Corte di cassazione civile sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22601

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 3 OTTOBRE 2013, N. 22601
PRES. AMATUCCI – EST. SVARANO – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. ORLANDI (AVV.TI
DE STEFANO E PORTA) C. TOSSANI ED ALTRI (AVV. SCAGLIARINI)
Obbligazioni in genere y Cessione dei crediti y
Risarcimento del danno non patrimoniale y Danno
biologico e morale conseguente a sinistro stradale
y Credito relativo y Cessione y Ammissibilità.
. Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno
non patrimoniale, così come risulta trasmissibile “iure
hereditatis”, può anche formare oggetto di cessione per
atto “inter vivos”, non presentando carattere stretta-
mente personale. (c.c., art. 1260; c.c., art. 2059)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 novembre 2006 la Corte d’appello di
Bologna, in riforma della pronunzia Trib. Bologna 7 giugno
2002, ha accolto (per quanto ancora d’interesse in questa
sede) la domanda di pagamento a titolo di risarcimento
del danno morale e del danno biologico, subiti all’esito di
sinistro stradale avvenuto in località Interporto il 17 di-
cembre 1985, originariamente proposta nei confronti della
società Uniass Assicurazioni Spa e del sig. Luigi Migliaro
dalla sig. Patrizia Orlandi, che nel corso del giudizio di
primo grado aveva poi ceduto la relativa ragione di credito
al sig. Michele Tossani.
Domanda rigettata dal giudice di prime cure con sen-
tenza dal Tassoni gravata quindi di impugnazioni.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito
la Orlandi, che nel giudizio di secondo grado aveva - in
qualità di appellata - chiesto il rigetto della domanda del
Tossani e la conferma della declaratoria di nullità della
detta cessione dal tribunale fondata sulla ravvisata in-
determinatezza o indeterminabilità del relativo oggetto,
propone ora ricorso per cassazione, aff‌idato ad unico com-
plesso motivo.
Resiste con controricorso il Tossani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1260 c.c., in rife-
rimento all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente, e
«con un iter logico alquanto discutibile», ritenuto cedibile
il credito de quo, laddove esso, in quanto di natura stretta-
mente personale, tale non è.
Prospetta, in via gradata, questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 1260 c.c., in riferimento agli artt. 2,
3, 4 e 32 Cost., “nella parte in cui non prevede il divieto di
cessione del credito a titolo di danno biologico e morale
della vittima di un incidente stradale”.
Sotto quest’ultimo prof‌ilo il motivo è inammissibile,
non risultando al riguardo formulato il prescritto quesito
di diritto, in violazione del principio più volte da questa
Corte - anche a Sezioni Unite - affermato in base al quale
la prospettazione di una questione di costituzionalità,
essendo funzionale alla cassazione della sentenza impu-
gnata e postulando la prospettazione di un motivo che
giustif‌icherebbe tale effetto una volta accolta la questione
medesima, suppone necessariamente che a conclusione
dell’esposizione del motivo così f‌inalizzato sia indicato il
corrispondente quesito di diritto, previsto dall’abrogato
art. 366 bis c.p.c. come nella specie ratione temporis ap-
plicabile, indipendentemente dalla rilevabilità d’uff‌icio
della questione di costituzionalità (v. Cass., sez. un., 24
gennaio 2013, n. 1707; Cass., sez. un., 25 novembre 2008,
n. 28050).
Quanto al merito, la doglianza è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il cre-
dito da risarcimento del danno da sinistro stradale è su-
scettibile di cessione, in ossequio al principio della libera
cedibilità del credito posto agli artt. 1260 ss. c.c.
Tale principio è stato affermato in particolare con rife-
rimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento
del danno patrimoniale, ponendosi in rilievo che esso è
di natura non strettamente personale e che non sussiste
specif‌ico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13 mag-
gio 2009, n. 11095; Cass., 5 novembre 2004, n. 21192. E già
Cass., 21 aprile 1986, n. 2812), né d’altro canto rimanendo
in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi
vietata ex art. 1261 c.c. (v. Cass., 10 gennaio 2012, n. 51;
Cass., 10 gennaio 2012, n. 52).
Il cessionario è stato pertanto ritenuto legittimato ad
agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale
della responsabilità dell’autore del sinistro e per la con-
seguente condanna del medesimo e del suo assicuratore
per la r.c.a. al risarcimento dei danni (v. Cass., 13 maggio
2009, n. 11095; Cass., 10 gennaio 2012, n. 51; Cass., 10 gen-
naio 2012, n. 52. V. altresì, conformemente, Cass. 13 marzo
2012, n. 3965).
Si è al riguardo osservato che ai f‌ini del perfezionamen-
to della cessione del credito è normalmente (laddove il
credito non sia cioè di natura strettamente personale e
non sussista uno specif‌ico divieto normativo al riguardo)
necessario e suff‌iciente l’accordo tra il cedente e il cessio-
nario (v. Cass., 13 novembre 1973, n. 3004), che determina
la successione di quest’ultimo al primo nel medesimo
rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non
solo tra di essi ma anche nei confronti del debitore ceduto,
nei cui confronti la cessione diviene eff‌icace all’esito della
relativa notif‌icazione o accettazione (art. 1264 c.c.) (v.
Cass., 20 ottobre 2004, n. 20548).
Si è al riguardo in particolare precisato che, come os-
servato anche in dottrina, l’accettazione della cessione ha
natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua
non comportando (diversamente dalla delegazione) un’as-
sunzione del debito nei confronti del cessionario, né rima-
nendo al debitore ceduto precluso far valere l’eccezione di
invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio.
L’accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite
della tutela del debitore di buona fede (v. Cass., 20 otto-
bre 2004, n. 20548), facendo venire meno la presunzione
di persistenza della titolarità del creditore originario (in
dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del ce-

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