Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2011, n. 24386 (ud. 28 aprile 2011), Li Volsi

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2012
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
01. Con il primo motivo, la ricorrente infondatamente
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360
c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione degli
artt. 2697 e 2702 c.c.. Assume che, a fronte della procura
irrevocabile a vendere l’autovettura e alla conforme di-
chiarazione scritta rilasciata dall’autosalone consegnata-
rio del veicolo, i giudici d’appello avevano eluso il materia-
le probatorio offerto e il thema decidendum della vertenza
essendosi limitati alla semplice condivisione della motiva-
zione di prime cure e alla affermazione “che, comunque,
una procura non esime il proprietario dalla macchina dal
pagamento della tassa automobilistica”.
02. Osserva la Corte che il motivo è manifestamente
infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza
di legittimità, la motivazione “per relationem” della sen-
tenza pronunciata in sede di gravame è legittima quando
il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni
del primo giudice, esprima in estrema sintesi le ragioni
della conferma della pronunzia, in modo che il percorso
argomentativo sia desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze. Nella specie, entrambe s’incentrano
sulla pacif‌ica irrilevanza giuridica, ai f‌ini f‌iscali che qui
interessano, della procura irrevocabile a vendere l’auto-
vettura rilasciata dalla contribuente intestataria rilasciata
all’autosalone consegnatario del veicolo. E ciò basta per le
ragioni che si diranno in ordine al secondo motivo.
03. Con esso, la ricorrente denuncia la violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, artt. 113, 115
e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1362, 1322, 1350, 1392
e 1369 c.c.. Assume che la procura notarile irrevocabile a
vendere l’autovettura e la contestuale dichiarazione del
benef‌iciario di aver ottenuto la disponibilità materiale del
veicolo costituivano “un negozio giuridico attuato in modo
atipico”, il quale rispecchiava “le modalità necessarie alla
vendita di un’auto”. Sicché, spogliatasi del veicolo la sua
intestataria, residuava il solo obbligo di annotazione della
vettura in apposito registro tenuto per legge a cura del
titolare dell’autosalone. Sul punto, con apposita memoria,
ribadisce che, in base al D.L. n. 953 del 1982 e sotto le com-
minatoria della L. n. 27 del 1978, per i veicoli consegnati,
per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei
medesimi, l’obbligo di pagamento delle tasse automobili-
stiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal
periodo f‌isso immediatamente successivo a quello della
scadenza di validità delle tasse corrisposte e f‌ino al mese
in cui avviene la rivendita.
04. Anche il secondo motivo è manifestamente infonda-
to. In tema di tassa del possesso degli autoveicoli, nel caso
in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un’im-
presa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva
comunicazione all’Aci, da parte di quest’ultima, dei dati
del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata
eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere
dell’esenzione temporanea dal tributo ai sensi del D.L. 30
dicembre 1982, n. 953, art. 5, commi 43 - 48, conv. con mo-
dif. nella L. 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta
fermo in capo al proprietario del veicolo l’obbligo di paga-
mento del tributo, mentre l’omissione dell’impresa conse-
gnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità
- contrattuale o extracontrattuale, a seconda dei casi - nei
confronti del proprietario stesso (Cassazione civile sez. I,
22 aprile 1998, n. 4098 - Foro it. 1999, 1, 3499).
05. A tale orientamento va data ulteriore continuità,
atteso che, con riferimento alla tassa prevista dal D.L. n.
953 del 1982, art. 5, commi da 31 a 60, il soggetto obbligato
verso il f‌isco è, ai sensi del comma 32, colui che risulta
proprietario dal Pra; conseguentemente, si è ritenuto che
in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata
comunicazione al Pra, il compratore ha l’obbligo di for-
nire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il
venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, ha
diritto di ottenere dall’acquirente la restituzione di quanto
pagato, senza che assuma rilievo l’eventuale successivo
trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il
primo compratore può agire in rivalsa (Cassazione civile
sez. III, 22 marzo 2005, n. 6167 - Giust. civ. Mass. 2005, 4;
sez. I, 21 settembre 1999, n. 10177 - Foro it. 1999, 1, 3498;
cfr. anche sez. II, n. 19875 del 2009).
06. Ne consegue che, ai f‌ini solo f‌iscali che qui rilevano,
non interessa neppure indagare su quale sia la portata ne-
goziale, eventualmente indiretta, della invocata procura
irrevocabile, in quanto da un lato, mancando gli adem-
pimenti di legge da parte dell’autosalone consegnatario,
la intestataria del veicolo non può fruire dell’esenzione
speciale dal tributo (commi 43 - 48), dall’altro, essendo
responsabile d’imposta chi risulta intestatario dal PRA
(comma 32), l’invocata circolazione atipica e indiretta
della titolarità del veicolo non è opponibile al f‌isco (cfr.
D.L.vo n. 285 del 1992, art. 94, commi 1 e 7).
07. Il ricorso va dunque rigettato; le spese del presente
giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di-
spositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 16 GIUGNO 2011, N. 24386
(UD. 28 APRILE 2011)
PRES. AMATO – EST. ROTELLA – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. LI VOLSI
Furto y Aggravanti y Bagaglio del viaggiatore y Cose
lasciate su automobili y Borsetta y Applicabilità
dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n.
6 c.p..
. Integra il tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625,
comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul baga-
glio dei viaggiatori), la condotta di colui che tenti di
impossessarsi della borsetta portata a bordo della pro-
pria autovettura dalla persona offesa, considerato che
quest’ultima si qualif‌ica viaggiatore, ancorché utilizzi
per gli spostamenti il proprio veicolo e che anche, in tal
caso, l’attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il
controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in
una borsa che contenga documenti o valori. (c.p., art.
56; c.p., art. 624; c.p., art. 625) (1)

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