Corte di cassazione civile sez. II, 16 gennaio 2014, n. 820

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
LEGITTIMITÀ
nell’interesse del condominio alla continuità dell’ammini-
strazione - si applica in ogni caso in cui il condominio ri-
manga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi, non
solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all’art.
1129 c.c., comma 2, o di dimissioni, ma anche nei casi di
revoca o annullamento per illegittimità della delibera di
nomina. Ne consegue che l’amministratore condominiale,
la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua ad
esercitare legittimamente, f‌ino all’avvenuta sostituzione, i
poteri di rappresentanza, anche processuale, dei compro-
prietari, rimanendo l’accertamento di detta “prorogatio”
rimesso al controllo d’uff‌icio del giudice e non soggetto ad
eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare co-
stituzione del rapporto processuale (Cass. n. 18660 del 30
ottobre 2012; Cass. n. 10274/02).
In sintesi il ricorso dev’essere rigettato. Si ritiene equo
compensare le spese di questo giudizio di legittimità, in
considerazione della novità e diff‌icoltà delle problemati-
che giuridiche esaminate concernenti la questione della
conf‌igurabilità della transazione in sede di deliberazione
dell’assemblea condominiale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2014, N. 820
PRES. TRIOLA – EST. BURSESE – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. ROMOLI
ED ALTRI (AVV.TI CAPECE E ROMOLI) C. CONDOMINIO VIA CIMABUE, 15 MILANO
(AVV. GIUGNI)
Regolamento di condominio y Violazione y San-
zioni y Diverse da quelle pecuniarie y Introduzione
nel regolamento y Ammissibilità y Esclusione y Ra-
gioni y Fattispecie in tema di parcheggio irregolare
in area comune sanzionato con la rimozione del-
l’autovettura.
. Qualora nel regolamento condominiale sia inserita,
secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70
disp. att. c.c., la previsione di una “sanzione pecuniaria”,
avente natura di pena privata, a carico del condomino
che contravvenga alle disposizioni del regolamento
stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere su-
periore, a pena di nullità, alla misura massima consen-
tita dallo stesso articolo. A maggior ragione, quindi, per
le infrazioni dei condòmini (nella specie, parcheggio ir-
regolare in area comune) non può ritenersi consentito
introdurre nel regolamento condominiale sanzioni di-
verse da quelle pecuniarie ovvero diversamente “aff‌lit-
tive” (nella specie, rimozione dell’autovettura), posto
che ciò risulterebbe in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento che non consentono al privato – se
non eccezionalmente – il diritto di “autotutela”. (Mass.
Redaz.) (att. c.c., art. 70) (1)
(1) Sulla prima parte della massima, ovvero nel senso che
l’ammontare della sanzione non può essere superiore alla mi-
sura massima prevista dall’art. 70 att. c.c., v. Cass. civ., sez. II,
21 aprile 2008, n. 10329, in questa Rivista 2008, 472 e, prima
ancora, Cass. civ, sez. II, 26 gennaio 1995, n. 948, ivi 1995, 315.
La presente pronuncia conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
riforma del condominio, avendo la legge n. 220/2012 modif‌icato l’art.
70 att. c.c. elevando sino ad Euro 200 (e sino ad Euro 800 in caso di
recidiva) l’ammontare della sanzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 21 dicembre 2002 Agnese
Romerio, Elena Romoli e Riccardo Romoli ricorrevano al
giudice di Pace di Milano per sentir dichiarare nulla o
annullabile la Delib. 21 novembre 2002, Condominio di
via Cimabue n. 15 del 21 novembre 2002, limitatamente al
punto 4 dell’Ordine del giorno, nella parte relativa all’ap-
provazione del regolamento riguardante il posteggio dei
veicoli e, per l’effetto, dichiarare nullo il regolamento
stesso nella parte concernente la sosta delle auto all’in-
terno delle aree condominiali. Secondo gli attori la Delib.
impugnata era contraria agli artt. 1118 e 1123 c.c. ed
era inoltre nulla al punto 4 per impossibilità ed illiceità
dell’oggetto, in relazione ad una sanzione prevista nello
stesso regolamento condominiale a carico dei condomini
in caso d’irregolare parcheggio dei veicoli.
Si costituiva il Condominio di via Cimabue n. 15 in
Milano contestando la domanda attrice e l’adito Giudice
di Pace, con sentenza n. 2460/2004 respingeva la domanda
stessa, compensando le spese processuali.
La sentenza era appellata dagli attori che ripropone-
vano le precedenti istanze ed eccezioni e si costituiva il
condominio che formulava appello incidentale in punto
compensazione delle spese processuali. L’adito tribunale di
Milano, con la sentenza n. 5758/06 depositata il 5 giugno
2006, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello
incidentale condannando gli appellanti alle spese del dop-
pio grado. Secondo il tribunale doveva ritenersi legittimo il
contestato regolamento del posteggio delle auto nel cortile
condominiale, perseguendo la legittima f‌inalità di dettare
regole specif‌iche ai singoli condomini per un uso più razio-
nale della cosa comune e una migliore prestazioni dei ser-
vizi che andasse a vantaggio del condominio intero. Ritene-
va altresì legittima anche la previsione di una sanzione in
caso della violazione delle norme regolamentari in parola
concernenti l’irregolare parcheggio dei veicoli (“rimozione
dell’auto non in regola a spese del proprietario”).
Per la cassazione la suddetta decisione ricorrono
Agnese Romerio, Elena Romoli e Riccardo Romoli sulla
base di 2 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.;
il Condominio resiste con controricorso. La causa è stata
rinviata per consentire al condominio di autorizzare il pro-
prio amministratore alla proposizione del controricorso,
autorizzazione che è stata poi rilasciata e prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo del ricorso, denunziano gli espo-
nenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1118 e 1123
c.c. nonchè il vizio di motivazione in ordine ad una circo-
stanza determinante: deroga ai criteri di ripartizione delle
spese f‌issati dalla legge o dal regolamento condominiale.
Ad avviso dei ricorrenti, dal regolamento condominiale
approvato con la Delib. impugnata (punti 1 e 3) si evince
che ad ogni unità immobiliare viene attribuito un unico

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