Corte di cassazione civile sez. II, 24 febbraio 2014, n. 4366

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
La sentenza proclama l’infondatezza del ricorso so-
stenendo che “Occorre considerare, infatti, il sopravve-
nuto nuovo indirizzo di questa Corte in materia, dovuto
all’arresto n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di
approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di
revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la con-
seguenza che non deve essere approvato con il consenso
unanime dei condomini, essendo a tal f‌ine suff‌iciente la
maggioranza qualif‌icata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2.
Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali
non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo
del condominio, fonte che è costituita dalla legge stessa,
ma solo come parametro di quantif‌icazione dell’obbligo,
determinato in base ad una valutazione tecnica”.
Chi scrive non condivide questa decisione, che ritiene
un semplice appiattimento sulla sentenza n. 18477/2010
ed osserva come diverse recenti decisioni di merito abbia-
no disatteso il citato arresto.
Così ad es. il Tribunale di Milano (sez. XIII, 17 luglio
2012, sent. n. 8698) sostiene che le clausole regolamentari
di natura contrattuale non possono essere modif‌icate “per
facta concludentia”, bensì unicamente mediante forma
scritta e con l’unanimità dei consensi.
Allo stesso modo, il Tribunale di Savona (sent. 16
novembre 2012) afferma che in tema di condominio ne-
gli edif‌ici, le tabelle millesimali allegate a regolamento
condominiale contrattuale non possono essere modif‌icate
se non con il consenso unanime di tutti i condomini o per
atto dell’autorità giudiziaria a norma dell’art. 69 disp. att.
c.c.
Oltre a questo, a mio parere, la sentenza è criticabile
perché il Collegio sembra non tener in alcun conto quanto
in materia è previsto dalla legge di riforma della disciplina
del condominio n. 220/2012 entrata in vigore, com’è noto,
il 18 giugno 2013.
L’art. 69 delle disposizioni di attuazione è stato, infatti,
sostanzialmente modif‌icato rispetto al testo previgente
ed al primo comma prescrive ora che “I valori proporzio-
nali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all’art. 68 possono essere rettif‌icati o
modif‌icati all’unanimità “mentre nei commi successivi di-
sciplina la modif‌ica delle tabelle nei due casi in cui siano
conseguenza di un errore o sia stato alterato per più di un
quinto il valore proporzionale, anche di una singola unità
immobiliare, per effetto delle mutate condizioni di una
parte dell’edif‌icio.
Ora, come è stato osservato dalla dottrina f‌in dai primi
commentatori della norma (ad es. ALBERTO CELESTE.
ANTONIO SCARPA - Riforma del condominio, Giuffré
Editore 2013, pag. 238) la stessa confessa apertamente
il diktat delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
18477/2010.
In conclusione, viene da chiedersi se il vecchio adagio
dei nostri saggi progenitori “iura novit curia” sia ancoa
oggi valido.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 24 FEBBRAIO 2014, N. 4366
PRES. TRIOLA – EST. FALASCHI – P.M. GAMBARDELLA (CONF.) – RIC. SCARANO
(AVV. SCARANO) C. COND. DI VIALE FILIPPETTI N. 27 MILANO (AVV. BENUSSI)
Azioni giudiziarie y Delibera assembleare che au-
torizza genericamente l’amministratore a “coltiva-
re” il contenzioso y Validità y Fondamento.
. In tema di condominio negli edif‌ici, è valida la deli-
berazione assembleare che autorizza genericamente
l’amministratore a “coltivare” la lite con un determina-
to difensore, essendo rimessa a quest’ultimo la scelta
tecnica di modulare le difese, limitandosi a resistere
all’altrui ricorso per cassazione ovvero proponendo ri-
corso incidentale. (c.c., art. 1131; c.c., art. 1136; c.p.c.,
art. 370; c.p.c., art. 371) (1)
(1) Nel senso che la cosiddetta autorizzazione dell’assemblea a
resistere in giudizio in sostanza non è che un mandato all’ammini-
stratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa
assemblea ha il potere di nominare, onde, in def‌initiva, l’ammini-
stratore non svolge che una funzione di mero nuncius, v. Cass.
civ., sez. II, 26 novembre 2004, n. 22294, in Foro it. 2005, I, 2082.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 12 giugno 2000 Ge-
rardo Scarano proponeva, dinanzi al Tribunale di Milano,
opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso in data 8
marzo 2000 dal Presidente del medesimo uff‌icio su istan-
za del Condominio di via Filippetti n. 27 - Milano per £.
8.401.347 quale somma residua dovuta per oneri condo-
miniali relativi ai periodi 1 aprile 1998 31 marzo 1999 e 1
aprile 1999 – 31 marzo 2000 esponendo di nulla dovere e
spiegava domanda per ottenere il risarcimento dei danni
nella misura di £. 1.200.000 “a titolo di risarcimento danni
ai muri del proprio immobile, causati da inf‌iltrazioni di
acqua provenienti dalla conduttura centrale di riscalda-
mento”.
Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza del
Condominio, il quale dava atto che dopo la emissione del
decreto opposto il condomino aveva eseguito il pagamento
di £. 1.917.000, e chiedeva ed otteneva il differimento della
prima udienza per chiamare in giudizio la Reale Mutua As-
sicurazioni, nei cui confronti svolgeva domanda in garanzia
per l’eventuale accoglimento della domanda risarcitoria,
costituita anche l’assicurazione chiamata, il giudice adito,
respingeva l’opposizione, con rigetto anche della domanda
svolta dal condomino opponente, tuttavia essendo rimasto
accertato che quest’ultimo successivamente alla notif‌ica
del d.i. aveva corrisposto l’importo di £. 1.917.000, revo-
cava il decreto, condannando lo stesso al pagamento del
residuo importo di €. 921,54 (pari a £. 1.784.347), oltre alle
spese di giudizio per entrambe le parti.
In virtù di appello interposto dall’Avv.to Scarano, con
il quale lamentava che il giudice di prime cure aveva
erroneamente riferito i danni lamentati provenienti dalla
conduttura centrale di riscaldamento, per cui aveva rite-

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