F Cass. civ., sez. III, n. 24016, G.G. ed altri c. M.D. ed altri

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2012
LEGITTIMITÀ
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 23 NOVEMBRE 2011, N. 24748
PRES. FINOCCHIARO – EST. DE STEFANO – P.M. DESTRO (CONF.) – RIC. F.A. (AVV.
TI TOSCHI E FIORELLI) C. M.P. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Invalidità personale y Danno biologico y
Tabelle dei tribunali y Adeguata personalizzazione
y Sussistenza.
. In tema di risarcimento del danno biologico conse-
guente a sinistro stradale, le tabelle dei tribunali co-
stituiscono soltanto un parametro per la liquidazione
equitativa che deve essere attuata con adeguata perso-
nalizzazione, non sussistendo un diritto soggettivo del
soggetto danneggiato all’applicazione di una tabella
piuttosto che di un’altra. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1226;
c.c., art. 2056) (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 NOVEMBRE 2011, N. 24016
PRES. PREDEN – EST. AMATUCCI – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. G.G. ED ALTRI (AVV.
LO NIGRO) C. M.D. ED ALTRI
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y Dan-
no non patrimoniale y Personalizzazione y Neces-
sità.
. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale
è necessario che il giudice proceda ad un’adeguata
personalizzazione del danno biologico tenendo conto
anche dei pregiudizi ulteriori derivanti dalla perdita
del rapporto parentale e dalla permanente sofferenza
dei congiunti sopravvissuti, al f‌ine di evitare che il
risarcimento sia immotivatamente contenuto in valori
effettivamente irrisori, del tutto inusuali e non tali da
garantire l’integralità dello stesso. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2059) (2)
(1) In tal senso, v. Cass. civ. 11 gennaio 2007, n. 392, in questa Rivista
2007, 806 e Cass. civ. 8 marzo 2006, n. 4980, in Ius&Lex, dvd n. 2/2012,
ed. La Tribuna.
(2) Sull’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. nella
liquidazione del danno biologico, si veda Cass. civ. 7 giugno 2011, n.
12408, in questa Rivista 2011, 674. Nel senso che il danno non pa-
trimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni, v. Cass.
civ., sez. un., 11 novembre 2008, 26973, ivi 2009, 25.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È stata depositata in cancelleria la seguente relazio-
ne ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente
comunicata al pubblico ministero e notif‌icata ai difensori
delle parti:
“1. - F.A. ricorre per la cassazione della sentenza n.
1368/09 della Corte di Appello di Bologna, pubbl. il 18
novembre 2009 e non notif‌icata, resa in secondo grado sul-
l’appello proposto da lei avverso la sentenza del Tribunale
di Bologna, pronunciata anche nei confronti della Winter-
thur assicurazioni (poi divenuta Aurora Assicurazioni) e
di M.E. e P., relativa ad un sinistro stradale in dipendenza
del quale la F. aveva patito serie lesioni; nessuno degli
intimati resiste.
2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consi-
glio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., nonché
dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009,
n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) - ed essere rigettato, per
manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni
che seguono.
3. - La ricorrente si aff‌ida a quattro motivi, con cui
censura: la valutazione della preponderanza del concorso
di colpa di essa danneggiata (quantif‌icato dai giudici di
merito in due terzi, sicché il risarcimento spettante era
già coperto dal pagamento dell’assicuratrice), invece rite-
nuto insussistente; un vizio di motivazione sulla condotta
di guida del conducente del veicolo investitore; un vizio
di motivazione sulla non corrispondenza dello stato dei
luoghi (la presenza di una folta siepe che rendeva poco
visibile l’immissione dal cortile privato da cui era uscita la
danneggiata) rispetto al tempo del sinistro; la violazione di
legge sulla liquidazione del danno, per insuff‌icienza delle
tabelle del Tribunale di Bologna - oltretutto nemmeno ag-
giornate - ed erroneità del conteggio delle spese mediche,
inidoneità della quota di danno morale riconosciuta,
omesso riconoscimento di interessi e rivalutazione, come
pure di spese successive dedotte in grado di appello.
4. - La complessiva censura ricavabile dai primi tre mo-
tivi tende a dare ingresso a prof‌ili manifestamente incen-
surabili in sede di legittimità, in quanto intende ricostrui-
re causale e dinamica del sinistro per cui è causa in senso
differente da quanto operato dai giudici di merito con la
diretta valutazione del materiale probatorio acquisito; ben
al contrario, nel giudizio di cassazione, la deduzione del
vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte
di censurare la complessiva valutazione delle risultanze
processuali contenuta nella sentenza impugnata, con-
trapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione,
al f‌ine di ottenere la revisione da parte del giudice di le-
gittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice
di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non
possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle
risultanze processuali diversa da quella operata dal giu-
dice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie
concreta, o rif‌lettere un apprezzamento dei fatti e delle

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