Condizioni e limiti.
. Il danno c.d. catastrofale rientra nell’unitaria ca-
tegoria di danno non patrimoniale e si sostanzia nel
risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel
periodo breve che precede la morte in cui essa ha la
possibilità di rendersi conto della gravità del proprio
stato e dell’approssimarsi della morte. Tale danno è
trasmissibile agli eredi a condizione che sia entrato
nel patrimonio del defunto, ossia che egli abbia patito
quella sofferenza determinata dall’accorgersi della f‌ine
della vita. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2059) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423, in
questa Rivista 2009, 441. Si richiama, inoltre, la ormai nota sentenza
delle SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26973, pubblicata ivi 2009, 25 con
nota di M. BONA, Danno biologico e pregiudizi morali nelle sentenze
delle Sezioni Unite: un deciso no alla reductio ad unum. In dottrina,
D. ROLLI, Il danno tanatologico: qualif‌icazione e risarcibilità, ivi
2011, 985.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. e D.S., anche quali genitori esercenti la potestà sui
f‌igli minori C.C. e C.A., hanno citato innanzi al Tribunale
di Siracusa P.G. e la Fondiaria Assicurazioni, per ottenere
il risarcimento dei danni per la morte del proprio f‌iglio,
C.P., a causa di un incidente stradale avvenuto mentre egli
percorreva la strada denominata “24 metri”, diretto ver-
so la via (omissis), a bordo di un ciclomotore, incidente
causato dal tamponamento da parte dell’auto condotta dal
proprietario P.G. ed assicurata per la r.c.a. con la Fondia-
ria, che procedeva a velocità elevata e tamponava anche
la Ford tg. (omissis), condotta da A.S. . . . che il giovane
C.P. riportava una frattura cranica, a seguito della quale
decedeva dopo dieci giorni di coma.
I convenuti contestavano la ricostruzione del sinistro
posta a base della domanda, sostenendo che era stato il
minore C.P., provenendo da una traversa, a tagliare la stra-
da al P.G. senza che questi potesse fare nulla per evitare lo
scontro, per cui chiedevano che fosse quanto meno ricono-
sciuto il concorso di colpa della vittima.
Il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda ricono-
scendo la responsabilità esclusiva di P.G. e condannava in so-
lido i convenuti al pagamento in favore di C.G. e di D.S. della
somma di L. 260.000.000 per ciascuno di essi, e in favore dei
minori C.C. e C.A. della somma di L. 110.000.000 per ognuno
di essi; oltre gli interessi legali e le spese del giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa ha propo-
sto appello la Fondiaria Ass.ni.
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 6 mar-
zo 2007, ha parzialmente accolto l’appello ritenendo non

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