Corte di cassazione civile sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27526

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giur
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGITTIMITÀ
con mezzi diversi dalla lettere raccomandata con avviso
di ricevimento e, in particolare, mediante il pagamento
dei canoni di locazione eseguito dal cessionario a proprio
nome”.
1.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.
La decisione della Corte di appello è conforme, nelle
sue premesse, all’orientamento consolidato di questa Cor-
te secondo cui, ai sensi dell’art. 36 della legge 27 luglio
1978, n. 392, la cessione del contratto di locazione di im-
mobile destinato ad attività di impresa, che avvenga con la
cessione contestuale dell’azienda del conduttore, non ha
bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comu-
nicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o
con modalità diverse, purché idonee a consentire la cono-
scenza della modif‌icazione soggettiva del rapporto). Tale
comunicazione, se non costituisce requisito di validità
della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo
cessionario, condiziona tuttavia l’eff‌icacia della cessione
stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che
essa non è opponibile al locatore sino a quando la comu-
nicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità
che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di
trenta giorni), sicché la conoscenza aliunde della cessione
da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola
conosciuta, l’abbia accettata secondo la disciplina comune
dettata dall’art. 1407 c.c. Indagine, questa, che involge un
apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il
quale è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da
motivazione adeguata e suff‌iciente (tra le tante, Cass., 23
gennaio 2002, n. 741; Cass., 15 febbraio 2003, n. 2311).
In applicazione di siffatto principio, il giudice del
gravame ha, dunque, escluso, dapprima, che fosse stata
inviata al Cerulli comunicazione della cessione del con-
tratto di locazione nel contesto della cessione di azienda
tra la Casaviva s.n.c. e la Elettroimpianti Argentario s.n.c.
e, poi, ha ritenuto, all’esito di una delibazione di circostan-
ze concrete acquisite in giudizio (cfr. § 2.1. del “Ritenuto
in fatto”), che da parte del locatore non vi fosse comunque
alcuna accettazione della cessione medesima.
A fronte di un siffatto percorso argomentativo, plausi-
bilmente motivato e, come detto, in linea con le coordinate
giuridiche della materia, la ricorrente oppone unicamente
una propria lettura delle risultanze processuali e non già
una critica intrinseca al ragionamento del giudice del me-
rito - al quale soltanto è riservato l’accertamento dei fatti
e la valutazione delle prove - lasciando intatta, in def‌initi-
va, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non è
scalf‌ita da pertinenti censure nella sua effettiva portata.
2. Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978 “sotto
altro prof‌ilo”, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe errato a ritenere applica-
bile nella specie l’art. 2559 c.c., che non sarebbe pertinen-
te rispetto alla fattispecie regolata dall’art. 36 della legge
Viene, quindi, formulato il sequente quesito ex art. 366-
bis c.p.c.: «Dica la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione
se, ai sensi dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
diritto all’indennità di avviamento è riconosciuto “a favore
di colui che risulta conduttore al momento della cessazio-
ne effettiva della locazione” intendendosi come tali anche
il cessionario dell’azienda esercitata nell’immobile locato
ed il subconduttore dello stesso, purché abbia i requisiti
imprenditoriali richiesti dalla legge».
2.1. - Il motivo è inammissibile.
Una volta che è stata respinta la prima doglianza, con
consequente cristallizzazione della ratio decidendi sulla
mancata comunicazione al locatore, ex art. 36 della legge
n. 392 del 1978, della cessione del contratto di locazio-
ne, contestualmente alla cessione di azienda, l’ulteriore
ragione giustif‌icatrice della sentenza impugnata (quella
concernente l’inoperatività nella specie dell’art. 2559 c.c.,
impugnata con il motivo in esame), che soltanto si aggiun-
ge alla prima, non è in grado, anche se in ipotesi accolta,
di condurre alla cassazione della decisione assunta dalla
Corte di appello, essendosi ormai formato il giudicato sul-
l’alternativa ratio decidendi da solo idonea a sorreggere la
decisione stessa (tra le tante, Cass., 3 novembre 2011, n.
22753).
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorren-
te, in quanto soccombente, condannata al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del presente giudi-
zio di legittimità, come liquidate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 DICEMBRE 2013, N. 27526
PRES. TRIFONE – EST. CHIARINI – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. BASILE (AVV.
MAZZIA) C. DE FLORIO (AVV.TI IZZO E PARISI)
Contratto di locazione y Rinnovazione y Disdetta y
Forma y Raccomandata y Presunzione di conoscenza
da parte del destinatario y Individuazione y Rilascio
avviso di giacenza y Sussiste.
. In tema di locazione di immobile urbano la disdetta
del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione
del rapporto e costituisce un atto negoziale e recetti-
zio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che
si presume conosciuto dal destinatario nel momento
in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso
momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza.
Ne consegue che la disdetta intimata dal locatore con
lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non
consegnata al conduttore destinatario per l’assenza
sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume
pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso
di giacenza presso l’uff‌icio postale, restando irrilevante
ai f‌ini della tempestività della disdetta il periodo legale
del compimento della giacenza e quello intercorso tra
l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del de-
stinatario. (c.c., art. 1334; c.c., art. 1335) (1)
(1) Concordano sul fatto che, qualora la raccomandata non sia
consegnata al destinatario per la sua temporanea assenza, il proce-
dimento di consegna dell’atto si conclude nella data dell’arrivo al suo

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