Corte di cassazione civile sez. II, 25 settembre 2013, n. 21939

Pagine236-237
236
giur
3/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
La sentenza di secondo grado, quindi, perviene corret-
tamente alla reiezione della richiesta, sia pure sulla scorta
dell’errata identif‌icazione della “disciplina più favorevole”,
ai sensi dell’art. 2 c.p.
7. Manifestamente infondati sono i restanti motivi di
ricorso. In relazione alla dedotta mancata assunzione di
prova decisiva, va ricordato che “in tema di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma se-
condo, c.p.p., il giudice di appello è tenuto a disporre la
rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte
dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito
da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente
superf‌lue o irrilevanti; diversamente nell’ipotesi contem-
plata dall’art. 603, comma primo, c.p.p., la rinnovazione
è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nel-
l’ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori
già acquisiti siano incerti e che l’incombente processuale
richiesto rivesta carattere di decisività” (sez. II, n. 31065
del 10 maggio 2012, Lo Bianco e altri, Rv. 253526).
La Corte di Appello ha reputato, con motivazione non
manifestamente illogica, che la assunzione della testimo-
nianza dei gestori del negozio - ai quali si era rivolta l’impu-
tata dopo il sinistro stradale che l’aveva vista protagonista
non fosse in grado di immutare il quadro probatorio già
def‌inito, alla luce delle prospettazioni della stessa difesa,
la quale non ha mai indicato tali soggetti come in grado di
riferire cosa la Perfumo avesse bevuto, segnalando che essi
avrebbero potuto confermare che questa era stata invitata
da altra persona a bere in un bar vicino. Tale giudizio appa-
re del tutto immune da censure in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza per la quale la responsabilità del-
l’imputata sarebbe stata affermata nonostante sia mancato
l’accertamento diretto della condotta contestata, si tratta
di un motivo aspecif‌ico, posto che le regole di giudizio
contemplano la possibilità di accertare il fatto mediante
indizi (art. 192 c.p.p.) e che il ricorso non svolge alcuna
precisa critica al procedimento inferenziale condotto dal
giudice di merito.
8. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna della ricor-
rente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 25 SETTEMBRE 2013, N. 21939
PRES. PICCIALLI – EST. MANNA – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. FERRANTE (AVV.
CECERE) C. TANGENZIALE NAPOLI S.P.A. (AVV. PALOMBI)
Strade y Autostrade y Distanza di rispetto y Di-
stanze minime dalla sede autostradale e dal nastro
stradale ai sensi dell’art. 9 L. n. 729/1961 e dell’art.
4 D.M. n. 1404/1968 y Complementarietà delle due
norme y Sussistenza y Conseguenze.
. In materia di distanze minime dalla sede autostradale
e dal nastro stradale, l’art. 9, primo comma, della leg-
ge 24 luglio 1961, n. 729 (“ratione temporis” vigente)
e gli artt. 2 e 4 del d.m. 1 aprile 1968, n. 1404, hanno
oggettività diverse e funzioni tra loro complementari,
perché la prima norma, nel disciplinare la costruzione
e l’esercizio delle autostrade, prescrive una distanza
non inferiore a metri 25 dalla zona di occupazione per
tutelare tanto l’attività di transito veicolare sulla sede
autostradale, quanto gli interventi strumentali manu-
tentivi e accessori, mentre gli artt. 2 e 4 del d.m. citato,
nel prescrivere la distanza minima di metri 60 dal ciglio
stradale, contengono prescrizioni integrative dell’art. 41
septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, disposizione
urbanistica che concorre a regolare l’assetto del terri-
torio. Ne consegue che, essendo la tutela dell’esercizio
autostradale e quello dell’assetto del territorio coordi-
nate tra loro, entrambe le distanze vanno ugualmente
rispettate. (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies; l.
24 luglio 1961, n. 729, art. 9; d.m. 1 aprile 1968, n. 1404,
art. 2; d.m. 1 aprile 1968, n. 1404, art. 4) (1)
(1) Qualche utile riferimento in tema di distanze delle costruzioni
dalla sede stradale così come previste dalla L. n. 729/1961, applicabi-
le “ratione temporis” alla fattispecie in esame, v. Cass. civ. 10 gennaio
2007, n. 229, in Ius&Lex, dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Tangenziale di Napoli s.p.a., concessionaria della
costruzione e dell’esercizio dell’autostrada urbana tan-
genziale est - ovest di Napoli, agiva innanzi al Tribunale
di Napoli nei confronti di Liliana Ferrante per ottenerne
la condanna alla demolizione di una costruzione che ella
aveva eretto a distanza di m. 10 dalla recinzione auto-
stradale, in zona soggetta pertanto a vincolo d’inedif‌ica-
bilità. La convenuta resisteva in giudizio sostenendo che
il manufatto non arrecava intralcio od ostacolo alcuno
all’esercizio dell’autostrada.
Respinta in primo grado, la domanda era accolta dalla
Corte d’appello di Napoli, che con sentenza n. 1328 del 3
maggio 2006 condannava la Ferrante ad arretrare la sua
costruzione a distanza non inferiore a m. 25 dalla rete
metallica di conf‌ine dell’area autostradale.
Riteneva la Corte territoriale che il divieto di co-
struire a una certa distanza dalla sede autostradale, po-
sto dall’art. 9 della legge n. 729/61 e dal successivo D.M.
1 aprile 1968, non doveva essere inteso restrittivamente,
cioè come previsto al solo scopo di prevenire la formazione
di ostacoli alla sicurezza del traff‌ico e all’incolumità delle
persone, ma correlato alla più ampia esigenza di assicura-
re una fascia di rispetto utilizzabile al concessionario per
l’esecuzione di lavori, l’impianto di cantieri, il deposito di
materiali e la realizzazione di opere accessorie, il tutto
senza limitazioni derivanti dalla presenza di costruzioni.
Pertanto, le distanze previste dalla citata normativa dove-
vano essere rispettate anche con riferimento ad opere che
non superassero il livello della sede stradale o che costi-
tuissero mere sopraelevazioni. Rilevava, quindi, che nella
specie la scarpata alla cui sommità era stata eretta la co-
struzione della Ferrante, costituiva una zona in ogni caso
utilizzabile per le esigenze anzidette e che ai sensi della
legge n. 729/61 e dell’art. 4, comma 2 del D.M. 1 aprile 1968
la distanza delle costruzioni dal limite di occupazione del-
l’autostrada doveva essere calcolata con l’aggiunta della

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT