Corte di cassazione civile sez. III, 8 aprile 2014, n. 8136

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 8 APRILE 2014, N. 8136
PRES. MASSERA – EST. ARMANO – P.M. PATRONE (CONF.) – RIC. FONDIARIA SAI
S.P.A. (AVV.TI BORGIA E ROMANO) C. DI NARDO ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Impresa designata y
Partecipazione al giudizio nella duplice veste di as-
sicuratrice del responsabile e di impresa designata
y Ammissibilità y Fondamento.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile per la circolazione dei veicoli, alla luce
della disciplina prevista dagli artt. 19 e 20 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis”applicabi-
le), è ammissibile che una società assicuratrice venga
contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio,
quale incorporante l’assicuratore dell’autovettura del
responsabile del sinistro, sia quale impresa designata
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per
l’ipotesi che il veicolo risulti privo di copertura assicu-
rativa,in quanto fra le due posizioni vi è autonomia pa-
trimoniale e autonomia di scopo, agendo essa, quale im-
presa designata, per conto e con le f‌inalità proprie della
Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono
le conseguenze economiche del risarcimento. (c.c., art.
1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 20; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
285; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 286) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
Per utili riferimenti, in merito alla possibilità dell’azione diretta nei
confronti dell’assicuratore, si veda: Cass. civ., 19 gennaio 2007, n.
1202, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pierpaolo Di Nardo ha convenuto in giudizio davanti
al Tribunale di Chieti Francesco Zappacosta, la Sipea As-
sicurazioni e la Fondiaria SAI, quale impresa designata del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo
il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente
stradale accaduto il 30 aprile 1990, da attribuirsi a colpa
esclusiva dello Zappacosta.
Si è costituita la Polaris Assicurazioni, incorporante la
Sipea, ed ha eccepito la inoperatività della polizza assicu-
rativa per essere stato pagato il premio dopo l’incidente,
mentre nessuna contestazione è sorta sull’an debeatur.
Successivamente la Polaris Assicurazioni è stata incor-
porata nella Fondiaria Sai.
Il Tribunale ha accertato la colpa esclusiva dello Zap-
pacosta e la inoperatività della polizza di assicurazione,
stipulata con la Sipea il 28 aprile 1990, sul presupposto
che il premio è stato corrisposto il 30 aprile 1990, per cui
la validità della stessa aveva inizio dalle ore 24 di tale gior-
no, a norma dell’art. 1901, comma 1° c.c..
Di conseguenza il Tribunale ha condannato Francesco
Zappacosta e la Fondiaria SAI, quale impresa designata
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risar-
cimento del danno nei confronti del Di Nardo. A seguito
di impugnazione della Fondiaria SAI, quale impresa desi-
gnata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
la Corte di appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 1
agosto 2006 ha ritenuto che l’art. 1901 1 comma c.c. trova
applicazione unicamente nei rapporti tra assicuratore ed
assicurato e non anche nei confronti dei terzi danneggiati,
per i quali vale la disposizione dell’art. 7 della legge 24 di-
cembre 1969 n. 990, che stabilisce l’obbligo diretto dell’as-
sicuratore per il periodo di tempo indicato nel certif‌icato
di assicurazione e che il certif‌icato di assicurazione, rila-
sciato allo Zappacosta, indicava un periodo di copertura
assicurativa dalle ore 9 del 28 aprile 1990 al 28 agosto
1990, per cui l’incidente, verif‌icatosi il 30 aprile 1990, era
certamente ricompresso in tale periodo.
Di conseguenza la Corte di appello ha condannato Fran-
cesco Zappacosta e la Fondiaria SAI (ex Sipea ) in solido al
risarcimento dei danni respingendo la domanda avanzata
nei confronti della la Fondiaria SAI, quale impresa desi-
gnata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Propone ricorso La Fondiaria Sai incorporante la Pola-
ris (ex Sipea) con due motivi.
Non presentano difese intimati.
La Fondiaria SAI, quale impresa designata del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, ha rilasciato procura
speciale per la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che non ricorre il motivo
di inammissibilità segnalato dal Procuratore Generale do-
vuto alla circostanza che la Fondiaria Sai ha partecipato al
giudizio in proprio,quale incorporante la Polaris - ex Sipea
società assicuratrice dell’autovettura dello Zappacosta, e
contemporaneamente è stata evocata in giudizio quale im-
presa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, nell’ipotesi che l’autovettura dello Zappacosta fos-
se risultata scoperta di assicurazione.
Fra le due posizione che assume la Fondiaria Sai nel
presente giudizio non vi è nessuna confusione o conf‌litto
di interessi perchè ogni posizione è caratterizzata da auto-
nomia patrimoniale e di scopo.
2. È necessario ripercorrere brevemente la disciplina
che regola il risarcimento dei danni da circolazione stra-
dale quando il veicolo danneggiante rimanga non identif‌i-
cato, scoperto di assicurazione, o risulti assicurato con una
impresa in liquidazione coatta amministrativa al momento
del sinistro o che vi venga posta successivamente
3. In tal caso, come prevede l’art. 19 della L. 990/69, è
costituito un Fondo di Garanzia per le vittime della strada
che provvede al risarcimento dei danni e la liquidazione
dei danni è effettuata dall’impresa designata per il terri-
torio in cui il sinistro è avvenuto a norma del successivo
art. 20. Tale articolo prevede che le somme anticipate
dalle imprese designate saranno rimborsate dalla Consap
- Gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, secondo le convenzioni che saranno stipulate
fra le imprese e l’istituto predetto. L’eventuale azione per
il risarcimento deve essere esercitata nei confronti della
stessa impresa designata.

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