Corte di cassazione civile sez. II, 30 aprile 2014, n. 9556

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
LEGITTIMITÀ
che, dunque, il ricorso va accolto con conseguente
cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio,
al Tribunale di Torino, perché, in diversa composizione,
provveda ad un nuovo esame dell’appello;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamen-
tazione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 30 APRILE 2014, N. 9556
PRES. PETITTI – EST. PETITTI – P.M. GOLIA (DIFF.) – RIC. MANCINI (AVV. VAGLIO)
C. ROMA CAPITALE
Spese giudiziali civili y Liquidazione y Limite san-
cito dal quarto comma dell’art. 91 c.p.c. y Ambito di
applicazione y Giudizi di opposizione per violazioni
del Codice della strada y Esclusione y Fondamento.
. In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite
del valore della domanda, sancito dal quarto comma
dell’art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle contro-
versie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice
di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di
opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di
accertamento di violazioni del codice della strada,
le quali, pur se di competenza del giudice di pace e
di valore non superiore ai millecento euro, esigono il
giudizio secondo diritto, ciò che giustif‌ica la difesa tec-
nica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale
l’esclusione del limite di liquidazione. (c.p.c., art. 82;
c.p.c., art. 91; c.p.c., art. 113; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23) (1)
(1) Non risultano editi precedenti negli esatti termini. In tema di
opposizioni innanzi al giudice di pace si vedano Cass. civ., 7 giugno
2013, n. 14496, 2013, 911, in questa Rivista e Cass. civ., sez. un., 13
marzo 2012, n. 3936, ivi 2012, 526.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso l’Uff‌icio
del Giudice di Pace di Roma, Mancini Antonio proponeva
opposizione avverso il verbale di accertamento con il qua-
le gli veniva contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e
14, del codice della strada (accesso ad una zona a traff‌ico
limitato in assenza della prescritta autorizzazione), e gli
si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa
di euro 85,05.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento
impugnato sostenendo che l’autoveicolo era in realtà au-
torizzato da un provvedimento comunale (n. 909 rilasciato
in data 10 marzo 2009), in quanto mezzo per l’esercizio
del servizio pubblico per trasporto di persone mediante
autovettura da noleggio con conducente (NCC).
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il
verbale impugnato, e liquidava le spese di giudizio nella
misura di euro 80,00.
In relazione a tale statuizione il ricorrente impugnava
la sentenza dinnanzi al Tribunale di Roma, dolendosi del
fatto che le spese fossero state liquidate in un importo in-
feriore sia a quanto richiesto nella nota spese depositata
(euro 378,64), sia ai limiti minimi tariffari inderogabili di
cui al D.M. n. 127 del 2004 (euro 283,64). Chiedeva per-
tanto la riforma parziale della sentenza e la condanna del
convenuto Comune di Roma al pagamento delle spese se-
condo la nota spese depositata o quantomeno nel rispetto
dei minimi tariffari, oltre che la condanna alla rifusione
delle spese del grado d’appello.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8966 del 2012 de-
positata il 3 maggio 2012, accoglieva l’appello e aumentava
di euro 5,05 l’importo delle spese liquidate all’appellante;
compensava le spese del grado, ravvisandone giusti motivi
nel fatto che la somma liquidata era esigua e che la no-
vella normativa dell’art. 91 c.p.c. era intervenuta quando
l’appello era stato già introdotto.
Avverso tale sentenza, il Mancini ha proposto ricorso
per cassazione, aff‌idato a quattro motivi.
Roma Capitale (già Comune di Roma) non ha svolto
difese in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva questione
di legittimità costituzionale dell’art. 91, quarto comma,
c.p.c., così come introdotto dall’art. 13, comma 1, del
legge 12 febbraio 2012, n. 10, per l’eventualità in cui non si
dovesse pervenire alla non applicazione, ratione temporis,
della disposizione stessa nel presente giudizio.
Quanto alla non manifesta infondatezza della que-
stione, il ricorrente sostiene che la limitazione dell’am-
montare della liquidazione delle spese al valore della
domanda implicherebbe una compressione del diritto alla
difesa, inviolabile ex art. 24 Cost. Infatti, pur non essendo
necessaria, nelle controversie di competenza del giudice
di pace di valore inferiore ad euro 1.100,00, l’assistenza di
un legale (ex art. 82, primo comma, c.p.c.), apporre tale
limite alla possibile liquidazione delle spese signif‌iche-
rebbe imporre contestualmente alla parte di rinunciare
tout court al suo diritto alla difesa tecnica, in quanto le
si negherebbe la possibilità di un rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
Quanto alla rilevanza della questione, il ricorrente sostie-
ne che la stessa sarebbe evidente nel caso in cui si ritenesse
applicabile l’art. 91, quarto comma, c.p.c. nel caso di specie,
pur se il presente giudizio è iniziato prima della introduzio-
ne della disposizione citata. Osserva altresì che il giudice
d’appello, pur riconoscendo la fondatezza della domanda e
pur adeguandosi al criterio della soccombenza nella deter-
minazione del regime delle spese, ha tuttavia applicato la
normativa della cui legittimità costituzionale il ricorrente
dubita, f‌inendo per liquidare le spese in misura strettamente
commisurata all’importo del valore della controversia.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la vio-
lazione o falsa applicazione dell’art. 1 D.M. 8 aprile 2004,
n. 127, dell’art. 4, cap. 1, e delle tariffe ad esso allegate
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere, il giudice di
merito, illegittimamente derogato ai limiti minimi tariffari
ivi previsti.

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