Corte di cassazione civile sez. II, 11 giugno 2014, n. 13264

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 GIUGNO 2014, N. 13264
PRES. PICCIALLI – EST. FALASCHI – P.M. X (CONF.) – RIC. T.A. C. COMUNE DI PAESE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ne del Codice della strada y Violazione dell’art. 141,
comma 3, c.s. y Giudizio di pericolosità della guida
da parte dell’agente accertatore y Fede privilegiata
y Esclusione y Conseguenze.
. In tema di opposizione a verbale elevato per violazio-
ne dell’art. 141, comma 3, c.s., il giudizio di pericolosità
della guida in relazione alle condizioni della strada e
del traff‌ico implica un’attività di elaborazione da parte
dell’agente accertatore che deve rilevare i fatti che
stanno avvenendo e sottoporli a critica. Ne consegue
che detta valutazione è priva di eff‌icacia probatoria
privilegiata, potendo essere attestato con fede privile-
giata solo il transito del veicolo in movimento in quella
determinata strada. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
141; c.c., art. 2699; c.c., art. 2700; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23) (1)
(1) In tema di eff‌icacia probatoria delle attestazioni contenute
nel verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada,
riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico
uff‌iciale che le abbia accertate, v., nello stesso senso di cui in mas-
sima, Cass. civ., sez. un. 24 luglio 2009, n. 17355, in questa Rivista
2010, 38.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 522 del 2011 (depositata il 23 marzo
2011) il Tribunale di Treviso accoglieva l’appello propo-
sto dal Comune di Paese nei confronti di T.A. avverso la
sentenza n. 1919/2008 del 16.12.2008 del Giudice di pace
di Treviso, che - in accoglimento del ricorso - aveva annul-
lato il verbale della polizia n. 362/2008, con ciò statuen-
do il rigetto dell’opposizione proposta ex art. 22 legge n.
689/1981 dall’appellato e conseguentemente confermata
la sanzione amministrativa irrogata per violazione dell’art.
141, comma 3, C.d.S..
Il T. ha proposto ricorso per cassazione (notif‌icato il
21 settembre 2011 e depositato il 28 settembre 2011) nei
riguardi della predetta sentenza formulando un unico
motivo con cui ha censurato la violazione e falsa applica-
zione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., nonché dell’art. 23,
comma 12, legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell’art. 201
C.d.S., oltre ad insuff‌iciente ed illogica motivazione.
L’intimata Amministrazione non si è costituita in que-
sta fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c.
proponendo l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le con-
clusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di
seguito si riporta: “L’unico mezzo articolato dal ricorrente
riguarda la presunzione di verità attribuita dal giudice del
gravame al verbale di accertamento in contestazione no-
nostante lo stesso fosse stato redatto in violazione dell’art.
201 C.d.S., non recando gli estremi precisi e dettagliati
della violazione. La critica parrebbe meritevole di acco-
glimento.
A mente dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena pro-
va, f‌ino a querela di falso, della provenienza del documento
dal pubblico uff‌iciale che lo ha formato, nonché delle di-
chiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico uff‌i-
ciale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La
norma fa dunque riferimento ai fatti verif‌icatisi in presen-
za del pubblico uff‌iciale. Le Sezioni Unite di questa Corte
di recente (SS.UU. n. 17355 del 2009) hanno affermato
che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione
relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è
ammessa la contestazione e la prova unicamente delle
circostanze di fatto della violazione che non sono attestate
nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza
del pubblico uff‌iciale.
Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze
(da descrivere con indicazione delle particolari condizioni
soggettive ed oggettive dell’accertamento, ricordano le Se-
zioni Unite) avvenuti alla presenza del pubblico uff‌iciale,
quali il passaggio di un’autovettura con semaforo rosso o
l’uso della cintura di sicurezza o il puntamento di appa-
recchiatura elettronica per il calcolo della velocità di un
veicolo, indipendentemente dalla condizione dinamica o
di stasi dell’autore del fatto e del mezzo usato.
Nel caso di specie, ciò che è avvenuto alla presenza del
pubblico uff‌iciale e che poteva essere attestato con fede
privilegiata è solo il transito del veicolo in movimento in
quella strada.
Tanto chiarito, secondo l’art. 141 C.d.S., la pericolosi-
tà della condotta di guida deve essere desunta dalle ca-
ratteristiche e dalle condizioni della strada e del traff‌ico
e da ogni altra circostanza di qualsia si natura. Essa di
per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere

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