Corte di cassazione civile sez. II, 7 aprile 2014, n. 8094

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Arch. loc. e cond. 4/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 7 APRILE 2014, N. 8094
PRES. TRIOLA – EST. PICARONI – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. S.M. (AVV. LEPORE)
C. SOC. LA CANTINA DEL POZZO S.N.C. (AVV. IANNANTUONO)
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Immissioni y Normale tollerabilità y Superamento
y Effetti per il proprietario del bene che subisce
le immissioni y Consenso alla costituzione di una
servitù y Obbligo y Esclusione y Fattisecie in tema di
installazione di canna fumaria.
. Il proprietario che lamenti – a ragione - il supera-
mento della normale tollerabilità delle immissioni
provenienti dal fondo del vicino non è tenuto a pre-
stare il consenso alla costituzione di una servitù, ove
necessaria alla eliminazione dell’inconveniente, in
caso contrario rimanendo assoggettato alle immis-
sioni (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della
corte di appello che, erroneamente, aveva ritenuto di
poter effettuare il giudizio di bilanciamento, pur in
presenza dell’accertamento di immissioni intollerabili,
giudicando pretestuosa l’opposizione della ricorrente
all’installazione di un canna fumaria, individuata, nel
corso dell’istruttoria, come l’unico rimedio per evitare
le immissioni). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 844) (1)
(1) Nel senso che, quando sia accertato il superamento della soglia
di normale tollerabilità delle immissioni, si versa in una situazione
di illiceità che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilan-
ciamento e quindi all’indennizzo e introduce il diverso tema della
inibitoria delle immissioni e dell’eventuale risarcimento del danno,
v. Cass. civ., 17 gennaio 2011, n. 939, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed.
La Tribuna; Cass. civ., 13 marzo 2007, n. 5844, ibidem e Cass. civ. 10
dicembre 2009, n. 25820, in questa Rivista 2010, 135.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - È impugnata la sentenza della Corte d’appello di
Bari, notif‌icata il 25 gennaio 2008, che ha confermato la
sentenza del Tribunale di Lucera di parziale accoglimento
della domanda proposta da S.M. nei confronti de La Can-
tina del Pozzo s.n.c., per la cessazione delle immissioni
provenienti dai locali in uso alla predetta società.
1.1. - Nel 1993 la sig.ra S. aveva agito in giudizio chie-
dendo la conferma del provvedimento d’urgenza che ac-
certava la provenienza di immissioni intollerabili di fumo,
rumore e odori, dai locali sottostanti la sua abitazione,
nei quali La Cantina del Pozzo s.n.c. esercitava attività di
ristorazione, e l’inibitoria della predetta attività, oltre al
risarcimento dei danni.
Si era costituita la società convenuta deducendo di
avere ottemperato alle prescrizioni contenute nel prov-
vedimento d’urgenza, ma di non aver potuto procedere
alla installazione di una canna fumaria che convogliasse
i fumi, secondo quanto suggerito dal CTU, perchè l’attrice
non aveva prestato il consenso all’appoggio della canna
fumaria al muro esterno dell’immobile di sua proprietà.
1.2. - Nel corso del giudizio era stata disposta nuova
CTU nonchè ispezione dei luoghi. Il CTU aveva chiarito,
avuto riguardo alle immissioni di fumi, che soltanto l’in-
stallazione di una canna fumaria avrebbe risolto l’incon-
veniente, mentre le immissioni di rumore potevano essere
contenute riducendo la potenza dei condizionatori.
Trattandosi di immobile situato in centro storico, il
CTU era stato incaricato di redigere un progetto per la
realizzazione della canna fumaria, e tale progetto era sta-
to approvato dalla Sovrintendenza ai beni culturali. Non-
dimeno, l’attrice aveva ribadito il suo diniego all’appoggio
della canna fumaria sul muro esterno di sua proprietà.
1.3. - All’esito dell’istruttoria, il Tribunale aveva accolto
parzialmente la domanda dell’attrice, ritenendo prevalen-
ti le esigenze della produzione su quelle della proprietà, e
quindi aveva riconosciuto all’attrice un indennizzo pari a
L. 12.000.000, rigettando sia la domanda di inibitoria sia
quella di risarcimento dei danni.
2. - Avverso la sentenza di primo grado, la sig.ra S. pro-
poneva appello, chiedendo l’accoglimento della domanda.
La società La Cantina del Pozzo s.n.c. si costituiva e
chiedeva il rigetto del gravame.
2.1. - La Corte d’appello confermava la sentenza di pri-
mo grado, sulla base dei rilievi di seguito indicati.
Le presunte violazioni dei regolamenti edilizi non erano
state dedotte in primo grado, e comunque sarebbero state
irrilevanti quand’anche tempestivamente dedotte poichè,
per un verso, la società convenuta era in possesso delle au-
torizzazioni prescritte e, per altro verso, l’art. 844 c.c. non
richiama le norme del Regolamento edilizio comunale.
La decisione di primo grado non era contraddittoria,
posto che, nel contemperamento tra le opposte esigenze
della produzione e della proprietà - richiesto dall’art. 844
c.c., ed effettuato dal Tribunale -, non trovavano giustif‌i-
cazione le ragioni di decoro architettonico addotte dall’at-
trice per negare il consenso all’installazione della canna
fumaria, tanto più che la Sovrintendenza ai beni culturali
aveva rilasciato il nulla osta.
Non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, il
criterio del preuso, dal momento che esisteva la possibilità
di eliminare le immissioni con un rimedio ragionevole.

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