Il caso Google - Vivi down

AutorePasqualino Silvestre
Pagine509-513
509
giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
IL CASO GOOGLE - VIVI DOWN
di Pasqualino Silvestre
SOMMARIO
1. L’iter processuale. 2. Il percorso argomentativo. 3. Note
conclusive. I principi guida e la fonte della conoscenza dell’
illecito.
1. L’iter processuale
La sentenza che si annota chiude def‌initivamente il
notorio processo che ha visto contrapporsi l’associazione
Vividown alla multinazionale Google.
Un vero e proprio “caso guida” che ha fornito alla terza
sezione penale della Corte di cassazione l’occasione di formu-
lare dei criteri interpretativi idonei a circoscrivere i conf‌ini di
responsabilità delle aziende che forniscono servizi di host pro-
viding sul Web. Limiti apposti sia in relazione all’operatività
della normativa penale attinente al commercio elettronico e
alla tutela della riservatezza, che con riferimento ai reati che
gli utenti dovessero realizzare mediante l’uso degli strumenti
e dei servizi offerti dai providers sulle loro piattaforme (1).
La vicenda ebbe inizio a causa di un video immesso per
la successiva diffusione a mezzo internet sul sito; f‌ilmato
raff‌igurante un soggetto affetto da sindrome di Down che
veniva denigrato e vessato da parte dei propri compagni di
scuola con condotte e frasi offensive riferite alla propria
condizione di salute.
Con sentenza del 24 febbraio 2010, il Tribunale di Mila-
no (2) aveva ritenuto i vertici aziendali della Google (più
specif‌icamente: il responsabile della policy sulla privacy di
Google Inc., e due amministratori delegati di Google Italy
s.r.l.,) colpevoli della violazione dell’articolo 167, commi 1
e 2, del decreto legislativon. 196 del 2003, (Codice privacy)
perché, in concorso tra di loro, e nelle rispettive qualità,
avevano proceduto al trattamento di dati personali del di-
sabile (consistenti nelle immagini del f‌ilmato) in violazio-
ne agli articoli 17, 23, e 26 dello stesso decreto legislativo.
La condotta di reato, infatti, era stata ritenuta sus-
sistere nell’avere omesso un’adeguata informativa sulla
privacy, visualizzabile dalla pagina iniziale del servizio
Google video in sede di attivazione dei relativi account
degli utenti. Informativa che, invece, si ritenne dover
essere prodromica alla possibilità di caricare f‌ilmati sul
sito (id est operare l’upload di f‌iles video); implicando la
manifestazione di un valido consenso al trattamento dei
dati immessi sul provider, conformemente al combinato
degli articoli 13, comma 1, e 23, comma 3. La ritenuta re-
sponsabilità dei vertici Google riguardava anche l’art. 26,
in relazione ai dati idonei a rilevare lo stato di salute della
persona inquadrata nelle riprese; e l’art. 17: per i rischi
specif‌ici insiti nel tipo di trattamento omesso, anche in
relazione alle concrete misure organizzative prestate. Ciò
poiché Google video non effettuava una mera raccolta dei
f‌ilmati, ma ne realizzava l’indicizzazione traendo anche un
prof‌itto dalle inserzioni pubblicitarie.
Con la sentenza del 21 dicembre 2012, la Corte di ap-
pello di Milano (3) aveva successivamente riformato il
giudizio di primo grado evidenziando come l’art. 167 del D.
L.vo , n. 196 del 2003, non richiamando il precedente art.
13, non imponesse all’internet provider di rendere edotto
l’utente circa l’esistenza e i contenuti della legislazione
sulla privacy. La Corte, inoltre, evidenziava come l’omessa
o inidonea informativa all’interessato non fosse punita dal-
l’art. 167, ma dall’art. 161: norma che prevede una sanzione
esclusivamente amministrativa e non di natura penale.
La stessa sentenza escludeva altresì la sussistenza del
dolo specif‌ico richiesto dalla disposizione incriminatrice,
sull’evidenza che gli imputati non erano preventivamente
a conoscenza del f‌ilmato e dell’immissione del dato perso-
nale illecitamente trattato (né potevano esserlo in assenza
di adeguate tecnologie che consentissero il monitoraggio
ed il f‌iltraggio di una così rilevante mole di dati), e sull’ul-
teriore rilievo della incompatibilità giuridica della indica-
ta forma dell’elemento soggettivo con il dolo eventuale (4)
individuato dal Tribunale in capo agli imputati (5).
Contro la decisione della Corte d’appello la pubblica ac-
cusa proponeva ricorso per cassazione in relazione alla rite-
nuta sussistenza del delitto d’illecito trattamento dei dati.
Secondo la Procura generale l’aver qualif‌icato la Google
Italia quale host provider attivo in relazione all’erogazione
del servizio Google video, avrebbe dovuto imporre il ricono-
scimento della sussistenza della qualif‌ica di “titolare del
trattamento” in capo agli imputati, con conseguente appli-
cazione dalla disciplina penalistica sulla tutela della riser-
vatezza in relazione agli accadimenti occorsi. Si lamentava
inoltre l’erronea applicazione della normativa sul commer-
cio elettronico, (segnatamente delle clausole di esclusione
della responsabilità prevedute dagli articoli 16 e 17 D.L.vo,
n.70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE), non
essendosi tenuto in considerazione che l’art. 1, comma 2,
lettera b, dispone che non rientrano nel campo di applica-
zione della normativa de quo le questioni relative al diritto
alla riservatezza, specie in relazione al trattamento dei dati
personali nel settore delle telecomunicazioni.
Con la sentenza in esame, nel rigettare l’impugnazione,
la Corte di Cassazione, ha invece confermato l’assenza di
una posizione di garanzia in capo agli internet service
providers precisando che:
“Dall’esame complessivo delle disposizioni riportate
emerge con chiarezza che nessuna di esse prevede che vi sia
in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un
obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul
sito da lui gestito. Né sussiste in capo al provider alcun ob-
bligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha
immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applica-
zione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi”.

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