Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375, Giannursini ed altri c. Comune di Cittaducale

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2012
LEGITTIMITÀ
suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o
personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere.
A tale scopo non è suff‌iciente la prova dell’esistenza
d’un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il
proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare
che in base a quel titolo l’obbligazione è stata adempiu-
ta, sì che il proprietario non possa pretendere d’essere
ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso
in cui il detentore abbia effettivamente erogato l’im-
porto necessario per la riparazione del veicolo. (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2054) (1)
(1) Analogamente si vedano Cass. civ. 20 agosto 2003, n. 12215, in
Ius&Lex, dvd n. 1/2012, ed La Tribuna e Cass. civ. 28 aprile 2000,
n. 5421, ibidem. In generale è stato affermato da Cass. civ. 23 feb-
braio 2006, n. 4003, in questa Rivista 2006, 475, che la posizione di chi
eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione
di possesso giuridicamente qualif‌icabile come tale ai sensi dell’art.
1140 c.c. è tutelabile in sede risarcitoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vincenzo Rennella conveniva in giudizio Chianese
Giuseppe e HDI Assicurazioni S.p.A. avanti al Giudice di
Pace di Aversa per sentirli condannare al risarcimento dei
danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Si costituiva la società convenuta eccependo la carenza
di legittimazione attiva del Rennella.
Il giudice di pace adito ritenuta non provata la legitti-
mazione attiva dell’istante, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello Rennella
Vincenzo. Si costituiva la HDI Assicurazioni S.p.A..
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la sentenza
quivi denunciata, rigettava il gravame del soccombente.
Ricorre per cassazione il Rennella con un unico motivo.
Resiste l’intimata H.D.I. S.p.A. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente, deducendo la viola-
zione e la falsa applicazione degli artt. 1140, 2043 e 2729
c.c., nonché dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3, critica la sentenza impugnata
assumendo che chi agisce per il risarcimento dei danni
non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del
bene danneggiato, ma solo della titolarità della situazione
sostanziale, oggetto del rapporto giuridico controverso,
per cui anche colui che si trovi ad esercitare un potere
materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risar-
cimento del danno derivante da danneggiamento della
stessa, giacché il proprietario non completa l’elenco dei
soggetti legittimati a richiedere il ristoro del pregiudizio
economico derivato alla cosa medesima.
La censura non può essere accolta.
È pur vero che costituisce principio pacif‌ico nella giuri-
sprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di
legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il
diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale,
per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un pote-
re soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di
questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio,
indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli
abbia all’esercizio di quel potere (Cfr. Cass., n. 4003/2006;
Cass., n. 12215/2003; Cass., n. 5421/2000).
Ciò, tuttavia, non basta, perché - come è stato ribadi-
to sempre dal giudice di legittimità - occorre anche che
il soggetto non proprietario, che si trova nel possesso o
nella detenzione del bene danneggiato, fornisca anche la
dimostrazione del titolo che lo obblighi a tenere indenne il
proprietario del veicolo ovvero la prova che in base a quel
titolo l’obbligazione risarcitoria è stata adempiuta, sì che
il proprietario non possa pretendere di essere ancora ri-
sarcito dal terzo danneggiante (Cass., n. 8550/2007), come
nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato
l’importo necessario per la riparazione del veicolo (Cass.,
n. 3005/1990). Nel caso in esame detta prova non è stata
affatto data, siccome rileva in motivazione coerente il
giudice del merito, onde la decisione impugnata, la quale
si è uniformata alle regole di diritto innanzi enunciate, ha
fatto corretta applicazione della logica e della legge.
Il ricorso, quindi, è rigettato ed il ricorrente è condan-
nato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella
misura di cui al dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 LUGLIO 2011, N. 15375
PRES. CHIARINI – EST. BARRECA – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. GIANNURSINI ED
ALTRI (AVV. MATTUCCI) C. COMUNE DI CITTADUCALE
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Sinistro stradale y Non
idonea manutenzione del manto stradale y Respon-
sabilità colposa ex art. 2043 c.c. y Comportamento
colposo del danneggiato y Idoneità ad interrompere
il nesso causale y Sussistenza y Esclusione della re-
sponsabilità della P.A..
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Danno da insidia stra-
dale y Nozione y Responsabilità colposa ex art. 2043
c.c. y Prevedibilità dell’anomalia y Conseguenze y
Esclusione della responsabilità della P.A. y Sus-
sistenza.
. In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che
sia dimostrata l’esistenza di una anomalia sulla sede
stradale è di per sé suff‌iciente a far presumere sussi-
stente la colpa dell’ente proprietario il quale potrà su-
perare tale presunzione solo dimostrando che il danno
è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo
della cosa da parte della stessa vittima. A tal f‌ine, il
giudice di merito dovrà considerare che quanto più la
situazione di pericolo era prevedibile e superabile con
le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più
incidente deve considerarsi sul piano causale il com-
portamento di quest’ultimo. (Nella specie un automo-
bilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale,
precipitando nel canale di scarico delle acque di una
vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l’enun-

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