Mondomutui Cariparma S.R.L. Cassa di Risparmio di Parma E Piacenza S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario").

MondoMutui Cariparma S.r.l. (il "Cessionario") e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ("Cariparma") comunicano che in data 30 gennaio 2012 hanno concluso un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in data 30 gennaio 2012, Cariparma ha ceduto al Cessionario e il Cessionario ha acquistato da Cariparma tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario stipulati da Cariparma con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 28 gennaio 2012, rispettavano tutti i seguenti criteri oggettivi: a) derivino da contratti di mutuo in relazione ai quali Cariparma sia l'unico soggetto mutuante; b) derivino da mutui erogati ai sensi dell'articolo 38 della Legge Bancaria (cd. "mutui fondiari"); c) siano garantiti da ipoteca di primo grado economico su beni immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana, intendendosi come tale (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii) un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente, qualora tale ipoteca di grado precedente assista un credito nei confronti del medesimo debitore che soddisfa i presenti criteri di cessione; d) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca e' decorso; e) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; f) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 31 gennaio 2013 (incluso) e non successiva al 31 dicembre 2053 (incluso); g) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali a "rata costante" (piano francese); h) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia superiore a Euro 2.000 (due mila) e non superiore a Euro 2.400.000 (due milioni quattrocento mila); i) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Cariparma; j) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; k) siano stati, al momento dell'erogazione, denominati in Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non consentano la conversione in valuta diversa dall'Euro; l) il cui debitore e' una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i...

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