Corte di cassazione civile sez. VI, 26 settembre 2013, n. 22047

Pagine48-50
48
giur
1/2014 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
cie), costituisce accertamento di merito insindacabile in
sede di legittimità.
7. Il quarto ed ultimo motivo si prospetta inammissibile
perchè - al di là della genericità del formulato quesito di di-
ritto - con esso si riproducono, in effetti, le analoghe doglian-
ze già dedotte con la prima censura (già ritenuta infondata),
riferite alla supposta inadeguatezza ed incompletezza della
motivazione della sentenza impugnata, che, peraltro, non
avrebbero potuto essere sussunte sotto la violazione dell’art.
112 c.p.c. (come, invece, avvenuto nel caso di specie, anche
in relazione al tenore del quesito di diritto indicato), bensì
come vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Oltretutto, recentemente, le Sezioni unite di questa Cor-
te (con la sentenza n. 17931 del 2013) hanno chiarito che il
ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressa-
mente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma
1, deve essere articolato in specif‌ici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque
ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,
pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o
l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa
pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad
una delle domande o eccezioni proposte, pur non essendo
indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisa-
bilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., è, tuttavia, necessario
che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della
decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi,
invece, dichiarare inammissibile l’impugnazione allorchè
sostenga che la motivazione sia mancante o insuff‌iciente
o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (pro-
prio come accaduto nel caso in questione). Quanto alla
censura sull’assunta immotivata condanna alle spese, deve
sottolinearsi che il giudice di appello ha legittimamente
applicato il criterio della soccombenza previsto dall’art.
91 c.p.c., offrendone univoca esplicitazione in dipendenza
dell’integrale rigetto del gravame.
8. In def‌initiva, alla stregua delle complessive ragioni
esposte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la
conseguente condanna del soccombente ricorrente Condo-
minio anche al pagamento delle spese della presente fase
di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo
sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di
legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (ap-
plicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso
D.M.: cfr. Cass., sez. un., n. 17405 del 2012). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 26 SETTEMBRE 2013, N. 22047
PRES. GOLDONI – EST. PETITTI – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. C.A. (AVV.TI
PLATANIA E MAZZA RICCI) C. CONDOMINIO X (N.C.)
Assemblea y Convocazione y Avviso y Termine di cin-
que giorni per la sua comunicazione ai condomini y
Dies ad quem y Prima convocazione y Sussiste y Fat-
tispecie antecedente alla riforma del condominio.
. Ai f‌ini della valutazione dell’osservanza del termine di
cinque giorni ex art. 66 att. c.c. (entro il quale deve essere
comunicato ai condomini l’avviso di convocazione dell’as-
semblea) deve aversi riguardo all’assemblea in prima
convocazione. (Mass. Redaz.) (att. c.c., art. 66) (1)
(1) Conclusione che appare ora corroborata dalla nuova formulazio-
ne dell’art. 66 att. c.c. (entrata in vigore a seguito della riforma del
condominio il 18 giugno 2013) ove il riferimento alla prima convoca-
zione dell’assemblea è infatti esplicito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell’art. 1137 c.c., depositato in data
15 febbraio 2001, C.A., premesso di essere proprietaria di
una unità immobiliare nel Condominio X (d’ora in avanti,
il Condominio), conveniva in giudizio detto Condominio
innanzi al Tribunale di Gorizia, denunciando la irregolare
convocazione e costituzione delle assemblee condominiali
del 31 gennaio 2001 e del 14 aprile 2000 e chiedendo, con-
seguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullabilità
e/o decadenza delle delibere ivi adottate.
Il Condominio si costituiva, contestando la domanda e
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 476 del 2006,
rigettava le domande svolte da parte attrice, rilevando, in
primo luogo, che la domanda dell’attrice era da qualif‌icar-
si come azione di annullamento di delibere assembleari,
quindi doveva proporsi entro il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 1137 c.c., comma 3, a pena di decadenza,
e ritenendo, quindi, intervenuta la decadenza dall’azione
di annullamento della delibera del 14 aprile 2000, giacchè
il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il
15 febbraio 2001, e quindi ampiamente oltre il termine
previsto dalla legge.
Con riferimento alla impugnazione della delibera del
31 gennaio 2001, il Tribunale ne affermava la infondatezza
sul rilievo che doveva ritenersi che l’attrice fosse piena-
mente a conoscenza della convocazione dell’assemblea
condominiale, dal momento che l’avviso della convocazio-
ne era stato spedito in data 26 gennaio 2001, quindi entro
il termine all’uopo previsto dall’art. 66 disp. att. c.c..
Con atto di citazione notif‌icato in data 25 luglio 2007, la
C. proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Trieste,
chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, che
l’adita Corte territoriale pronunziasse declaratoria di nulli
e/o decadenza e/o annullamento delle delibere condominia-
li adottate all’assemblea del 31 gennaio 2001, per irregolare
costituzione dell’assemblea, e, per l’effetto, compensasse
interamente le spese del giudizio di primo grado.
Nell’unico motivo di appello, l’appellante asseriva che
il Tribunale aveva erroneamente applicato la disposizione
di cui all’art. 66 disp. att. c.c., avendo ritenuto osservato
il termine ivi previsto in virtù del mero invio della comu-
nicazione di convocazione dell’assemblea condominiale
entro i cinque giorni prima della data prescelta per l’adu-
nanza. L’appellante esponeva che, dopo un primo tentativo
di recapito della convocazione non andato a buon f‌ine,
ella aveva ricevuto detta comunicazione solo in data 29

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT