La Cassazione chiarisce i rapporti tra l’art. 648 Bis e 648 ter c.p.

AutoreNicolangelo Ghizzardi
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La sentenza che si annota presenta profili di particolare interesse in quanto rappresenta il primo intervento della Corte di Cassazione sulla delicata tematica dei rapporti tra le due ipotesi delittuose disciplinate dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p..

Ed infatti, a parte alcune pronunce di merito,1 nel panorama giurisprudenziale di legittimità, è possibile rinvenire un unico precedente edito della S.C., rappresentato dalla sentenza n. 6534 del 23 marzo 2000 che, però, limitando la propria disamina alla verifica della distinzione tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. prevalentemente sotto il profilo soggettivo, aveva lasciato aperta la questione della distinzione tra le anzidette fattispecie con riferimento all’elemento oggettivo.

In proposito, secondo un orientamento dottrinale,2 seguito dalle due pronunce di merito richiamate in sentenza, la differenza tra le fattispecie di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p. va individuata nella oggettività giuridica della condotta successiva alla ricezione del denaro di provenienza delittuosa atteso che, nel caso dell’art. 648 bis c.p., l’elemento oggettivo della fattispecie sarebbe integrato dall’attività di sostituzione, di trasferimento o da attività di altro genere suscettibile di procurare la dissimulazione dell’origine illecita del capitale sicchè il riciclaggio, inteso come ripulitura del denaro sporco, potrebbe avvenire anche attraverso l’impiego del provento criminoso in attività economico-finanziarie.

Con l’art. 648 ter c.p., invece, in forza della espressa clausola di riserva in quella norma prevista, il legislatore avrebbe inteso sanzionare una fase successiva ed ulteriore rispetto a quella vera e propria del riciclaggio e la condotta di impiego di denaro sporco in attività economiche avrebbe, conseguentemente, come suo presupposto una fase di ripulitura già avvenuta e la riconducibilità ad un soggetto consapevole, non solo della provenienza delittuosa delPage 1122 denaro ma anche della avvenuta “ripulitura”, ovviamente, da parte di altri.

In mancanza del “passaggio intermedio” rappresentato da una pregressa opera di ripulitura dei capitali illeciti, il fatto di impiegare direttamente in attività economiche il denaro di provenienza delittuosa andrebbe qualificato sic et sempliciter come riciclaggio sanzionabile a norma dell’art. 648 bis c.p..

Conclusivamente, la clausola di riserva contenuta nell’art. 648 ter c.p. “fuori dei casi...

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