Corte di cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3964

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2014, N. 3964
PRES. BERRUTI – EST. AMBROSIO – P.M. CELENTANO (CONF.) – RIC. BONOMO ED
ALTRO (AVV. PARLATORE) C. DI MARCO ED ALTRI (AVV.TI SCALERA N. E SCALERA I.)
Pedoni y Investimento pedonale y Comportamento
colposo del pedone y Suff‌icienza ad escludere la
colpa dell’automobilista y Esclusione y Riferimento
alle circostanze di tempo e di luogo y Necessità.
. In caso di investimento pedonale, la circostanza
che il pedone abbia repentinamente attraversato un
incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale
ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove
tale condotta anomala del pedone fosse - per le circo-
stanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato
una maggiore prudenza e in particolare una minore
velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie,
il conducente si trovava in pieno centro città, in una
zona di attraversamento pedonale e in una giornata
piovosa). (c.c., art. 2054) (1)
(1) Negli stessi termini per quanto concerne la prima parte della mas-
sima, v. Cass. civ. 12 gennaio 2012, n. 524, in questa Rivista 2011, 477.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto un incidente
verif‌icatosi in Roma in data 30 ottobre 2003, allorchè Elisa
Di Marco, all’epoca di anni sedici, attraversava il passag-
gio pedonale posto su piazzale Flaminio, con il semaforo
rosso per i pedoni, mentre sopravveniva, con direzione
Muro Torto, la moto condotta da Stefano Bonomi, di pro-
prietà della s.a.s. La Vinicola Olearia di Stefano Bonomi
(di seguito, brevemente, “La Vinicola Olearia”).
Proposta domanda di risarcimento danni da parte di
Stefano Bonomi e della società La Vinicola Olearia nei
confronti di Elisa Di Marco e dei suoi genitori Gabriele
Di Marco e Giuliana D’Agostino (questi ultimi evocati in
giudizio anche in proprio ex art. 2048 c.c.), nell’assunto
che era stato il pedone a investire la moto e proposta, al-
tresì, domanda riconvenzionale da parte di Elisa Di Marco
per i danni da essa subiti nell’incidente, domanda estesa
nei confronti della Società Cattolica di Assicurazioni coop.
a.r.1., chiamata in causa da parte convenuta, quale as-
sicuratore della moto, l’adito Tribunale di Roma, in esito
all’istruttoria, con sentenza n. 23685/2005, dichiarava
l’esclusiva responsabilità di Elisa Di Marco nell’incidente
occorso il 30 ottobre 2003; condannava, dunque, la stessa
Elisa Di Marco, in solido con i genitori ritenuti responsabili
ex art. 2048 c.c., al pagamento dei danni subiti da Stefano
Bonomi e dalla società La Vinicola Olearia, liquidandoli,
rispettivamente, nelle somme di € 19.912,28 ed € 683,40,
nonché al pagamento delle spese processuali.
La decisione, gravata da impugnazione in via principale
da parte di Gabriele Di Marco, Giuliana D’Agostino ed Elisa
Di Marco e in via incidentale da parte di Stefano Bonomi e
della società La Vinicola Olearia, era riformata dalla Corte
di appello di Roma, la quale con sentenza in data 22 marzo
2011, accogliendo, per quanto ritenuto di ragione, l’appel-
lo principale e quello incidentale di Stefano Bonomi, così
provvedeva: rigettava la domanda proposta da Stefano
Bonomi e dalla società La Vinicola Olearia nei confronti
di Gabriele Di Marco e di Giuliana D’Agostino a titolo di
responsabilità ex art. 2048 c.c. e, ritenuta la colpa concor-
rente del motociclista e del pedone, condannava Elisa Di
Marco al pagamento, a titolo risarcimento danni, in favore
di Stefano Bonomi e della società La Vinicola Olearia, delle
somme, rispettivamente, di € 13.774,305 e di € 341,70; con-
dannava Stefano Bonomi, La Vinicola Olearia, nonché la
soc. Cattolica Assicurazioni coop. a r.l., in solido tra loro, al
pagamento, a titolo risarcimento danni, in favore di Elisa
Di Marco dell’importo di € 3.813,03; compensava le spese
del doppio grado tra le parti.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
cassazione Stefano Bonomi, nonché La Vinicola Olearia,
svolgendo quattro motivi.
Hanno resistito Gabriele Di Marco, Giuliana D’Ago-
stino ed Elisa Di Marco, depositando controricorso. Nes-
suna attività difensiva è stata svolta dalla soc. Cattolica
Assicurazioni coop. a r.l.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, formulata dai resistenti nella
memoria ex art. 378 c.p.c., sul presupposto che le istanze
di correzione di errore materiale della sentenza di appello,
depositate da entrambe le parti, abbiano comportato la
decorrenza del termine breve di impugnazione avverso la
stessa sentenza, ancorchè la stessa - come è pacif‌ico - non
sia stata notif‌icata.
L’eccezione è manifestamente infondata, alla luce del
principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte,
in forza del quale ai f‌ini della decorrenza del termine
breve per la proposizione del ricorso per cassazione, la
notif‌icazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326
c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza
legale equipollenti quali la proposizione dell’istanza di
correzione di errore materiale, trattandosi di un’attività
compiuta per un f‌ine specif‌ico, incompatibile con l’impu-
gnazione (Cass. 9 agosto 2011, n. 17122; Cass. 23 giugno
2000, n. 8596; Cass. 28 maggio 1996, n. 4945 e, sia pure in-
direttamente, anche Cass. 11 settembre 2009, n. 19668).
2. I motivi di ricorso si incentrano su due punti della
decisione di appello e, segnatamente, sull’accertamento
della colpa concorrente delle parti interessate nell’in-
cidente e sulla statuizione di rigetto della domanda di
responsabilità per fatto proprio, ex art. 2048 c.c. nei con-
fronti dei genitori di Elisa Di Marco, minorenne all’epoca
del fatto.
Relativamente all’accertamento della responsabilità del
sinistro la Corte territoriale ha osservato che la circostan-
za che la minorenne avesse intrapreso l’attraversamento
delle strisce pedonali con il semaforo rosso per i pedoni
non esauriva la prova liberatoria ex art. 2054 comma 1 c.c.
e che neppure era suff‌iciente, a tal f‌ine, il fatto che l’at-
traversamento della strada fosse stato repentino, occor-

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