Corte di cassazione civile sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27540

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3/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
6. - Il settimo motivo è relativo al regolamento delle
spese.
Secondo il ricorrente, poichè ci si troverebbe di fronte
ad una soccombenza reciproca, il Condominio non poteva
essere condannato al pagamento integrale delle spese.
6.1. - La censura è infondata. In tema di regolamento
delle spese processuali, il sindacato della Corte di cas-
sazione è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicchè
esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale
del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di
compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di
concorso di altrui giusti motivi (sez. lav., 5 aprile 2003, n.
5386; sez. V, 19 giugno 2013, n. 15317).
7. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 DICEMBRE 2013, N. 27540
PRES. FINOCCHIARO – EST. AMBROSIO – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC. ROSSELLI
DEL TURCO (AVV.TI GROSSI E NICOLODI) C. CIUFFI ED ALTRO (AVV. CIUFFI C.)
Contratto di locazione y Riparazioni y Opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria y Differen-
ze y Rifacimento della facciata condominiale y Impu-
tabilità al conduttore y Esclusione.
. Per spese straordinarie, facenti carico al locatore,
devono intendersi le opere che non si rendono preve-
dibilmente o normalmente necessarie in dipendenza
del godimento normale della cosa nell’ambito dell’or-
dinaria durata del rapporto locatizio e che presentano
un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della
locazione; rientrando nella categoria anche le opere di
manutenzione di notevole entità, f‌inalizzate non già alla
mera conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado
edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente
onerosa dell’intervento manutentivo. Da ciò consegue
che la spesa di rifacimento delle facciate condominiali,
per la sua importanza, nonché per la “natura episodi-
ca” nell’arco di una gestione condominiale pluriennale,
deve qualif‌icarsi come spesa di manutenzione straor-
dinaria, non compresa tra quelle contrattualmente a
carico del conduttore. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1005;
c.c., art. 1576; c.c., art. 1609; c.c., art. 1621) (1)
(1) Nel senso che nella categoria delle opere di straordinaria manu-
tenzione rientrano anche le opere di manutenzione di notevole entità,
comunque dirette ad evitare il degrado edilizio e caratterizzate dalla
natura particolarmente onerosa dell’intervento manutentivo, v. Cass.
civ. 9 ottobre 1996, n. 8814, in Giust. civ. 1997, I,1579 con nota di IZZO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 luglio 2004 il Tribunale di
Firenze decidendo su due opposizioni riunite promosse,
rispettivamente, con ricorso in data 19 gennaio 2001 da
Valentina Ciuff‌i, Riccardo Ciuff‌i e da Maria Proli Curzio e
con ricorso in data 31 ottobre 2001 da Stefano Calandrini
avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di
£ 5.587.563 per spese di manutenzione relative all’appar-
tamento locato agli opponenti dall’opposta - ingiungente
Antonella Tadini Buoninsegni revocava il decreto opposto;
condannava gli opponenti al pagamento della minor som-
ma di € 656,56 oltre accessori; rigettava la domanda del
Calandrini di manleva nei confronti degli altri opponenti;
condannava gli opponenti alle spese del procedimento
monitorio e compensava quelle dell’opposizione.
Il Tribunale considerato che il contratto di locazione
era stato stipulato ai sensi dell’art. 11 comma 2 legge n.
359/1992 - riteneva valida la clausola contrattuale che po-
neva a carico dei conduttori «l’ordinaria manutenzione, ivi
compresa quella inerente i servizi e le cose comuni, anche
se dipendente da vetustà o caso fortuito», ma escludeva
che fosse dovuta dagli opponenti la somma di £ 4.316.293,
afferente al rifacimento della facciata dello stabile condo-
miniale, per la considerazione che la relativa spesa, non
poteva ritenersi compresa nella ordinaria manutenzione.
La decisione era gravata da impugnazione in via princi-
pale, da parte di Mario Rosselli Del Turco e di Giampaolo
Rosselli Del Turco, nella qualità di eredi dell’originaria oppo-
sta e da parte del secondo anche nella qualità di procuratore
speciale degli altri coeredi Maria Preziosa Rosselli Del Turco,
Filippo Rosselli Del Turco, Pio Augusto Rosselli Del Turco,
Maria Giulia Rosselli Del Turco, nonché in via incidentale
da parte di Valentina Ciuff‌i, Riccardo Ciuff‌i e da Maria Proli
Curzio. Rimaneva, invece, contumace Stefano Calandrini.
Con sentenza in data 20 novembre 2006 la Corte di ap-
pello di Firenze, decidendo sulle impugnazioni proposte in
via principale e incidentale, in parziale riforma, escludeva
la condanna degli opponenti alle spese del procedimento
monitorio e dichiarava compensate tra le parti le spese dei
due gradi del giudizio di opposizione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cas-
sazione Mario Rosselli Del Turco e Giampaolo Rosselli Del
Turco, nella indicata qualità, formulando quattro motivi,
illustrati anche da memoria.
Hanno resistito Valentina e Riccardo Ciuff‌i, depositan-
do controricorso; mentre non si sono costituti né Maria
Proli Curzio, né Stefano Calandrini.
Con ordinanza collegiale del 22 aprile/17 maggio 2003
è stata rilevata la nullità della notif‌icazione del ricorso al
Calandrini e disposta la rinnovazione.
Effettuato tale incombente, il ricorso è stato assegnato
in decisione all’udienza del 12 novembre 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009) è soggetto, in forza del com-
binato disposto di cui al D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, art.
27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla
disciplina di cui agli artt. 360 c.p.c. e segg. come risultanti
per effetto del cit. D.L.vo n. 40 del 2006.

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