F Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 45068 (c.c. 5 ottobre 2011), Arcovito ed altro

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 5 DICEMBRE 2011, N. 45068
(C.C. 5 OTTOBRE 2011)
PRES. FERRUA – EST. MARINI – P.M. VOLPE (CONF.) – RIC. ARCOVITO ED ALTRO
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione
edilizia y Regime agevolato y Opere soggette y Par-
cheggi sotterranei y Condizioni per usufruire del-
l’agevolazione y Relazione pertinenziale tra i par-
cheggi e le singole unità y Necessità.
. La realizzazione di parcheggi in forza del regime age-
volato previsto dall’art. 9 della legge n. 122 del 1989 può
avvenire ad opera di terzi ed in aree anche non limitro-
fe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che
detti immobili siano individuati al momento di presen-
tazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l’esi-
stenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e
le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi
di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all’ordinaria
disciplina urbanistica ed edilizia. (Fattispecie in tema
di sequestro preventivo di un cantiere edile volto alla
realizzazione di parcheggi sotterranei ritenuti non per-
tinenziali). (Mass. Redaz.) (d.p.r. 6 gennaio 2001, n.
380, art. 44; l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9) (1)
(1) Si veda la sentenza citata in motivazione Cass. pen., sez. III,
18 marzo 2009, X., in Guida al diritto 2009, 38, 49, secondo cui ai
sensi dell’art. 9 della legge 122/89, la realizzazione di autorimesse
o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta
ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o
nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della
modif‌ica apportata a tale disposizione dall’art. 17, comma 90, l. 15
maggio 1997 n. 127, poi, il regime dell’autorizzazione è stato esteso
ai parcheggi realizzati, a uso esclusivo dei residenti, anche nel sotto-
suolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però
necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel
sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costitui-
scono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma
sempre pertinenziali allo stesso. Qualora, invece, vengano costruiti
in aree diverse o all’esterno o in superf‌icie non è più suff‌iciente la
suddetta procedura semplif‌icata, ma è necessario il preventivo rila-
scio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’as-
setto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio. In dottrina, cfr.
TERZAGO GINO, DITTA ETTORE, La disciplina dei parcheggi, ed.
Giuffrè, Milano 1998.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Roma in data 29 dicembre 2010 ha emesso decreto di se-
questro preventivo, in relazione al reato previsto dall’art.
44, lett. b) del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, concernente
un cantiere edile della “Panama Giardini Srl” volto alla
realizzazione di parcheggi sotterranei ritenuti dal giudice
non pertinenziali.
L’intervento risulta realizzato dietro presentazione
in data 28 gennaio 2010 di semplice d.i.a. in quanto as-
seritamente destinato, in linea con la previsione dell’art.
9, primo comma, della legge n. 122 del 1989 e succes-
sive modif‌iche, a realizzare parcheggi aventi carattere di
pertinenzialità rispetto ad edif‌ici residenziali esistenti in
loco, ancorché non specif‌icamente individuati, mentre, a
parere del Giudice delle indagini preliminari, tale caratte-
re difetterebbe.
Secondo la notizia di reato inoltrata il 17 maggio 2010
dal Comune di Roma alla locale Procura della Repubblica,
il reato risulterebbe integrato in quanto non risultano
immediatamente individuabili gli edif‌ici cui si riferisce il
vincolo pertinenziale che deve esistere con i parcheggi in
costruzione. Si evidenzia in tale contesto che la zona inte-
ressata, qualif‌icata dal P.R.G. come “Città storica sottozona
Ville Storiche”, non consente la costruzione di parcheggi
non pertinenziali (art. 39, lett. A delle N.T.A. al P.R.G.).
Con l’ordinanza qui impugnata il Tribunale di Roma ha
respinto la richiesta di riesame avanzata dal Sig. Arcovito,
in proprio e quale legale rappresentante della “Panama
Giardini Srl”, e dal Sig. Brunori, legale rappresentante
della medesima società.
Rilevato che l’opera consiste in un intervento di propor-
zioni assai rilevanti (parcheggio interrato su due piani de-
stinato a ospitare 497 box) che insiste sull’area del parco
pubblico di Villa Ada, area soggetta a vincolo, il tribunale
ritiene che la mancata individuazione o individuabilità
degli immobili di riferimento impedisca di considerare le
opere come “pertinenziali” e imponga il preventivo rilascio
di concessione edilizia. Si è in presenza infatti, di nuova
costruzione cui non è applicabile la normativa derogatoria
prevista dalla legge n. 122 del 1989.
Sul punto il Tribunale procede anche ad un esame
analitico della decisione di questa Corte (Terza Sezione
Penale, sentenza n. 26327 del 2009) richiamata nell’istan-
za del Sig. Arcovito, per concludere che, a differenza di
quanto affermato dallo stesso, la individuabilità degli
immobili serviti deve essere garantita già al momento di
presentazione della D.i.a..
In conclusione, il tribunale ritiene che sussista il
“fumus” del reato ipotizzato e che sussistano, altresì, gli
estremi del “periculum in mora”.
Avverso tale decisione i Sigg. Arcovito e Brunori pro-
pongono separatamente ricorso tramite i rispettivi difen-
sori.

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