Corte di cassazione civile sez. II, 16 gennaio 2014, n. 820

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2014
LEGITTIMITÀ
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946).
Facendo applicazione del suddetto criterio relazionale
al caso in esame deve rilevarsi come il ragazzo che guidava
il motorino fosse ben a conoscenza dell’esistenza di buche
sulla strada da lui percorsa per cui avrebbe dovuto tenere
un comportamento idoneo ad evitarle.
La Corte d’appello ha comunque affrontato sia il proble-
ma dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla custodia eserci-
tata dagli enti pubblici territoriali sulle strade demaniali,
sia quello relativo al valore da attribuire alla non visibilità
e non prevedibilità dei dissesti del manto stradale.
Sotto quest’ultimo prof‌ilo, con accertamento di merito
non sindacabile in sede di legittimità in quanto congrua-
mente motivato, la Corte d’Appello ha rilevato che la buca
in corrispondenza della quale il Di Giovanpaolo è caduto
era ampiamente prevedibile e che tanto risulta sia dalle
dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo ai Vigili Urbani,
sia dal verbale degli stessi, sia da quanto dichiarato dal
teste Fabretti.
In conclusione nel caso in esame non opera la presun-
zione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. in quanto,
essendo il conducente del motorino a conoscenza dell’esi-
stenza di buche, ben avrebbe potuto evitarle. In seguito a
tale conoscenza gravava su di lui la prova della non visi-
bilità e non prevedibilità. Detto onere non è stato da lui
adempiuto (Cass., 26 aprile 2013, n. 10096). Parte ricor-
rente formula altresi «Istanza di pronuncia delle Sezioni
Unite ex art. 374 c.p.c.»
Sostiene al riguardo il Di Giovanpaolo che esiste un con-
f‌litto tra pronunce sulla questione relativa all’applicabilità
alla P.A. dell’art. 2051 c.c. e chiede pertanto che questa
Suprema Corte si pronunci sulla seguente questione: «Se
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o
del gestore non sia automaticamente esclusa allorquando
sia stato accertato in concreto sia che il bene demaniale o
patrimoniale da cui sia originato l’evento dannoso risulti
adibito ad un uso generale, sia che lo stesso si presenti
di notevole estensione e che tali caratteristiche ricorrano
entrambe.»
Alla luce della più recente giurisprudenza di que-
sta Corte il suddetto conf‌litto non sussiste in quanto si
afferma ormai costantemente che l’ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito si presume, ai sensi
dell’art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili
alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente
alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indi-
pendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la pro-
va che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempe-
stivamente evitabile o segnalabile (Cass., 12 aprile 2013,
n. 8935; Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere
rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 GENNAIO 2014, N. 820
PRES. TRIOLA – EST. BURSESE – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. ROMOLI
ED ALTRI (AVV.TI CAPECE E ROMOLI) C. CONDOMINIO VIA CIMABUE, 15 MILANO
(AVV. GIUGNI)
Comunione dei diritti reali y Condominio negli
edif‌ici y Regolamento di condominio y Violazione y
Sanzioni y Diverse da quelle pecuniarie y Introdu-
zione nel regolamento y Ammissibilità y Esclusione
y Ragioni y Fattispecie in tema di parcheggio irre-
golare in area comune sanzionato con la rimozione
dell’autovettura.
. Qualora nel regolamento condominiale sia inserita,
secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70
disp. att. c.c., la previsione di una “sanzione pecuniaria”,
avente natura di pena privata, a carico del condomino
che contravvenga alle disposizioni del regolamento
stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere su-
periore, a pena di nullità, alla misura massima consen-
tita dallo stesso articolo. A maggior ragione, quindi, per
le infrazioni dei condòmini (nella specie, parcheggio ir-
regolare in area comune) non può ritenersi consentito
introdurre nel regolamento condominiale sanzioni di-
verse da quelle pecuniarie ovvero diversamente “aff‌lit-
tive” (nella specie, rimozione dell’autovettura), posto
che ciò risulterebbe in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento che non consentono al privato – se
non eccezionalmente – il diritto di “autotutela”. (Mass.
Redaz.) (att. c.c., art. 70) (1)
(1) Sulla prima parte della massima, ovvero nel senso che l’ammon-
tare della sanzione non può essere superiore alla misura massima
prevista dall’art. 70 att. c.c., v. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2008, n.
10329, in Arch. loc. e cond. 2008, 472 e, prima ancora, Cass. civ, sez.
II, 26 gennaio 1995, n. 948, Arch. loc. e cond. 1995, 315. La presente
pronuncia conserva la propria eff‌icacia anche dopo la riforma del
condominio, avendo la legge n. 220/2012 modif‌icato l’art. 70 att. c.c.
elevando sino ad Euro 200 (e sino ad Euro 800 in caso di recidiva)
l’ammontare della sanzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 21 dicembre 2002 Agnese
Romerio, Elena Romoli e Riccardo Romoli ricorrevano al
giudice di Pace di Milano per sentir dichiarare nulla o
annullabile la Delib. 21 novembre 2002, Condominio di
via Cimabue n. 15 del 21 novembre 2002, limitatamente al
punto 4 dell’Ordine del giorno, nella parte relativa all’ap-
provazione del regolamento riguardante il posteggio dei
veicoli e, per l’effetto, dichiarare nullo il regolamento stes-
so nella parte concernente la sosta delle auto all’interno
delle aree condominiali. Secondo gli attori la Delib. impu-
gnata era contraria agli artt. 1118 e 1123 c.c. ed era inoltre
nulla al punto 4 per impossibilità ed illiceità dell’oggetto,
in relazione ad una sanzione prevista nello stesso regola-
mento condominiale a carico dei condomini in caso d’irre-
golare parcheggio dei veicoli.
Si costituiva il Condominio di via Cimabue n. 15 in
Milano contestando la domanda attrice e l’adito Giudice

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