Corte di cassazione civile sez. II, 30 aprile 2014, n. 9507

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 APRILE 2014, N. 9507
PRES. BUCCIANTE – EST. D’ASCOLA – P.M. PATRONE (PARZ. DIFF.) – RIC.
COMUNE DI LUCCA (AVV. LORENZONI) C. FASCIONE (AVV. DI MEO)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Pagamento in misura ridotta y Violazioni del Codice
della strada y Mancato versamento delle spese po-
stali del procedimento sanzionatorio y Conseguenze
y Addebitabilità del maggior importo di cui all’art.
203, comma 3, c.s. y Esclusione.
. In tema di infrazioni stradali, al trasgressore che
abbia pagato la sanzione nella misura ridotta indicata
dall’amministrazione non è addebitabile il maggior
importo di cui all’art. 203, comma 3, del codice della
strada, anche se egli non ha versato le spese postali del
procedimento sanzionatorio, queste restando distinte
dalla sanzione e potendo essere recuperate separata-
mente. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 202; nuovo c.s.,
art. 203; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 389) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 7 agosto 2012, n. 14181, in questa Rivista 2013,
164, secondo cui le spese postali sostenute dall’amministrazione
per la notif‌icazione del verbale di contestazione di un’infrazione
al codice della strada formano un tutt’uno con la somma dovuta a
titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto
al benef‌icio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui
all’art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta
giorni dalla notif‌icazione, paghi l’ammontare della sanzione, ma non
quello delle spese postali, e che l’amministrazione può procedere
esecutivamente per il recupero della differenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con opposizione all’esecuzione proposta nel settem-
bre 2008, Enrico Fascione impugnava una cartella di pa-
gamento, per l’importo di euro 150,82 emessa da Equitalia
Get spa di Pisa, in relazione a verbale n. 79926/2005/P ele-
vato il 27 maggio 2005 dalla polizia municipale di Lucca.
Deduceva di aver provveduto al pagamento della
sanzione, utilizzando il bollettino precompilato inviatogli
dall’ente locale.
Il comune resisteva, deducendo che l’importo versato
dall’attore era carente quanto alle spese postali.
Il Giudice di pace di Pisa accoglieva la domanda con
sentenza del 9/15 gennaio 2009, con la quale: dichiarava
Equitalia Get estranea al giudizio; accoglieva l’opposizio-
ne; respingeva la richiesta di condanna del comune alle
spese ex art. 96 c.p.c., ma lo condannava al pagamento
delle spese di lite, liquidate in euro 1.840.
Il comune di Lucca ha proposto ricorso immediato per
cassazione, notif‌icato 1’8 aprile 2009. Fascione ha resistito
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Preliminarmente va precisato che il mezzo di impu-
gnazione della sentenza del giudice di pace è stato corret-
tamente individuato nell’immediato ricorso per cassazio-
ne, secondo il disposto dell’art. 616 c.p.c., nel testo ratione
temporis applicabile (Cass. 1402/11; 20324/10).
3) La sentenza impugnata ha accertato che l’opponen-
te effettuò il pagamento della sanzione in misura ridotta,
versando l’importo di 111,50 euro, di cui 103 per sanzione
e 8,50 per spese; che il Comune, rilevata la mancanza del
versamento di euro 3,25 per spese postali di compiuta
giacenza aveva iscritto a ruolo l’intero importo della san-
zione e una maggiorazione di euro 29,25; che la compiuta
giacenza non si era verif‌icata perché il verbale non era tor-
nato al mittente, ma era stato ritirato dall’ attore e pagato
entro quindici giorni. Per rafforzare i motivi di accogli-
mento dell’opposizione, il giudice di pace ha aggiunto che
la procedura seguita dall’ente non era corretta, giacché ai
sensi del comma 2 dell’art. 389 Reg. es. C.d.S. la somma
avrebbe dovuto essere trattenuta dall’ente in acconto sul
dovuto, iscrivendo a ruolo solo la differenza.
4) Con il primo motivo di ricorso il comune, dopo
aver precisato che la somma di euro 3,25 si riferiva non
al costo di compiuta giacenza, ma al costo della seconda
raccomandata inviata dagli agenti postali per comunicare
l’avvenuto deposito della raccomandata presso l’uff‌icio po-
stale, sostiene che tale costo va posto a carico del trasgres-
sore. Con il secondo motivo, complementare al primo, il
ricorrente sostiene di aver correttamente applicato l’art.
389 secondo comma del Regolamento e l’art. 203 comma 3
del codice della strada, i quali hanno il tenore che segue.
Art. 389: Ricevibilità ed effetti dei pagamenti
«1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto
a quanto previsto dal Codice, non ha valore quale paga-
mento ai f‌ini dell’estinzione dell’obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta
in acconto per la completa estinzione dell’ obbligazione
conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la som-
ma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella
dovuta a norma dell’articolo 203, comma 3, del Codice, e
l’acconto fornito.
3. L’eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla
contestazione o notif‌icazione, ma prima della formazione
del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell’ articolo
203, comma 3, del Codice, oltre alle spese del procedimento
e non dà luogo all’emissione del ruolo stesso. In tal caso deve
essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all’articolo
387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all’articolo
206 del Codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli
di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre1981, n. 689
Art. 203 comma 3. Ricorso al prefetto.
«Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento.»
Secondo il comune il massimo edittale previsto per le
sanzioni di cui si tratta era complessivamente di euro 418;
la metà di tale effettivamente pagata di euro 111,50 resi-
duava dovuta “la somma di circa euro 100,00” alla quale
erano da aggiungere le spese dovute a Equitalia, di talché
la pretesa di 150,82 euro esposta in cartella esattoriale
doveva ritenersi congrua.

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