Corte di cassazione civile sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821

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Arch. loc. e cond. 2/2014
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2014, N. 821
PRES. TRIOLA – EST. BURSESE – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. R.A. (AVV.TI
CAFFARELLI, OLIVARES A. E OLIVARES M.) C. CONDOMINIO X (AVV.TI MENSITIERI
R. E MENSITIERI G.)
Assemblea dei condomini y Attribuzioni y Tran-
sazioni y Deliberazione che autorizzi l’amministra-
tore a transigere una lite y Avente ad oggetto un
mero diritto obbligatorio y Fattispecie di transa-
zione riferita a procedura esecutiva iniziata da un
soggetto terzo.
. Rientra nei poteri dell’assemblea condominiale - che
decide con il criterio delle maggioranze, impegnando
tutti i condomini, anche i dissenzienti, in base alla
regola generale espressa dall’art. 1132 c.c. - autoriz-
zare l’amministratore del condominio a concludere
transazioni che abbiano ad oggetto un mero diritto
obbligatorio e non un diritto reale dei partecipanti
al condominio. (Fattispecie di transazione riferita
a procedura esecutiva iniziata da un soggetto terzo,
creditore nei confronti del condominio in virtù di una
tratta giratagli dall’impresa che aveva eseguito i lavori
di manutenzione per conto del condominio medesimo)
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1132; c.c., art. 1135) (1)
(1) Nel senso, invece, che è necessaria l’unanimità dei consensi quan-
do si tratti di transazioni che abbiano ad oggetto atti di disposizione
implicanti una diminuzione del diritto di proprietà comune, v. Cass.
civ., sez. II, 24 febbraio 2006, n. 4258, in questa Rivista 2006, 275.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 6 giugno 1996 R.A.
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli, il
Condominio X e, premesso di essere proprietario di un ap-
partamento sito in detto stabile, impugnava la delibera as-
sembleare adottata il 12 aprile 1996, chiedendone l’annul-
lamento siccome illegittima. Si costituiva il Condominio
convenuto instando per il rigetto della domanda attrice
e l’adito Tribunale con sentenza n. 1861/00 dichiarava la
nullità della delibera impugnata limitatamente ad alcuni
dei capi all’ordine del giorno approvati dall’assemblea. La
sentenza era appellata dal R. con riferimento al capo rela-
tivo ad una transazione tra il condominio e tale N., avente
ad oggetto un debito condominiale e la ripartizione della
somma di L. 12.000.000 tra tutti i condomini; inoltre veniva
eccepito il vizio di ultrapetizione riguardo altra questione
trattata nell’assemblea condominiale e cioè la ristruttura-
zione di alcune fosse settiche. Insisteva quindi l’esponente
per la declaratoria di nullità della delibera assembleare
in argomento anche riguardo ai punti 2 e 4 dell’o.d.g. Si
costituiva il Condominio chiedendo il rigetto dell’impu-
gnazione e formulando a sua volta appello incidentale.
L’adita Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.
27072/06 depositata in data 20 giugno 2006, rigettava
l’appello principale e quello incidentale, compensando
le spese processuali. La corte partenopea ribadiva la le-
gittimità della c.d. transazione in forza della quale veniva
regolata l’esposizione debitoria riguardante l’esecuzione
dei lavori del fabbricato condominiale, transazione che
poteva essere deliberata anche a maggioranza, trattandosi
della def‌inizione di un debito condominiale, atteso che
la delibera in parola aveva disposto il pagamento di una
somma che il condominio era già obbligato a versare per
il lavori eseguiti al fabbricato, senza che ciò implicasse la
disposizione di alcun diritto dei singoli condomini.
Inoltre non ricorreva l’ipotesi di dissociazione del R.
dalla lite condominiale di cui all’art. 1133 c.c. (opposizione
all’esecuzione promossa dal N. contro il Condominio, sulla
base di una tratta che gli era stata girata dall’impresa P.
esecutrice di lavori nello stabile condominiale), in quanto
tale dissenso non era stato validamente espresso. Nè era
ravvisabile secondo la corte territoriale la lamentata ultra-
petizione in cui sarebbe caduto il giudice di prime cure.
Per la cassazione la suddetta decisione ricorre R.A. sul-
la base di 3 mezzi; Il condomino resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. È
stata prodotta inf‌ine l’autorizzazione dell’assemblea con-
dominiale dell’amministratore per la proposizione del
presente giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente, denunziando la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1132, 1965
e 1966 c.c. deduce che in data 12 aprile 1996 l’assemblea
condominiale aveva deliberato di transigere la vertenza
giudiziaria (causa di opposizione all’esecuzione) insorta
tra il condominio ed il N., giratario di una tratta dall’im-
presa P., che aveva eseguito i lavori di manutenzione al
fabbricato condominiale, lavori che ad avviso del R. erano
stati tutti regolarmente saldati. Questi - che aveva altresì
manifestato il proprio dissenso alle liti ex art. 1132 c.c.
ed effettuato il saldo all’amministratore - ribadiva che la
delibera era da ritenersi sul punto nulla o da annullare,
per molteplici motivi: “indisponibilità del diritto portato
nell’atto delibera transattiva per la natura stessa della
transazione da ritenersi valida solo tra soggetti stipulanti,

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