Corte di cassazione civile sez. II, 13 settembre 2013, n. 20996

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
3.1. In ordine alla censura relativa al diniego delle at-
tenuanti generiche, è insegnamento di questa Corte che
“La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai f‌ini
dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può
essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddit-
toria e congruamente motivata, neppure quando difetti
di uno specif‌ico apprezzamento per ciascuno dei pretesi
fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato”
(Cass. sez. VI, sentenza n. 42688 del 24 settembre 2008 ud.
(dep. 14 novembre 2008), Caridi, Rv. 242419; Cass. sez. VI,
sentenza n. 7707 del 4 dicembre 2003 ud. (dep. 23 febbraio
2004), Anaclerio, Rv. 229768; Cass. sez. V, sentenza n. 6771
del 22 aprile 1981 ud. (dep. 9 luglio 1981), Brunelli, Rv.
149699). Nel caso di specie la corte di merito, nel negare
le attenuanti, ha richiamato l’entità del fatto commesso,
in ragione della non modesta quantità del tasso alcolemi-
co rilevato, nonché l’assenza di elementi positivi di valu-
tazione (l’imputato è gravato da precedenti penali). La
coerenza e logicità della motivazione sul punto, la rende
insindacabile in questa sede.
3.2. Fondato è invece il motivo di censura relativo al
difetto di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante di
cui al comma 2 bis dell’art. 186 codice della strada.
Invero nel capo di imputazione è stato contestato al-
l’imputato di essere rimasto “coinvolto” in un incidente
stradale. Nella sentenza non vengono spesi argomenti per
spiegare le modalità e l’entità di tale coinvolgimento.
Orbene il mero coinvolgimento in un incidente, da par-
te di un soggetto che trovasi alla guida in stato di ebbrezza,
da solo non integra l’aggravante di cui al citato comma 2
bis. Tale norma, pretende che il soggetto abbia “provocato”
un incidente e quindi che sia accertato un coeff‌iciente
causale della sua condotta rispetto al sinistro.
Assimilare il “coinvolgimento” in un incidente con
la condotta di chi “provoca” il sinistro, costituirebbe
un’inammissibile ipotesi di analogia “in malam partem”.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 13 SETTEMBRE 2013, N. 20996
PRES. TRIOLA – EST. CORRENTI – P.M. CAPASSO (DIFF.) – RIC. DI SANTO (AVV.TI
MASCI E MEMMO) C. GP CARS S.R.L. ED ALTRO (AVV. MILIA)
Vendita y Consegna della cosa y Cosa diversa dal-
la quella pattuita y Consegna di autovettura con
impianto a gpl non omologato y “Aliud pro alio” y
Sussistenza y Fondamento.
. In tema di compravendita, l’ipotesi di “aliud pro alio”
si verif‌ica quando la cosa consegnata sia completa-
mente diversa da quella pattuita, appartenendo ad
un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad
assolvere la destinazione economico-sociale della “res”
dedotta come oggetto del contratto. Pertanto, inte-
gra “aliud pro alio” la consegna di un’autovettura con
impianto a GPL non omologato, in quanto chi acquista
un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente
scopo di risparmiare sui costi del carburante, sicché la
mancata omologazione dell’impianto fa venir meno la
specif‌ica utilità insita nell’acquisto, essendo irrilevan-
te che il mezzo possa essere utilizzato a benzina. (c.c.,
art. 1476; c.c., art. 1490; c.c., art. 1492; c.c., art. 1495;
c.c., art. 1497) (1)
(1) Conformemente si è espressa Cass. civ. 11 novembre 2008, n.
26953, in questa Rivista 2009, 216.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notif‌icata Luciana Di Santo
conveniva davanti al GP di Chieti la G.P. CARS s.r.l per sen-
tirla condannare al pagamento di euro 1140 pari al prezzo
pagato il 25 maggio 2002 per la sostituzione dell’impianto
di alimentazione a GPL dell’autovettura Volvo, targata
PE 357369, vendutale dalla società il 23 dicembre 2000
nonché ai danni per essere stata costretta a sostenere i
maggiori costi derivanti dall’alimentazione a benzina, ol-
tre interessi.
La convenuta eccepiva decadenza, prescrizione ed
esonero da responsabilità come da liberatori a sottoscritta
dall’attrice e, nel merito, la buona fede stante la revisione
da parte del precedente proprietario Sergio Papa, chiama-
to in causa dalla convenuta.
Con sentenza 6 ottobre 2003 il GP accoglieva la do-
manda condannando in solido G.P. CARS e Papa a pagare
euro 1140 assumendo di dover applicare l’art. 1453 anzic-
chè gli artt. 1490 e 1495 perché la mancata omologazione
dell’impianto per GPL aveva determinato una inidoneità
assoluta del bene e nulla era la clausola di esonero da re-
sponsabilità.
Proposto appello da CARS, il Tribunale di Chieti, in
riforma, con sentenza 10 luglio 2006, dichiarava prescritta
l’azione della Di Santo nei confronti della CARS, con con-
danna alle spese.
Era pacif‌ico che il 23 dicembre 2000 era stata acqui-
stata l’autovettura e che nel 2002 era stato sostituito l’im-
pianto per GPL perché quello installato dal precedente
proprietario non era omologato né poteva più esserlo.
Poiché l’attrice non aveva articolato alcun mezzo
istruttorio per dimostrare di aver contestato il vizio prima
della lettera del 26 aprile 2002 né aveva provato il ricono-
scimento (non potendosi rilevare tale circostanza dalla
mancata risposta all’interrogatorio formale) il GP avrebbe
dovuto accogliere l’eccezione preliminare della convenuta
e del terzo chiamato e non conf‌igurare l’aliud pro alio,
ipotizzabile in presenza di genere diverso e di inidoneità
ad assolvere alla destinazione economica della res dedotta
come oggetto del contratto.
Ricorre Di Santo con tre motivi, illustrati da memoria,
resiste CARS.

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