Corte di cassazione civile sez. III, 11 marzo 2014, n. 5596

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Ne deriva che di nessuna utilità è, sotto questo riguardo,
l’enfatizzazione del richiamo al criterio della successione
delle leggi, contenuto nell’arresto n. 21814 del 2009, in-
nanzi menzionato, e ciò sia in quanto la preminenza della
competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio
del consumatore risponde a una lettura costituzional-
mente orientata delle disposizioni che la prevedono, sia
in quanto la nuova fonte nulla ha innovato, nella realtà,
essendosi limitata a ribadire una scelta normativa già
presente nell’ordinamento.
10. Inf‌ine le doglianze volte a far valere l’error iuris in
cui sarebbe incorso il giudice di merito per non aver dispo-
sto il cambiamento di rito, esulano, all’evidenza, da quelle
prospettabili con il mezzo azionato, non sostanziandosi in
una declinatoria di competenza (confr. Cass. civ. 12 mag-
gio 2011, n. 10485; Cass. civ. 20 settembre 2013, n. 21669).
Il ricorso è respinto.
La mancata costituzione in giudizio della parte vittorio-
sa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 MARZO 2014, N. 5596
PRES. BERRUTI – EST. CARLEO – P.M. FRESA (PARZ. DIFF.) – RIC. COCCO (AVV.
TI FIORDORO E TRAMONTANO) C. GALLOTTA ED ALTRO (AVV. SANGIOVANNI ED
ALTRA)
Trasferimento a titolo particolare della cosa
locata y Immobili adibiti ad uso abitativo y Vigenza
della legge n. 431 del 1998 y Disdetta immotivata
per la prima scadenza y Diritto di prelazione e di
riscatto del conduttore y Esclusione y Fondamento.
. In tema di locazione di immobile adibito ad uso abita-
tivo, nel vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al
conduttore spetta il diritto di prelazione (e, quindi, di
riscatto), nei confronti del terzo acquirente, solo nel
caso in cui il locatore abbia intimato disdetta per la
prima scadenza, manifestando in tale atto l’intenzione
di vendere a terzi l’unità immobiliare, rispondendo la
scelta normativa all’esigenza di compensare il mancato
godimento dell’immobile per l’ulteriore quadriennio a
fronte dell’utilità per il locatore di poter alienare il
bene ad un prezzo corrispondente a quello di mercato
degli immobili liberi. Ne consegue che, in caso di di-
sdetta immotivata per la detta scadenza, il conduttore
ha unicamente il diritto alla rinnovazione del contrat-
to. (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 38; l. 27 luglio 1978,
n. 392, art. 39; l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1; l. 9
dicembre 1998, n. 431, art. 2; l. 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 3) (1)
(1) Negli stessi termini Cass. civ. 16 dicembre 2010, in questa Rivista
2001, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 4 maggio
2004 Cocco Seraf‌ina esponeva di condurre in locazione ad
uso abitativo un’unità immobiliare sita in Torre Annunzia-
ta alla via Maresca 12; che tale immobile, già di proprietà
della CA. RA. S.r.l. il 5 novembre 2003 era stato alienato ai
coniugi Di Gennaro Francesco e Gallotta Anna per il prez-
zo di € 35.000,00 senza preventivamente informare essa
conduttrice, rimasta priva della facoltà di esercitare la
prelazione nell’acquisto ai sensi degli artt. 3 legge 431/98
e 38 legge 392/78. Ciò premesso, chiedeva accertarsi l’ina-
dempimento della CA.RA., riconoscersi il suo diritto ad
esercitare il riscatto previa declaratoria di ineff‌icacia del
contratto di compravendita suindicato, trasferirsi a suo
favore la proprietà dell’immobile dal 5 novembre 2003, die-
tro versamento del prezzo di vendita. In esito al giudizio,
in cui si costituivano sia la CA.RA. sia i coniugi Di Genna-
ro, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva le domande
attrici, dichiarando ineff‌icace nei confronti della Cocco la
compravendita, accertando il riscatto dell’immobile in
favore della ricorrente, ordinando a quest’ultima il versa-
mento, in favore dei coniugi Di Gennaro, della somma di
euro 35.000.00, oltre interessi e rivalutazione. Avverso tale
decisione proponevano appello i coniugi Di Gennaro e la
CA.RA. ed in esito al giudizio, in cui si costituiva la Cocco,
la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in
data 4 maggio 2009, in riforma dell’impugnata sentenza,
rigettava la domanda proposta dalla Cocco, diretta ad ot-
tenere il riconoscimento del diritto della stessa ad eserci-
tare, con riferimento all’immobile di cui è causa, il diritto
di riscatto nei confronti delle controparti ed ordinava al
Conservatore dei RR.II. di Napoli di provvedere alla can-
cellazione della trascrizione della sentenza impugnata,
compensava le spese del doppio grado. Avverso la detta
sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in tre motivi, illustrato da memoria.
Resistono con controricorso i coniugi Di Gennaro nonché
la società CA.RA., la quale ha proposto a sua volta ricorso
incidentale condizionato. I coniugi Di Gennaro hanno al-
tresì depositato memoria illustrativa a norma dell’art. 378
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso prin-
cipale e quello incidentale sono stati riuniti, in quanto
proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale, va rileva-
to che, con la prima doglianza, deducendo la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 2, commi 1 e 3, lettera
g) legge 431/98, 38 e 39 legge 392/78, nonché carenza di
motivazione su un fatto controverso, la ricorrente ha cen-
surato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello
erroneamente interpretato le norme sopra indicate, tra-
scurando che la CA.RA. nel giugno 2003 aveva inviato la
disdetta per la prima scadenza del 30 aprile 2004, senza
indicare la motivazione per evitare l’insorgenza del diritto
di prelazione in favore del conduttore ai sensi dell’art. 3
lett. g) legge 431/98.
Inoltre - il rilievo sostanzia la successiva doglianza
per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. - la
Corte territoriale avrebbe errato quando ha statuito che

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