Corte di cassazione civile sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3904

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giur
6/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 19 FEBBRAIO 2014, N. 3904
PRES. GOLDONI – EST. PETITTI – RIC. MINISTERO INTERNO ED ALTRO (AVV. GEN.
STATO) C. COSTA
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Emis-
sione y Ordinanza per violazioni stradali y Emessa
dal vice prefetto aggiunto y Legittimità y Fondamen-
to.
. L’ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il
pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni di norme del codice della strada può essere
emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previ-
sione di tre distinte f‌igure professionali della carriera
prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefet-
to aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni,
non esclude la facoltà di delega al compimento di sin-
goli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al
funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che
tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni pro-
prie del delegato. (nuovo c.s., art. 204; d.l.vo 19 maggio
2000, n. 139, art. 1) (1)
(1) Principio espresso anche da Cass. civ. 14 dicembre 2010, n. 25271,
in Ius&Lex, dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna, con generico riferimento
a fattispecie in tema di emissione di ordinanza-ingiunzione di paga-
mento di somme a titolo di sanzione amministrativa; e da Cass. civ.
2 febbraio 2005, n. 2085, in questa Rivista 2005, 967, in relazione a
fattispecie analoga a quella affrontata dalla massima in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’interno proponeva appello avverso
la sentenza del Giudice di pace di Pachino con la quale
era stata accolta l’opposizione proposta da Costa Alessio
avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di
Siracusa in data 14 agosto 2008, avente ad oggetto l’in-
giunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria per violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del
Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione per la
omessa specif‌ica indicazione dell’autorità giudiziaria
competente per l’opposizione.
L’adito Tribunale di Catania, disattesa l’eccezione di
inammissibilità dell’appello per tardività, rigettava il gra-
vame, ritenendo sussistente il vizio dedotto come motivo
di opposizione, consistente nella giuridica inesistenza del
provvedimento opposto per la omessa sottoscrizione del
Prefetto; motivo non esaminato dal Giudice di pace perchè
ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’altro motivo di
opposizione.
Il Tribunale riteneva che l’art. 204, comma 1, del codice
della strada, nel prevedere che il Prefetto adotta ordinan-
za motivata con la quale ingiunge il pagamento della san-
zione, individua una competenza non derogabile mediante
il riferimento alle disposizioni relative all’ordinamento
delle prefetture, come reso evidente da recenti interventi
normativi che, modif‌icando disposizioni del codice della
strada, hanno ribadito la competenza del prefetto e la
sua legittimazione esclusiva nei giudizi di opposizione a
ordinanza ingiunzione.
Il Ministero dell’interno giustizia ha proposto ricorso
per la cassazione di questa sentenza aff‌idato ad un unico
motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di osta-
colo alla trattazione del ricorso la mancata presenza, alla
odierna pubblica udienza, del rappresentante della Procu-
ra generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, c.p.c., quale risultan-
te dalle modif‌iche introdotte dall’art. 75 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modif‌icazioni, nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico mini-
stero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge». A sua volta l’art.
76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’art.
81 del citato decreto-legge n. 69, al primo comma dispone
che «Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione
interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in
tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle
udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Cor-
te di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono
dinanzi alla sezione di cui all’articolo 376, primo comma,
primo periodo, del codice di procedura civile». L’art. 376,
primo comma, c.p.c. stabilisce che «Il primo presidente,
tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’artico-
lo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verif‌ica
se sussistono i presupposti per la pronunzia in camera di
consiglio».
Inf‌ine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69 del
2013, quale risultante dalla legge di conversione n. 98 del
2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sosti tuzione
dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modi-
f‌icazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, primo
comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina
del rito camerale alla disposta esclusione della partecipa-
zione del pubblico ministero alle udienze che si tengono
dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, al
secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte
di cassazione nei quali il decreto di f‌issazione dell’udienza
o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a parti-
re dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto», e cioè a far
data dal 22 agosto 2013.
Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del r.d.
n. 12 del 1941 (come modif‌icato dall’art. 81 del decreto-
legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2, citato, alle
udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè
quella di cui all’art. 376, primo comma, c.p.c.), consenta di
ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere
oltre alle adunanze camerali anche udienze pubbliche,
ma anche che alle udienze che si tengono presso la stessa
sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pub-

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