Corte di cassazione civile sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8616

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ormai def‌inita, ancorché tale comunicazione non si con-
cluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta
dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecu-
tiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto,
non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale
dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o
la mancata indicazione del termine o delle forme da os-
servare per l’impugnazione o della commissione tributaria
competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vi-
zio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto
termine, o anche giustif‌icare la rimessione in termini del
contribuente per errore scusabile”.
Nel caso, si evince dall’impugnata sentenza che la ricor-
rente ha proposto impugnazione avverso “le cartelle esat-
toriali n. 01420026863619000, n. 0142002011147624000,
n. 01420030001724078000, n. 01420031003737420000 e
n. 01420040082400652000 di cui alla nota, contenente la
richiesta n. 57235742, della Sesit Puglia s.p.a. in data 30
luglio 2005, nonché avverso gli atti ad esse collegati”.
È, altresì, incontroverso che la nota impugnata, non
conteneva una esplicita richiesta di pagamento, portante
il carico f‌iscale per sorte ed accessori e, quindi, che trat-
tavasi di pretesa ben def‌inita nel quantum, ancorché non
adeguatamente esplicitata nel relativo procedimento di
determinazione, formalizzata, peraltro, con l’espressa pre-
visione che, in caso di inottemperanza, decorsi quindici
giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L’atto,
dunque, non poteva, in alcun modo, essere considerato un
mero avviso bonario, sia avuto riguardo alla def‌initività
della pretesa ed alla specif‌icità e perentorietà della richie-
sta, sia pure della circostanza che esplicitava e richiamava
le cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto,
sia, inf‌ine, in considerazione della procedura esecutiva
minacciata ed incombente.
La circostanza che in una alla nota 30 luglio 2005 risul-
tavano impugnate le cartelle presupposte e poste a base
della richiesta di pagamento, oltretutto, rendeva, di per
sé, ammissibile l’impugnazione, stante la specif‌ica dispo-
sizione del comma 3° dell’art.19 del D.L.vo n. 546/1992. Pe-
raltro, nel caso, la natura e la portata degli atti impugnati
sono state verif‌icate e valutate dal Giudice di merito, il
quale ha, pure, rilevato che l’eccepita omessa notif‌ica de-
gli atti prodromici non era stata contestata e contrastata
dalla concessionaria, la quale in giudizio aveva “omesso il
deposito degli atti comprovanti la legittimità delle somme
richieste”; circostanza quest’ultima che, in questa sede,
la ricorrente ha inteso supportare con l’elencazione degli
avvisi di ricevimento delle cartelle e l’allegazione che gli
stessi “sono stati prodotti agli atti”. Il prof‌ilo di doglianza
risulta inammissibile, per difetto di autosuff‌icienza, non
risultando indicati tempi e modalità della produzione
(Cass. n. 8569/2013, n. 4220/2012, n. 6937/2010).
Le precedenti considerazioni inducono a ritenere in-
fondata anche l’ulteriore censura, dedotta con il secondo
mezzo, con la quale si sostiene che la decisione impugnata
sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., per
avere emesso una pronuncia in violazione del principio
della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Infatti, la decisione impugnata, come anzi rilevato, ha
esplicitato che l’impugnazione è stata proposta avverso
la nota 30 luglio 2005 della concessionaria e le cartelle
nella stessa indicate, nonché “gli atti ad esse collegate”
e, quindi, ha emesso una statuizione, sul piano logico e
giuridico coerente e corretta, n. 57235742, emessa dalla
SESIT Puglia spa in data 30 luglio 2005 ed ogni atto ad
essa collegato e/o presupposto”.
Ciò stante, avuto riguardo alla realtà fattuale verif‌icata
e presupposta, deve escludersi che la decisione sia affetta
dal denunciato vizio, tenuto conto, peraltro, che “Nell’eser-
cizio del potere di interpretazione e qualif‌icazione della do-
manda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula
adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto
sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione
dedotta in giudizio e dal provvedimento in concreto richie-
sto(Cass. n. 20322/2005, n. 27/2000, n. 8879/2000).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle
spese del giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 11 APRILE 2014, N. 8616
PRES. IACOBELLIS – EST. COSENTINO – RIC. AIPA S.P.A (AVV. DI BENEDETTO) C.
PULEX S.R.L.
Tributi degli enti pubblici locali y Aff‌issioni
pubbliche e pubblicità y Disciplina della pubblicità
y Oggetto y Segnali stradali di avvio a fabbriche e
stabilimenti y Imposta sulla pubblicità y Assogget-
tabilità.
. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segna-
li di indicazione elencati all’art. 39, lett. c), del nuovo
codice della strada, i quali includono i segnali turistici
e di territorio che forniscono agli utenti informazioni
necessarie o utili per la guida e la individuazione di
località, itinerari, servizi e impianti, nonché, in parti-
colare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove
contengano il riferimento nominativo ad una determi-
nata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di
insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai
sensi dell’art. 5 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.
(nuovo c.s., art. 39; nuovo c.s., art. 134; d.l.vo 15 no-
vembre 1993, n. 507, art. 5; d.l.vo 15 novembre 1993, n.
507, art. 17) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. civ., 3 settembre 2004, n.
17852, in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna; nello stesso senso
si veda inoltre Cass. civ., 12 agosto 2004, n. 15654, ibidem. Sull’argo-
mento cfr. Cass. civ., 29 luglio 2005, n. 15994, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
«L’AI.P.A spa, concessionaria del comune di Brescia del
servizio di accertamento e riscossione del canone di spazi
ed aree pubbliche - COSAP - ricorre contro la società Pulex
srl per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di
Brescia, confermando la sentenza del Giudice di pace, ha

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