Corte di cassazione civile sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4447

Pagine291-294
291
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 25 FEBBRAIO 2014, N. 4447
PRES. RUSSO – EST. FRASCA – P.M. SGOI (CONF.) – RIC. D.L.M ED ALTRI C.
AURORA ASS.NI S.P.A. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno non patrimoniale y Liquidazione y Tabelle
milanesi y Applicabilità.
. Nella liquidazione del danno non patrimoniale da
lesione dell’integrità psico-f‌isica derivante da sinistro
stradale si deve fare riferimento al criterio adottato dal
Tribunale di Milano, trattandosi di quello più diffuso
sul territorio nazionale e l’unico in grado di garantire
non solo una adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fron-
te di casi analoghi (Nella specie la S.C., disattendendo
quanto stabilito dalla Corte di appello, ha respinto il
ricorso dei f‌igli che lamentavano un risarcimento a
titolo di danno non patrimoniale in misura inferiore
a quella accordata al padre per la morte della madre)
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art.
2059) (1)
(1) Si richiama, in senso analogo a quello di cui in massima, la nota
sentenza Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in questa Rivista 2011,
674. In particolare, sulla c.d. personalizzazione del danno, si veda
anche Cass. civ. 30 giugno 2011, n. 14402, ivi 2011, 778.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. D.L.M. , D.L.F. e D.L.I. hanno proposto ricorso per
Cassazione contro l’Aurora Assicurazioni s.p.a., R.M. e
M.S., nonché nei confronti di loro stessi quali eredi del
defunto D.L.A. , avverso la sentenza del 27 maggio 2009,
con la quale la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Milano del maggio
del 2004, la quale, pronunciando sulla domanda, proposta
da essi ricorrenti e dal padre D.L.A., per ottenere il risar-
cimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso di
B.G., loro madre e moglie di D.L.A. , in un sinistro stradale.
Tale sinistro era occorso nel (omissis) in (omissis) tra
l’autovettura condotta dal marito, su cui era trasportata la
B. , e quella condotta da M.G., che pure vi perdeva la vita,
assicurata per la r.c.a. presso la Winthertur Assicurazioni
s.p.a., poi divenuta Aurora Assicurazioni.
§2. La sentenza di primo grado, dichiarata l’esclusiva
responsabilità di M.G. - del resto non contestata dalla so-
cietà assicuratrice e dagli eredi del M., cioè dalla moglie
R.M. e dal f‌iglio R.S. - e condannava i convenuti al risar-
cimento dei danni, liquidati in Euro 247.529,59 a favore
di D.L.A. ed in Euro 80.000,00 a favore di ciascuno degli
odierni ricorrenti.
§3. L’appello degli attori riguardava la mancata liqui-
dazione di talune voci di danno patrimoniale per D.L.A. e
l’errata liquidazione del danno non patrimoniale iure pro-
prio per la morte della B. per tutti gli appellanti.
La Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello
di D.L.A. limitatamente al danno patrimoniale e lo respin-
geva per quanto attiene al danno non patrimoniale, men-
tre, per quanto ancora interessa, accoglieva parzialmente
nel quantum l’appello dei germani D.L. e liquidava a favo-
re di ognuno di essi la somma aggiuntiva di Euro 40.000,00
oltre accessori.
§4. Al ricorso, nel quale si allega che D.L.A. è deceduto
il (omissis) , ha resistito con controricorso l’U.G.F. Ass.ni
s.p.a., qualif‌icandosi come “nuova denominazione assunta
dalla Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a.” nell’intesta-
zione del controricorso e, quindi, dopo l’indicazione delle
parti, nella seconda pagina come “U.G.F. Ass.ni s.p.a., già
Aurora Ass.ni s.p.a.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazio-
ne e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n.
3 c.p.c.: segnatamente, violazione e falsa applicazione del
disposto dalla “Relazione” allegata allo schema tabellare
(c.d. tabelle”) predisposto dall’Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano per l’anno 2004, in ordine alla liquidazione
del danno morale alla persona, in riferimento alla mancata
corretta applicazione da parte della Corte d’Appello, per il
caso di specie, della “mediana” delle somme risarcitorie in
esso indicate”.
§1.1. In relazione al motivo è articolato il seguente que-
sito di diritto: “Se la Corte d’Appello di Milano, pur avendo
esattamente individuato nello schema-tabellare (c.d.
tabelle milanesi) dell’Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano relativo alla liquidazione del danno alla persona
per il 2004, per la liquidazione del danno non patrimoniale
a favore del f‌iglio per la morte di un genitore, la norma
regolatrice della liquidazione del danno, ha errato, senza
giustif‌icazione alcuna, nella interpretazione e quindi nella
applicazione di tale schema tabellare, avendo liquidato a
favore dei f‌igli, a differenza di quanto invece liquidato a
favore del marito, somme inferiori a quelle mediamente
previste nel predetto schema - tabellare”.
L’illustrazione del motivo, prima di procedere alla qua-
le si riporta il riprodotto quesito di diritto, si articola come
segue.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT