Corte di cassazione civile sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22592

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
al termine di impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. Per la
cassazione di tale decisione propone ricorso il Condominio
di P.zza Guala n. 141 formulando tre motivi.
Resistono con controricorso e successiva memoria Ro-
berto Di Blasi e Cristiana Aimone.
Il condominio ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione degli artt.1137, 1193,
1362, 1363, 1364, 1366 e 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c.,
nonché omessa o insuff‌iciente motivazione; la Corte di me-
rito non aveva tenuto conto che le norme sull’imputazione
di un pagamento postulano l’esistenza fra le parti di un
pluralità di rapporti obbligatori della medesima specie; nel
caso in esame, invece, le spese condominiali, pur riguar-
dando singole voci per spese ordinarie e di riscaldamento,
costituivano un unico credito del Condominio sicché non
era applicabile il disposto dell’art. 1193 c.c., in difetto di
specif‌iche imputazioni di pagamento; nulla avendo ecce-
pito i coniugi Di Blasi sul fatto che il condominio avesse
considerato il proprio credito unico, non poteva il giudice
di appello, senza incorrere nella violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., affermare che l’importo richiesto con il decreto
ingiuntivo riguardava la spesa di gestione riscaldamento
1998/1999 ed i saldi passivi degli anni precedenti;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1135-1137-
1362-2697 c.c.; art. 63 disp. att. c.c. e 112 c.p.c., nonché omes-
sa e contraddittoria motivazione, laddove la Corte territoriale
aveva escluso che la delibera condominiale 15 gennaio 1999
fosse soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.
c., ritenendo, conseguentemente, infondate tutte le argo-
mentazioni del condominio sulla mancata tempestiva impu-
gnazione della delibera stessa; la mancata impugnazione
nei termini del preventivo delle spese e l’approvazione del
rendiconto annuale delle spese di riscaldamento, secondo la
tabella dei metri cubi da sempre in uso nel condominio, la
mancata contestazione della stessa così come la mancata im-
pugnazione dei metri cubi assegnati in base al regolamento di
condominio, rendeva inammissibile la tardiva impugnazione
della delibera condominiale in questione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1370-
1123 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione,
non avendo il giudice di appello tenuto conto che il rego-
lamento condominiale contrattuale prevedeva la riparti-
zione delle spese di riscaldamento in base alla cubatura
teorica riscaldata di tutti gli alloggi, compreso quello dei
Di Blasi-Aimone; tale tabella non era stata mai contestata
da alcuno ed aveva la sua ragion d’essere “per facta con-
cludentia”, tenuto conto anche del comportamento delle
parti posteriore alla redazione del regolamento condomi-
niale sull’applicazione del criterio della cubatura teorica
riscaldata a tutte le unità immobiliari riguardanti anche
quelle del sottotetto.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte terri-
toriale ha affermato che l’importo richiesto con il decreto
ingiuntivo si riferiva interamente alle spese di riscalda-
mento e che gli appellati avevano imputato le somme già
versate a spese di gestione ordinaria ( pag. 22 e 23 sent.
impugnata). In conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 5038/2013) deve ribadirsi che i condomini
debitori a fronte della contestazione delle spese di ri-
scaldamento, hanno legittimamente esercitato la facoltà
di imputazione riconosciuta dall’art. 1193 c.c. con riferi-
mento alle spese di gestione ordinaria, non intendendo
invece estinguere, perché ritenute non dovute, quelle di
riscaldamento oggetto di causa.
Destituita di fondamento è pure la seconda censura,
avendo correttamente il giu dice di appello ritenuto, in
aderenza alla giurispruden za consolidata di questa Corte
(sez. un. 4806/2005) che la delibera condominiale in que-
stione fosse inf‌iciata da nullità e, quindi, sottratta all’os-
servanza del term ine di impugnazione previsto d all’art.
1137 c.c. per le delibe re condominiali solo annullabili;
nella specie trattas i, infatti, di delibera incidente sui
diritti individuali dei condomini Aimone - Di Blasi, ver-
tendosi sulla sussistenza del diritto e non sulla mera de-
terminazione quantitativa del riparto spese; p er avere il
condominio addebitato a detti condomini importi relativi
all’impianto di riscaldamento che la sentenza impugna-
ta ha escluso riguardasse i locali sit i ai piani sottotetto
appartenenti ai resistenti, per espressa disposizione del
regolamento condominiale(non contestata dall’appel-
lante condo minio), costituente titolo contrario idoneo a
vincere l a presunzione di comproprietà dell’impianto di
riscaldamento, ex art. 1117 c.c..
La terza doglianza va disattesa in quanto attinente a
questione nuova, relativa all’interpretazione di clausola
del regolamento condominiale, prospettata per la prima
volta con il ricorso di legittimità. Al rigetto del ricorso con-
segue la condanna del condominio ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 3 OTTOBRE 2013, N. 22592
PRES. FINOCCHIARO – EST. SCRIMA – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. SINERCHIA
(AVV. LISCIO) C. MIN. INTERNO (AVV. GEN. STATO)
Obbligazioni del conduttore in genere y Restitu-
zione della cosa locata y Danni per ritardata conse-
gna y Natura y Debito di valore y Conseguenze y Esclu-
sione dalla base imponibile ai f‌ini IVA y Sussistenza.
. L’art. 1591 c.c. disciplina un’obbligazione risarcitoria
da inadempimento contrattuale che, sostituendosi a
quella contrattuale di pagamento del canone di loca-
zione, costituisce un debito di valore. Ne consegue che
- ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
- sull’importo dovuto dall’occupante non più a titolo di
canone, ma di risarcimento per la protratta occupazio-
ne, non é dovuta l’IVA . (c.c., art. 1591; d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 633, art. 15) (1)
(1) Nel senso che, per il disposto dell’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, non concorrono a formare la base imponibile dell’IVA – che
consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi – le
somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di

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